CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 20453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere – Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso n. 9950 - 20 2 1 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.21, come da procura in calce all’atto R.G.N.9950/2021 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] S.U. ricorson.9950/2021- sez. S.U. A d. 2 1. 6 .2022 pagina 2 di 7 -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, domiciliato in Roma, via Baiamonti n.25 perla cassazione de l la sentenza Corte dei Conti , III Sezione giurisdizionale d’appello13.10.2020, n. 175 /2020 ; il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio,ai sensi dell'art. 380 - bis, co.1 cod.proc.civ. ; uditala relazione della causa sv olta nella camera di consiglio del 2 1 giugno 2022dal c onsigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza Corte dei Conti , III Sezione giurisdizionale d’appello 13.10. 2020, n. 175 /2020 che, in sede di parziale accoglimento dell’ appello del Procuratore regionale avverso la sentenzadella Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 10.8.2018, n. 436 di rigetto della richiesta di condanna , tra gli altri, del medesimo ricorrente , ne ha invece accertato la responsabilità contabile, pronunciando condanna al pagamento in favore del Comune di Roma del dannoalfine quantificato in euro 79.678 , oltre accessori ; 2. ha premesso la sentenza impugnata che : a) il P.G. contabile aveva agito per danno erariale di 2.276.518,85 euro avendo l’Ufficio dell’Assembleacapitolina e, per esso e tra gli altri, anche il direttore Tacc i oli, erogatoillecitamente tali somme a terzi per progetti di carattere sportivo e culturale in carenza di potere, travalicando competenze e limiti di discrezionalità, al di fuori dei casi in cui l’affidamento diretto, come nella vicenda disposto, era giustificabile , in difetto invero di specifiche ragioni tecnicheo artistic he e mancando altresì verbali di esecuzione del servizio ; b) per la Sezione territoriale, l’assoluzione dalla contestata responsabilità ricorson.9950/2021- sez. S.U. A d. 2 1. 6 .2022 pagina 3 di 7 muovevadalla connotazione politica delle attività sovvenzionate, con scelte insindacabili, né risultava un appalto di servizi, posto che il finanziamento eraestraneo all’acquisto di beni o, appunto, servizi del Comune di Roma e comunque, sulla base del pertinente regolamento, era stata ritenuta sufficiente la rendicontazione documentale e a consuntivo delle spese sostenutedagli enti ; c) nell’appello, la Procura ha sostenuto che il mancato riferimento (nei 18 casi esaminati) a contributi o finanziamenti esplicava valenza di appalto di servizi delle corrispondenti erogazioni, mentre il pagamento era poi ingiustificato per via della sostanziale omessa verifica dellacorretta esecuzione degli incarichi conferiti , controllo che anche [OSCURATO:PERSONA] nonaveva espletato e che era dovuto anche ove si fosse trattato di contributi ofinanziamenti per singole iniziative ; 3. la corte ha ritenuto preliminarmente che, avanti ad essa, [OSCURATO:PERSONA] nonsi fosse ritualmente costituito , posto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], formalmente costituito solo per altro appellato, si era limitato a dichiarare all’udienza pubblicadi “aver r icevuto una delega orale” a rappresen tare a tale udienza lostesso [OSCURATO:PERSONA], ciò determinando ne la dichiarazione di contumacia ex art. 93CGA; 4. nel merito delle erogazioni, la sentenza ha : a) qualificato come ‘contributi’ le spese in contestazione, secondo il regolamento comunale 219/2003, adottato ex art . 12 l. n. 241 del 1990 ed applicato nella fase di avvio ed istruttoria, senza ricorso alla concorsualità , mentre in sede di esecuzione l’ente si è ispirato alla diversa regola dell’appalto di servizi , superando, nell’affidamento, la soglia del 90% propria del rimborso delle spesesostenute per i contributi , così realizzandosi l’esclusione del controllo contabile dei liquidatori , che, disponendo il pagamento sull’intera fattura dell’entebeneficiato, non hanno verificato le spese quietanziate dei fornitori del medesimo ente, quali fattori di costo sostenuto; b) ritenuto violate le disposizionidi ragioneria degli artt.151 co.4 e 184 co.4 TUEL , oltre all’omessa ritenuta d’acconto, come previsto dallo stesso regolamento comunale ricorson.9950/2021- sez. S.U. A d. 2 1. 6 .2022 pagina 4 di 7 219/2003, ciò integrando, per i vari incolpati, violazioni degli obblighi di servizio; 5. quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha ritenuto: a) accertatala omessa verifica delle spese, corrispondenti al preventivo indicato nellarichiesta di contributo, sostanzianti il costo davvero sostenuto dall’ente beneficiario,in violazione della disposizione regolamentare (art.6 reg. com. 219/2003),riflettente i principi generali dell’art.184 co.2 TUEL , così essendo stato ordinato il pagamento sulla mera documentazione diretta dell’ente e nonanche su quella di terzi di esso fornitore; b) sussistente la colpa grave , essendo la verifica elemento di diligenz a minima esigibile dal dirigente ordinatoredi spesa e , la sua mancanza, alla base di una erogazione superiore allasoglia massima del 90% riservata dalla normativa in realtà ai contributi , con un contributo causale al danno per la P.A. ; c) sussistente il danno, avendo fatto difetto l’ottemperanza alle regole procedimentali e di competenzainterna volte a giustificare la scelta di erogazione fatta , senza chei soggetti tratti a giudizio abbiano a propria volta soddisfatto l’onere di provarela esatta ed integrale esecuzione del servizio e la sua congruità per lesomme rimborsate , a ciò non v alendo l e fatture e le relazioni, di formazione unilaterale degli stessi beneficiari, ‘inattendibili’ per le dette violazioni del procedimento; d) raggiun ta per presunzioni la prova del danno per la P.A. pur temperat o da lla effettiva tenuta delle manifestazioni , ancorché non giustificate nei rispettivi costi, circostanza comunque deponen te per una liquidazioneequitativa del pregiudizio di condanna, prende ndo a misura una quota percentuale dell’intero esborso e così fissando ne l’importo nel 10% dellasomma pagata dal Comune di Roma , con ulteriore detrazione del 50% per i vantaggi ritratti dalla stessa P.A. , infine ripartendo la quota di contribuzionedi [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri, nel 70% di 113.825,94 euro; 6.con il ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiede , in due motivi, l’annullamento senza rinvio dellasentenza, “con sopravvivenza della sentenza n.436/18 della I sezione giurisdizionaledella Corte dei conti per la Regione Lazio ” . [OSCURATO:PERSONA] ricorson.9950/2021- sez. S.U. A d. 2 1. 6 .2022 pagina 5 di 7 Consideratoche: 1. ne l primo motivo si contesta l a violazione del diritto di difesa , per non aver ammesso la Corte la delega di [OSCURATO:PERSONA] riferita a verbale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con la disciplina emergenziale del d.l. 18 del 2020 e dunquein violazione di legge refluente in eccesso di potere ; 2. con il secondo motivo s’invoca lo sconfinamento nell’ambito delle attribuzionidella P.A. , essendosi il giudice contabile indebitamente sostituito allasfera della discrezionalità amministrativa , così realizzando un eccesso di potere,per aver nella sostanza cambiato valutazione e scelta adottata con atti direttivi e bilancio da Roma C apitale , sconfinando dai limiti della giurisdizione e fraintendendo le prerogative della Giunta comunale e del Consiglio comunale di Roma, erroneamente attrib uite al Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] , nonché erroneamente individuando le norme procedimentali di affidamento (nel regolamento comunale del 2013 anzichè nellalegge n.267 del 2000) , infine non considerando l’aumento delle entrate comunalioccasionato a nche dall’offerta conseguente agli eventi addebitati ; 3. i l ricorso è complessivamente inammissibile, secondo plurimi profili;osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso non appare essere statonotificato ad alcuna altra parte, in violazione diretta del principio per cui « il ricorso per cassazione avverso le pronunce emesse dalla Corte dei contiin grado di appello deve essere notificato al P.M. contabile, quale unico contraddittorenecessario, nella persona del Procuratore generale della Corte deiconti» (Cass. s.u. 26256/2018); 4. in secondo luogo, la prima ragione di doglianza non assolve all’oneredi specificità presidiato dal precetto posto dall'art. 366, comma 1, n.4), c.p.c., il quale « impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettiv o e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto ricorson.9950/2021- sez. S.U. A d. 2 1. 6 .2022 pagina 6 di 7 normativo,non potendosi demandare alla Corte il compito di ind ividuare - conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violatao i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa » (Cass. s.u.23745/2020); 5. il richiamo al decreto - legge n. 18 del 2020, senz’altra articolazione dispositiva, appare infatti del tutto incongruo in quanto il comma20-ter né appare specificato per la sua applicazione ratione temporis , nési concilia con la previsione astratta che comunque esige la sottoscrizione di una procura su documento analogico trasmesso al difensore, anche in copiainformatica per immagine ed insieme a copia di documento d’identità in corso di validità , elementi del tutto assenti già nell’allegazione della vicenda storica da parte del ricorrente, oltre che non descritti nello svolgimento del processo, sul punto non contestato, avanti al giudice contabile;il ricorrente, oltre tutto ed infine , nemmeno ha riportato gli atti essenzialidel verbale d’udienza avanti alla Sezione giurisdizionale centrale d’appellodella Corte dei Conti a llo scopo di scrutinare la pretesa fattispecie di‘delega orale’ che avrebbe ricevuto e dunque rappresentato quale ricevuta dalTaccioli; 6. la seconda ragione di doglianza è conseguentemente assorbita; il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile ; ricorrono i presuppostiprocessuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testounico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto(Cass. s.u. 4315/2020) . P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso ; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il