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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01269/2025

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30891/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Leonetti (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:acciseenergia elettrica–autoproduttore – impugnazioneratio decidendie obiter GiuseppeMarini (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamentedomiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.2750/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania venivano rigettati e dichiarati inammissibili sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia l’appello incidetale della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 4658/3/2016 con la quale era stato accolto il ricorso della società, esercente attività di fornitura ai propri consorziati di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili.

Il provvedimento impugnato era l’atto d’irrogazione di sanzione notificatole dall’Agenzia per il 2011, sullascorta di processo verbale della Guardia di Finanza di Venezia del

14.07.11. In sintesi, emergeva che la società aveva indebitamentefruito dell’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 504/95, non potendo considerarsi soggetto autoproduttorein quanto, da un lato, non esercitava alcuna officina diproduzione dell’energia avendo acquisito l’energia prodotta da altri e,dall’altro, la destinava ai propri consorziati o la rivendeva a terzi.

Il giudice di prime cure riteneva che la società avesse diritto all’esenzionerivendicata ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/95, decisione confermata in appello.

Il giudice di secondogrado riteneva innanzitutto che l’atto di appello contenesse censure generiche, mera riproposizione delle questioni già dedotte dall’Agenziain primo grado, senza una specifica impugnazione del contenutodella sentenza della CTP.

In secondo luogo, riteneva che comunque la contribuente potesse essere considerata un autoproduttoreai fini della norma ult. cit., anche perché la legge non richiedeva che l’autoproduttore disponesse di organizzazione aziendale produttiva o della proprietà di un impianto per la produzione di energia, potendo acquisirne la disponibilità anche a mezzodi contratti di locazione o di noleggio, di cui nella fattispecie accertava la non fittizietà, come pure non era fittizia la natura consortiledella contribuente.

L’appello incidentale veniva dichiarato inammissibileper carenza di petitum.

Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a due motivi, al quale la contribuente ha replicato con controricorsoe ricorso incidentale per un motivo.

Consideratoche: 1.Con il primo motivo del ricorso principale, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello,per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove afferma,anche con richiamo all’art. 342 cod. proc. civ. , l’aspecificità deimotivi di gravame, non diretti a censurare la sentenza di primo grado, ma meramente a riproporre le questioni già vagliate dal giudicedi prime cure. 2.Va premesso che il motivo non è inammissibile, come eccepito in controricorso. 2.1.Va osservato, infatti, che, secondo il costante orientamento di questa Corte in tema di impugnazione (v.

Cass. Sez.L, ordinanza n. 29529 del 11/10/2022), allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della potestas iudicandi , abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restanopuramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile ilricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine allamotivazione di merito svolta ad abundantiam , senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formatoil giudicato.

Nederiva che ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda,un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosidella potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluentiai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità,la quale costituisce la vera ragione della decisione. (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27388 del 19/09/2022; conforme a Cass.Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020). 2.2.In applicazione di quanto precede, dunque, il motivo in disamina è ammissibile, perché è sì diretto a censurare la ratio decidendi espressa dalla CTR sulla genericità dell’appello, ma l’ulteriore argomentazionedella decisione impugnata, relativa alla sussunzione dellafattispecie nella nozione legale di autoproduttore di energia, è unobiter dictum , ossia una divagazione rispetto alla ratio decidendi giàespressa dal giudice. 3.La censura oltre che ammissibile è fondata. 3.1.In conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte (cfr. Cass. Sez.

U, ordinanza n. 36481 del 13/12/2022), innanzituttosi rammenta che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. , nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questionie dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali ola redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisioprioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

3.2. Inoltre, con specifico riferimento al contenzioso tributario, la Sezione (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 15519 del 21/07/2020, conforme, tra le altre, a Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 20379 del24/08/2017, Cass. Sez. 5, sentenza n. 707 del 15/01/2019) ha affermatoche la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabiliqualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco.

Al proposito,gli elementi di specificità dei motivi possono ben ricavarsi, ancheper implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suocomplesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e leconclusioni. 3.3.Nella specie, alle pagg.11 - 21 del ricorso l’Agenzia ha riprodotto laparte dell’appello in cui ha sottoposto all’attenzione del giudice di secondogrado le questioni giuridiche già avanzate in primo grado e, nellasua prospettazione, non adeguatamente vagliate dalla CTP di cuiha censurato specificamente la motivazione come apparente (v. p.12 del ricorso).

Tale apparato argomentativo è adeguato, in quantol’interpretazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992dev’essere condotta restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp.prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, come avvenuto nella fattispecie, l'effettivitàdel sindacato sul merito dell'impugnazione.

4. Con il secondo motivo la ricorrente principale, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., censura anche l’ulteriore motivazione espressa dalla sentenza di appello, per violazionedegli artt. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, 2, comma2, d.gs. n. 79/1999 e 2602 ss. cod. civ., con riferimento alla nozione di autoproduttore di energia e alla sua applicazione alla fattispecie. 5.Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo. 6.Con un unico motivo di ricorso incidentale, in rapporto all’art.360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., la società prospetta, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronunciasulle eccezioni proposte dal contribuente in appello, che il giudiceavrebbe apoditticamente respinto. 7.Il motivo è affetto da più concorrenti profili di inammissibilità.

7.1. In primo luogo, è inammissibile per la sua tecnica di formulazione in cui la società contraddittoriamente da un lato afferma l’omessa pronuncia da parte del giudice sull’appello incidentale e, dall’altro, la motivazione apparente, prospettazione cheimplica l’esistenza di una pronuncia da parte del giudice, sia pure (asseritamente) non rispettosa del minimo costituzionale (v.

Cass. Sez.U, n. 8053/2014).

7.2. In secondo luogo, la pronuncia non solo certamente esiste, è presente all’ultima pagina della sentenza e si svolge in quattro capoversi, ma non è neppure apodittica.

È incentrata su una ratio decidendiche ha escluso l’esistenza di petitum all’interno dell’appello incidentale della società ed è per tale ragione che la sentenza conclude in dispositivo con la declaratoria di inammissibilità – per quanto qui interessa - dell’impugnazione incidentale.

Tale statuizione del giudice d’appello non è stata impugnata specificamente attraverso il ricorso incidentale, che si limita a riproporre (cfr. pp.46 - 54) le proprie eccezioni poste all’attenzione delgiudice d’appello, senza scalfire l’accertamento di assenza di un petitumcon riferimento alla sentenza di primo grado.

8. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame inrelazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbitoil secondo motivo e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazioneai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30891/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Leonetti (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:acciseenergia elettrica–autoproduttore – impugnazioneratio decidendie obiter GiuseppeMarini (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamentedomiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.2750/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania venivano rigettati e dichiarati inammissibili sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia l’appello incidetale della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 4658/3/2016 con la quale era stato accolto il ricorso della società, esercente attività di fornitura ai propri consorziati di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Il provvedimento impugnato era l’atto d’irrogazione di sanzione notificatole dall’Agenzia per il 2011, sullascorta di processo verbale della Guardia di Finanza di Venezia del 14.07.11. In sintesi, emergeva che la società aveva indebitamentefruito dell’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 504/95, non potendo considerarsi soggetto autoproduttorein quanto, da un lato, non esercitava alcuna officina diproduzione dell’energia avendo acquisito l’energia prodotta da altri e,dall’altro, la destinava ai propri consorziati o la rivendeva a terzi. Il giudice di prime cure riteneva che la società avesse diritto all’esenzionerivendicata ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/95, decisione confermata in appello. Il giudice di secondogrado riteneva innanzitutto che l’atto di appello contenesse censure generiche, mera riproposizione delle questioni già dedotte dall’Agenziain primo grado, senza una specifica impugnazione del contenutodella sentenza della CTP. In secondo luogo, riteneva che comunque la contribuente potesse essere considerata un autoproduttoreai fini della norma ult. cit., anche perché la legge non richiedeva che l’autoproduttore disponesse di organizzazione aziendale produttiva o della proprietà di un impianto per la produzione di energia, potendo acquisirne la disponibilità anche a mezzodi contratti di locazione o di noleggio, di cui nella fattispecie accertava la non fittizietà, come pure non era fittizia la natura consortiledella contribuente. L’appello incidentale veniva dichiarato inammissibileper carenza di petitum. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a due motivi, al quale la contribuente ha replicato con controricorsoe ricorso incidentale per un motivo. Consideratoche: 1.Con il primo motivo del ricorso principale, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello,per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove afferma,anche con richiamo all’art. 342 cod. proc. civ. , l’aspecificità deimotivi di gravame, non diretti a censurare la sentenza di primo grado, ma meramente a riproporre le questioni già vagliate dal giudicedi prime cure. 2.Va premesso che il motivo non è inammissibile, come eccepito in controricorso. 2.1.Va osservato, infatti, che, secondo il costante orientamento di questa Corte in tema di impugnazione (v. Cass. Sez.L, ordinanza n. 29529 del 11/10/2022), allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della potestas iudicandi , abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restanopuramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile ilricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine allamotivazione di merito svolta ad abundantiam , senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formatoil giudicato. Nederiva che ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda,un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosidella potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluentiai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità,la quale costituisce la vera ragione della decisione. (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27388 del 19/09/2022; conforme a Cass.Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020). 2.2.In applicazione di quanto precede, dunque, il motivo in disamina è ammissibile, perché è sì diretto a censurare la ratio decidendi espressa dalla CTR sulla genericità dell’appello, ma l’ulteriore argomentazionedella decisione impugnata, relativa alla sussunzione dellafattispecie nella nozione legale di autoproduttore di energia, è unobiter dictum , ossia una divagazione rispetto alla ratio decidendi giàespressa dal giudice. 3.La censura oltre che ammissibile è fondata. 3.1.In conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte (cfr. Cass. Sez. U, ordinanza n. 36481 del 13/12/2022), innanzituttosi rammenta che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. , nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questionie dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali ola redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisioprioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 3.2. Inoltre, con specifico riferimento al contenzioso tributario, la Sezione (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 15519 del 21/07/2020, conforme, tra le altre, a Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 20379 del24/08/2017, Cass. Sez. 5, sentenza n. 707 del 15/01/2019) ha affermatoche la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabiliqualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Al proposito,gli elementi di specificità dei motivi possono ben ricavarsi, ancheper implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suocomplesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e leconclusioni. 3.3.Nella specie, alle pagg.11 - 21 del ricorso l’Agenzia ha riprodotto laparte dell’appello in cui ha sottoposto all’attenzione del giudice di secondogrado le questioni giuridiche già avanzate in primo grado e, nellasua prospettazione, non adeguatamente vagliate dalla CTP di cuiha censurato specificamente la motivazione come apparente (v. p.12 del ricorso). Tale apparato argomentativo è adeguato, in quantol’interpretazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992dev’essere condotta restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp.prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, come avvenuto nella fattispecie, l'effettivitàdel sindacato sul merito dell'impugnazione. 4. Con il secondo motivo la ricorrente principale, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., censura anche l’ulteriore motivazione espressa dalla sentenza di appello, per violazionedegli artt. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, 2, comma2, d.gs. n. 79/1999 e 2602 ss. cod. civ., con riferimento alla nozione di autoproduttore di energia e alla sua applicazione alla fattispecie. 5.Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo. 6.Con un unico motivo di ricorso incidentale, in rapporto all’art.360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., la società prospetta, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronunciasulle eccezioni proposte dal contribuente in appello, che il giudiceavrebbe apoditticamente respinto. 7.Il motivo è affetto da più concorrenti profili di inammissibilità. 7.1. In primo luogo, è inammissibile per la sua tecnica di formulazione in cui la società contraddittoriamente da un lato afferma l’omessa pronuncia da parte del giudice sull’appello incidentale e, dall’altro, la motivazione apparente, prospettazione cheimplica l’esistenza di una pronuncia da parte del giudice, sia pure (asseritamente) non rispettosa del minimo costituzionale (v. Cass. Sez.U, n. 8053/2014). 7.2. In secondo luogo, la pronuncia non solo certamente esiste, è presente all’ultima pagina della sentenza e si svolge in quattro capoversi, ma non è neppure apodittica. È incentrata su una ratio decidendiche ha escluso l’esistenza di petitum all’interno dell’appello incidentale della società ed è per tale ragione che la sentenza conclude in dispositivo con la declaratoria di inammissibilità – per quanto qui interessa - dell’impugnazione incidentale. Tale statuizione del giudice d’appello non è stata impugnata specificamente attraverso il ricorso incidentale, che si limita a riproporre (cfr. pp.46 - 54) le proprie eccezioni poste all’attenzione delgiudice d’appello, senza scalfire l’accertamento di assenza di un petitumcon riferimento alla sentenza di primo grado. 8. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame inrelazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbitoil secondo motivo e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazioneai profili e per la liquidazione delle spese di lite. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2
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