CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 24306/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31124-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO i STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; INPS - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - avverso la sentenza a 331/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria, notificato il 14.10.2018; 2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha osservato come fosse da respingere il motivo di appello concernente la notifica della cartella di pagamento nr. 04320000039209430, sottesa all'iscrizione indicata, perché correttamente effettuata in Foggia, alla via Napoli 67: 3. ha ritenuto, altresì, infondato il motivo di gravame con cui la parte invocava l'applicazione dell'art. 25 del dpr nr. 602 del 1973 perché non applicabile ai crediti previdenziali ma solo a quelli erariali; 4. ha, infine, osservato che, intervenuta la regolare notifica della cartella, l'azione volta ad accertare la prescrizione del credito in essa indicato e/o l'inesattezza del quantum era oramai preclusa; 5. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, successivamente illustrati con memoria; 6. l'INPS ha depositato procura speciale e l'Agenzia delle Entrate ha depositato l'atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione orale; Ric. 2020 n. 31124 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- 7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo è dedotta «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto» in ordine alla nullità della notifica della cartella di pagamento oggetto di causa; 9. oggetto di censura è la statuizione di validità della notifica della cartella esattoriale. Parte ricorrente deduce che la notifica della cartella di pagamento sarebbe stata effettuata in Foggia, alla via Bari, e, pertanto, sarebbe nulla; 10. il motivo è inammissibile per plurimi profili; 11. difetta la trascrizione e la produzione della relata di notifica, indispensabile per la comprensione del motivo (v. Cass. nr. 1150 del 2019), posto che, secondo l'accertamento contenuto in sentenza, la cartella è stata, invece, notificata in Foggia, via Napoli nr. 67 e dunque in luogo diverso da quello indicato dalla ricorrente, a fondamento della critica; 12. sotto diverso profilo, si osserva che il giudizio espresso dalla Corte integra un accertamento di fatto, qui non validamente censurato né in termini di violazione di legge, né, sotto il profilo del vizio ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., con l'indicazione, come rigorosamente richiesta dal vigente testo, ratione temporis applicabile alla fattispecie, del «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez.un., nr. 8053 e nr. 8054 del 2014); 13. va inoltre ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il discrimine tra vizio di violazione di legge -come denunciato nella rubrica del motivo, sia pure senza indicazione dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- e vizio di motivazione è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti Cass. nr. 4125 del 2017); Ric. 2020 n. 31124 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- 14. con il secondo motivo è dedotta «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto» in relazione alla statuizione di non operatività dell'articolo 25 del DPR 602 del 1973; 15. il secondo motivo è, invece, infondato avendo la Corte fatto corretta applicazione del principio secondo cui: «In tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione» ( v. Cass. nr. 12631 del 2014); 16. con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995, per intervenuta prescrizione del credito contributivo; 17. con il quarto motivo è dedotta «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto» in ordine alla determinazione delle sanzioni applicate; 18. il terzo ed il quarto motivo vanno congiuntamente esaminati, presentando analoghi profili di inammissibilità; 19. le censure non si confrontano in alcun modo con il decisum. La Corte di appello ha osservato che, accertata la notifica della cartella e constatata la mancata impugnazione della cartella medesima, sia l'eccezione di prescrizione riferita al periodo anteriore alla notifica stessa sia il quantum del credito (in particolare gli importi richiesti a titolo di sanzioni aggiuntive) non erano più in discussione (v. pag. 6 sentenza impugnata); detti profili, infatti, Ric. 2020 n. 31124 sez. ML - ud. 22-03-2022 -4- dovevano essere fatti valere nel termine di cui all'azione ex art. 24 del D.Lgs. nr. 46 del 1999; 20. è il caso di ribadire che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che «la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4» (ex plurimis, Cass. nr. 20652 del 2009; nr. 17125 del 2007; in motivazione, tra le tante, Cass. nr. 9384 del 2017); 21. con il quinto motivo è dedotta «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto» in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere per intervenuta dichiarazione di adesione alla definizione agevolata; 22. anche l'ultimo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per assoluta genericità; si è affermato in proposito - con riguardo alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, ma sulla base di un principio di più ampia portata - che: «in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» ( Cass. nr. 24083 del 2018). Detti presupposti, neppure specificamente allegati, non risultano provati dall'interessato; 23. sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va, complessivamente, respinto; Ric. 2020 n. 31124 sez. ML - ud. 22-03-2022 -5- 24. nulla deve provvedersi in relazione alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte degli intimati; 25. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor