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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10636/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del n ricorso ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.

Trattasi di richiesta di equa riparazione avente a oggetto la limitazione della libertà personale patita in forza degli arresti domiciliari applicati all'esito della convalida dell'arresto in flagranza per il reato, dal quale la donna è stata assolta con sentenza irrevocabile, di tentato omicidio del proprio marito, ascrittole come eseguito con un coltello da cucina con lama di 19 cm penetrata nel torace della persona offesa per una profondità di circa 13-14 cm.

2. Avverso l'ordinanza e nell'interesse della instante è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge (l'art. 324 cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione, enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

La ricorrente non contesta l'apparato motivazionale sotteso all'accertamento degli elementi fattuali posti dal giudice della riparazione a fondamento della condotta ostativa, tratti dalla sentenza assolutoria, né la loro valutazione in termini di colpa grave.

In tesi difensiva, sempre in estrema sintesi, tutti gli elementi caratterizzanti la ritenuta condotta gravemente colposa, pur emergenti dalla sentenza assolutoria, non sarebbero stati considerati in sede di arresto, di richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare oltre che dal G.i.p. con il provvedimento di convalida e di applicazione degli arresti domiciliari, come emergerebbe dal verbale d'arresto, dalla richiesta del Pubblico Ministero e dal provvedimento del G.i.p. presenti agli atti del giudizio di riparazione (allegati al ricorso).

La censura è quindi articolata nel senso per cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto l'accertata condotta gravemente colposa sinergica rispetto all'intervento cautelare all'esito di un giudizio ex post e non ex ante, cioè non rapportando la valutazione di sinergia al momento dell'intervento dell'Autorità, così violando lo schema logico-giuridico di cui all'art. 314 cod. proc. pen. con motivazione peraltro illogica.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.2.

In primo luogo, il ricorso è estrinsecamente aspecifico in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa all'ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, laddove, fermo restando l'accertamento della condotta ritenuta gravemente colposa, si deduce una valutazione della sinergia dalla condotta con giudizio ex post e non ex ante, cioè non rapportata al momento dell'intervento dell'Autorità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Laonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

2.1. Come già evidenziato in sede di ricostruzione del fatto processuale, il giudice della riparazione ha rigettato l'istanza di equa riparazione fondata sull'assunta ingiustizia della limitazione della libertà personale patita in forza degli arresti domiciliari applicati alla richiedente all'esito della convalida dell'arresto in flagranza per tentato omicidio del proprio marito, ascrittole come eseguito con un coltello da cucina con lama di 19 cm penetrata nel torace della persona offesa per una profondità di circa 13-14 cm.

Trattasi in particolare di fattispecie derubricata, con sentenza di primo grado, in lesioni personali dolose aggravate e per la quale è intervenuta irrevocabile assoluzRme in appello perché il fatto non sussiste.

Ciò in ragione del dubbio in ordine alla natura accidentale delle lesioni ritenuto ragionevole in forza dell'inattendibilità della persona offesa, ritrattante in dibattimento le dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini, e della compatibilità degli esiti degli accertamenti tecnici non solo con il tentato omicidio ma anche con l'evento accidentale, come rappresentato in dibattimento dall'attuale ricorrente.

2.2. Premesso quanto innanzi, la Corte territoriale, differentemente da quanto dedotto dalla ricorrente, ha rigettato la richiesta ritenendo accertata la colpa grave, sinergica rispetto all'intervento cautelare, all'esito di un giudizio condotto, esplicitamente, ex ante, cioè rapportato all'intervento dell'Autorità, in ragione di quanto incontestabilmente emerso dalla sentenza assolutoria circa la condotta tenuta dalla richiedente.

Il riferimento è, in particolare, alle plurime dichiarazioni, ritenute tra loro inconciliabili, rese dalla stessa attuale ricorrente nell'immediatezza dei fatti all'operatore del 118, che, in ragione delle stesse dichiarazioni, ha sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine giunte in loco proprio perché allertate in merito a provocata ferita con coltello.

A ciò si è aggiunto il tentativo di inquinamento probatorio posto in essere dalla stessa instante, consistente nell'aver lavato il coltello causa delle lesioni personali e nell'averlo riposto nell'apposito ripiano della cucina, prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

Queste ultime, giunte sul luogo dei fatti, in ragione della condotta ostruzionistica della donna rispetto al tentativo della persona offesa di narrare ai soccorritori quanto accadutole, si sono altresì viste costrette a intimare l'allontanamento della donna, cui sono seguite le dichiarazioni accusatorie da parte del marito (successivamente ritrattate in dibattimento).

2.3. Quanto innanzi evidenzia come la Corte territoriale abbia posto alla base dell'accertamento della condotta ostativa gli elementi accertati in sede penale per poi, rapportandoli all'intervento dell'Autorità - quindi con giudizio ex ante -, ritenerli sinergici al provvedimento cautelare.

Trattasi peraltro di approccio metodologico all'accertamento dell'elemento negativo dell'equa riparazione, la condotta ostativa, corretto, tanto nel richiamo ai principi governanti la materia quanto nella concreta sussunzione dei fatti accertati in essi, oltre che retto da motivazione coerente e non manifestamente illogica (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, Valentini, e a essa successiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 - 01, in motivazione; Sez. 4, n. 19432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Moati).

3. A quanto innanzi, si aggiunge altra autonoma ragione fondante l'inammissibilità del motivo unico di ricorso, laddove con esso, sostanzialmente, si deduce un travisamento «per invenzione» dei mezzi di prova nella parte in cui si prospetta che il giudizio di sinergia si sarebbe fondato non su elementi probatori agli atti del giudizio di riparazione.

3.1. In tesi difensiva, come già sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, tutti gli elementi caratterizzanti la ritenuta condotta gravemente colposa, pur emergenti dalla sentenza assolutoria, non sarebbero stati considerati in sede di arresto, di richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare oltre che dal G.i.p. con il provvedimento di convalida e di applicazione degli arresti domiciliari.

Ciò emergerebbe, sempre per la selezione degli atti operata dalla ricorrente, dal verbale d'arresto, dalla richiesta del Pubblico Ministero e dal provvedimento del G.i.p. acquisiti al giudizio di riparazione oltre che allegati al ricorso per esigenze di autosufficienza.3.2.

Orbene, il sostanziale travisamento «per invenzione» di mezzi di prova dedotto dalla ricorrente a fondamento del vizio di motivazione in merito al giudizio di sinergia, in quanto asseritamente condotto con valutazione ex post, legittima nella specie, ai fini della valutazione della stessa ammissibilità della censura, l'indagine della Suprema Corte in merito all'avvenuta acquisizione al giudizio degli stessi mezzi di prova prospettati come travisati.

Dalla detta indagine emerge che la ricorrente ha operato una selezione mirata degli elementi probatori acquisiti al giudizio di riparazione che, a suo dire, renderebbero la valutazione di sinergia della condotta frutto di elementi probatori non agli atti processuali.

Tale selezione si mostra però miope rispetto al compendio probatorio agli atti, con conseguente inammissibilità della censura per aspecificità, con particolare riferimento all'ordinanza emessa in sede di riesame.

Da essa emerge (pag. 2 e s.) che gli elementi successivamente considerati dal giudice della riparazione ai fini della valutazione di sinergia della condotta si erano già posti a fondamento dell'arresto, poi convalidato, e, quindi, all'intervento cautelare del G.i.p. adottato con ordinanza confermata in sede di riesame.

Trattasi peraltro proprio degli elementi caratterizzanti la condotta ritenuta gravemente colposa dalla Corte territoriale e accertati come tali anche in considerazione della sentenza assolutoria (come emerge da pag. 9 e s. della detta sentenza penale).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati.

Per converso, non consegue la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata nell'interesse del Ministero, a cagione della sua genericità, non ha difatti fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si Veda, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Rv. 2885117 - 01, in motivazione; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente à fattispecie si vedano altresì: Sez. 4, n. 14797 del 04/02/2025; Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, in motivazione; Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv.226716 - 01, nonché Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, Rv. 286581 - 01, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie ancorché in ipotesi caratterizzata da difesa della parte civile effettuata solo per iscritto in processo di legittimità a trattazione orale).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del n ricorso ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Trattasi di richiesta di equa riparazione avente a oggetto la limitazione della libertà personale patita in forza degli arresti domiciliari applicati all'esito della convalida dell'arresto in flagranza per il reato, dal quale la donna è stata assolta con sentenza irrevocabile, di tentato omicidio del proprio marito, ascrittole come eseguito con un coltello da cucina con lama di 19 cm penetrata nel torace della persona offesa per una profondità di circa 13-14 cm. 2. Avverso l'ordinanza e nell'interesse della instante è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge (l'art. 324 cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione, enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). La ricorrente non contesta l'apparato motivazionale sotteso all'accertamento degli elementi fattuali posti dal giudice della riparazione a fondamento della condotta ostativa, tratti dalla sentenza assolutoria, né la loro valutazione in termini di colpa grave. In tesi difensiva, sempre in estrema sintesi, tutti gli elementi caratterizzanti la ritenuta condotta gravemente colposa, pur emergenti dalla sentenza assolutoria, non sarebbero stati considerati in sede di arresto, di richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare oltre che dal G.i.p. con il provvedimento di convalida e di applicazione degli arresti domiciliari, come emergerebbe dal verbale d'arresto, dalla richiesta del Pubblico Ministero e dal provvedimento del G.i.p. presenti agli atti del giudizio di riparazione (allegati al ricorso). La censura è quindi articolata nel senso per cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto l'accertata condotta gravemente colposa sinergica rispetto all'intervento cautelare all'esito di un giudizio ex post e non ex ante, cioè non rapportando la valutazione di sinergia al momento dell'intervento dell'Autorità, così violando lo schema logico-giuridico di cui all'art. 314 cod. proc. pen. con motivazione peraltro illogica. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.2. In primo luogo, il ricorso è estrinsecamente aspecifico in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa all'ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione, laddove, fermo restando l'accertamento della condotta ritenuta gravemente colposa, si deduce una valutazione della sinergia dalla condotta con giudizio ex post e non ex ante, cioè non rapportata al momento dell'intervento dell'Autorità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Laonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). 2.1. Come già evidenziato in sede di ricostruzione del fatto processuale, il giudice della riparazione ha rigettato l'istanza di equa riparazione fondata sull'assunta ingiustizia della limitazione della libertà personale patita in forza degli arresti domiciliari applicati alla richiedente all'esito della convalida dell'arresto in flagranza per tentato omicidio del proprio marito, ascrittole come eseguito con un coltello da cucina con lama di 19 cm penetrata nel torace della persona offesa per una profondità di circa 13-14 cm. Trattasi in particolare di fattispecie derubricata, con sentenza di primo grado, in lesioni personali dolose aggravate e per la quale è intervenuta irrevocabile assoluzRme in appello perché il fatto non sussiste. Ciò in ragione del dubbio in ordine alla natura accidentale delle lesioni ritenuto ragionevole in forza dell'inattendibilità della persona offesa, ritrattante in dibattimento le dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini, e della compatibilità degli esiti degli accertamenti tecnici non solo con il tentato omicidio ma anche con l'evento accidentale, come rappresentato in dibattimento dall'attuale ricorrente. 2.2. Premesso quanto innanzi, la Corte territoriale, differentemente da quanto dedotto dalla ricorrente, ha rigettato la richiesta ritenendo accertata la colpa grave, sinergica rispetto all'intervento cautelare, all'esito di un giudizio condotto, esplicitamente, ex ante, cioè rapportato all'intervento dell'Autorità, in ragione di quanto incontestabilmente emerso dalla sentenza assolutoria circa la condotta tenuta dalla richiedente. Il riferimento è, in particolare, alle plurime dichiarazioni, ritenute tra loro inconciliabili, rese dalla stessa attuale ricorrente nell'immediatezza dei fatti all'operatore del 118, che, in ragione delle stesse dichiarazioni, ha sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine giunte in loco proprio perché allertate in merito a provocata ferita con coltello. A ciò si è aggiunto il tentativo di inquinamento probatorio posto in essere dalla stessa instante, consistente nell'aver lavato il coltello causa delle lesioni personali e nell'averlo riposto nell'apposito ripiano della cucina, prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Queste ultime, giunte sul luogo dei fatti, in ragione della condotta ostruzionistica della donna rispetto al tentativo della persona offesa di narrare ai soccorritori quanto accadutole, si sono altresì viste costrette a intimare l'allontanamento della donna, cui sono seguite le dichiarazioni accusatorie da parte del marito (successivamente ritrattate in dibattimento). 2.3. Quanto innanzi evidenzia come la Corte territoriale abbia posto alla base dell'accertamento della condotta ostativa gli elementi accertati in sede penale per poi, rapportandoli all'intervento dell'Autorità - quindi con giudizio ex ante -, ritenerli sinergici al provvedimento cautelare. Trattasi peraltro di approccio metodologico all'accertamento dell'elemento negativo dell'equa riparazione, la condotta ostativa, corretto, tanto nel richiamo ai principi governanti la materia quanto nella concreta sussunzione dei fatti accertati in essi, oltre che retto da motivazione coerente e non manifestamente illogica (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, Valentini, e a essa successiva, tra le più recenti Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 - 01, in motivazione; Sez. 4, n. 19432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Moati). 3. A quanto innanzi, si aggiunge altra autonoma ragione fondante l'inammissibilità del motivo unico di ricorso, laddove con esso, sostanzialmente, si deduce un travisamento «per invenzione» dei mezzi di prova nella parte in cui si prospetta che il giudizio di sinergia si sarebbe fondato non su elementi probatori agli atti del giudizio di riparazione. 3.1. In tesi difensiva, come già sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, tutti gli elementi caratterizzanti la ritenuta condotta gravemente colposa, pur emergenti dalla sentenza assolutoria, non sarebbero stati considerati in sede di arresto, di richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare oltre che dal G.i.p. con il provvedimento di convalida e di applicazione degli arresti domiciliari. Ciò emergerebbe, sempre per la selezione degli atti operata dalla ricorrente, dal verbale d'arresto, dalla richiesta del Pubblico Ministero e dal provvedimento del G.i.p. acquisiti al giudizio di riparazione oltre che allegati al ricorso per esigenze di autosufficienza.3.2. Orbene, il sostanziale travisamento «per invenzione» di mezzi di prova dedotto dalla ricorrente a fondamento del vizio di motivazione in merito al giudizio di sinergia, in quanto asseritamente condotto con valutazione ex post, legittima nella specie, ai fini della valutazione della stessa ammissibilità della censura, l'indagine della Suprema Corte in merito all'avvenuta acquisizione al giudizio degli stessi mezzi di prova prospettati come travisati. Dalla detta indagine emerge che la ricorrente ha operato una selezione mirata degli elementi probatori acquisiti al giudizio di riparazione che, a suo dire, renderebbero la valutazione di sinergia della condotta frutto di elementi probatori non agli atti processuali. Tale selezione si mostra però miope rispetto al compendio probatorio agli atti, con conseguente inammissibilità della censura per aspecificità, con particolare riferimento all'ordinanza emessa in sede di riesame. Da essa emerge (pag. 2 e s.) che gli elementi successivamente considerati dal giudice della riparazione ai fini della valutazione di sinergia della condotta si erano già posti a fondamento dell'arresto, poi convalidato, e, quindi, all'intervento cautelare del G.i.p. adottato con ordinanza confermata in sede di riesame. Trattasi peraltro proprio degli elementi caratterizzanti la condotta ritenuta gravemente colposa dalla Corte territoriale e accertati come tali anche in considerazione della sentenza assolutoria (come emerge da pag. 9 e s. della detta sentenza penale). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati. Per converso, non consegue la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata nell'interesse del Ministero, a cagione della sua genericità, non ha difatti fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si Veda, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Rv. 2885117 - 01, in motivazione; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente à fattispecie si vedano altresì: Sez. 4, n. 14797 del 04/02/2025; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, in motivazione; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv.226716 - 01, nonché Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Rv. 286581 - 01, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie ancorché in ipotesi caratterizzata da difesa della parte civile effettuata solo per iscritto in processo di legittimità a trattazione orale). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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