CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10702/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 36802 /20 18 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e dife so da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio eletto in Roma, pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ci, in v.le Germanico n. 24; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – Oggetto:tardività ricorso – mancato avvertimento quanto ai termini per impugnare Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente protempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la L azio sez.staccata di Latina n. 3191 / 19 / 1 8 depositata i n data 15 / 05 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 1 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava svariati avvisi di intimazione di pagamentonotificati i primi due in data 25 febbraio 2015; gli altri dueancora in data febbraio 2015; il quinto in data 30 aprile 2015, portanti nel complesso un ammontare complessivo di euro 770.810,32specialmente per tributi, interessi e sanzioni; - il giudice di primo grado accoglieva , per quanto qui interessa , il ricorso; - appellava il concessionario per la riscossione; - proponeva separato appello, qualificato dal giudice del gravame comeincidentale, [OSCURATO:PERSONA]; - con la pronuncia qui gravata la CTR, previa riunione degli appelli, ha accolto l'impugnazione principale di Equitalia e rigettato l’appelloincidentale del contribuente; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi di impugnazione; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - Agenzia delle Entrate - riscossione, succeduta a Equitalia ex lege , èrimasta intimata in questo giudizio di Legittimità; - il contribuente ha depositato memoria con la quale insiste nelle difesesvolte con il ricorso; Consideratoche: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il primo motivo censura la sentenza impugnata per nullità della sentenzastessa e del procedimento in relazione all’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e all’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione apparente; - il motivo è infondato; - basti ribadire che « l a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del03/11/2016, Rv. 641526 - 01). La motivazione della sentenza impugnata in questo caso non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti di cui al citato consolidato arresto giurisprudenziale, piuttosto contenendo una puntuale argomentazione circa le statuizioni assunte, ben oltre il "minimo costituzionale" (v. Cass. Sez.U, 8053/2014) ; - va poi rilevata l’inammissibilità del secondo motivo, con il quale si deducela violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., dell’art. 58 del d. Lgs.N. 546 del 1992 e dell’art. 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. che manca di cogliere la ratio decidendi della sentenzaimpugnata; - i nvero, la CTR ha ritenuto di confermare la sentenza di primo gradoche ha “dichiarato la tardività del ricorso”; tale ricorso era infatti stato proposto in data 9 luglio 2015, avverso intimazioni notificate in data 25 febbraio 2015 e in data 30 aprile 2015 e risultava quindi effettivamente tardivo in quanto non rispettoso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 deltermine di sessanta giorni per impugnare che come è noto è previstodall’art. 21 d. Lgs. N. 546 del 1992 a pena di decadenza; - tale statuizione non risulta censurata dal motivo in parola, che è incentrato sui vizi di notifica delle cartelle e sulla illegittima produzione in giudizio della documentazione attestante la regolaritàdi tali notifiche, oltre che sul la irrituale acquisizione della stessanel fascicolo processuale; - ne deriva che il contenuto della censura non si confronta con la statuizione, preliminare ed assorbente, costituente ratio decidendi, resa dalla pronuncia gravata che ha basato la propria decisione sul la tardività del ricorso avverso le intimazioni di pagamentooggetto del presen te giudizio; - come è noto, (per tutte, si veda la pronuncia Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 ) in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciaimpugnata; invece il motivo si appunta su questioni del tutto estranee all' ordito motivazionale fornito dalla CTR senza muovere quindi alcuna puntuale critica al fondamento della decisioneimpugnata; - il motivo d' impugnazione è infatti rappresentato dall' enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali secondo chi esercita il diritto d'impugnazione la decisione è erronea ; ne derivache, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicatosi concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell' esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispettiquesto requisito; - in riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionatacon l’inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.4, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6496 del 14/3/2017 , Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564; in ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 che le richiama espressamentein motivazione ) ; - analoga statuizione va resa con riguardo al quarto motivo che deducela violazione degli artt. 87 e 88 della L. fall.re, dell’art. 19 deld. Lgs. N. 546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto cristallizzata la pretesa tributaria siccome ammessa al passivo del fallimento e per aver ritenuto interrotta la prescrizione; anche tale censura non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata sopra richiamata e risulta quindiparimenti inammissibile; - i l terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 c. 4 della L. n. 241 del 1990 dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto intempestivoil ricorso del contribuente nonostante le intimazioni di pagamento n. 05720149022485192 e 05720149022485402 difettassero delle prescrizioni normative sui termini entro cui ricorreree sulle Autorità competenti a ricevere l’impugnazione; - il motivo è infondato; - g iurisprudenza risalente, non smentita, e del tutto costante di questaCorte ( tra molte, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25227 del 08/11/2013;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14482 del 29/09/2003) ha Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 chiaritoche in tema di contenzioso tributario, il fatto che nell’atto impositivo non siano stati riportati il termine per impugnare, nonché l'indicazione della commissione tributaria competente a decideresull'eventuale ricorso, non determina l'invalidità dell'atto, trattandosidi o missione sprovvista di sanzione ai sensi dell'art. 19 d.Lgs. n. 546 del 1992; - né tantomeno può ritenersi che detta mancata indicazione producela mancata decorrenza del termine per impugnare, come puresi sostiene nel motivo di ricorso in esame; - l' art. 21 primo comma del d . L gs. n. 546 del 1992 stabilisce, a pena d'inammissibilità, che il ricorso alla commissione tributaria avverso uno degli atti elencati dall'art. 19 del medesimo atto normativo deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazionedell'atto medesimo. Il termine, configurando il limite temporaleentro il quale il contribuente può esercitare il potere di sottoporrea controllo giudiziale il provvedimento impositivo, è per suanatura perentorio. La scadenza del termine, infatti, segna, con la perdita della facoltà d'impugnare l'atto amministrativo, la definitivitàdi quest'ultimo, e, dunque, l'esaurimento del rapporto sostanziale cui attiene che risulta così definito come qualificato nell’attoin argomento ; - in ogni caso il decorso del termine non viene escluso dall’assenza dell’avvertenzain parola, dal momento che esso dipende dall’art. 21 d. Lgs. n. 546 del 1992, disposizione legislativa del tutto inequivoca sul punto della quale non è scusata la mancata conoscenza e che l’avvertenza si limita a rammentare al destinatario dell’atto, comunque tenuto alla conoscenza della normativain forza del principio per il quale “ignorantia legis non excusat”; - ciò posto, va ricordato che l’istituto della rimessione in termini è stato dapprima previsto dall’art. 184 bis c.p.c. e, quindi, in via Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 generale dall’art. 153, secondo comma, c.p.c. a seguito dell’abrogazione della precedente disposizione ad opera dell’art. 46 della l. n. 69 del 2009 ; in entrambi i casi, l’istituto si applica ancheal processo tributario e opera – anche nella vigenza dell’art. 184bis c.p.c. , da interpretarsi estensivamente – sia con riferimentoalle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio,sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione delle sentenze del giudice tributario o dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 17237 del 17/06/2021;Cass. n. 4585 del 21/02/2020; Cass. n. 12544 del 17/06/2015; Cass. n. 8715 del 15/04/2014; Cass. n. 3277 del 02/03/2012); - peraltro, l’istituto della rimessione in termini richiede, in primo luogo, una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essanon imputabile (Cass. n. 6102 del 01/03/2019) , tempestività daintendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 22342 del 05/08/2021; n. 19290 del29/09/2016; Cass. n. 23561 del 11/11/2011); - sotto questo profilo, l’istanza deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo, non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell’atto (Cass. 4841 del [OSCURATO:DATA_NASCITA])e, comunque, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo(Cass. n. 25289 del 11/11/2020); - in secondo luogo, l’istituto presuppone la dimostrazione che la decadenzasia stata determinata da una causa non imputabile alla parteo al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo allavolontà degli stessi (Cass. n. 21304 del 09/08/2019; Cass. n. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 20992 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) , riferibile ad un evento che presenti il caratteredell’assolutezza, e non già di un’impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà (Cass. U. n. 2610 del 04/02/2021;Cass. n. 27773 del 04/12/2020); - orbene, nel presente caso in primo luogo difetta ogni deduzione e prova della tempestiva proposizione dell’istanza di remissione in termini secondo i canoni sopra descritti: la stessa risulta esser stata formulata dal contribuente – come accerta in fatto la sentenza qui gravata – solo in sede di proposizione dell’appello incidentale; - ne deriva che i l requisit o di tempestività di cui al primo profilo di ammissibilitàdell’istanza stessa , come caratterizz ato dalla sopra citatagiurisprudenza di questa Corte è nel presente caso del tutto assente; - difetta poi anche il secondo profilo sopra richiamato; - osserva il Collegio sul punto che in realtà nella fattispecie che ci occupanon sussiste alcun fattore estraneo alla volontà della parte o del difensore suscettibile di rendere assolutamente non proponibile in concreto il ricorso, nel senso indicato dalla giurisprudenzapure sopra richiamata; - va anche ricordato che l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invaliditàdel provvedime nto, come si è detto, e può comporta re eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cuisia incorso il ricorrente ; - ogni situazione va invero fatta oggetto di esam e caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass., Sez. V,17 giugno 2021) ; nel presente caso, però, come si evince anche dallanarrativa del ricorso per cassazione (pag. 29 primo periodo dell’atto)nelle intimazioni di pagamento era presente il rimando, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 quantoalla informazione in ordine alle modalità e ai termini per la proposizionedel ricorso, al “termine per impugnare previsto nelle singolecartelle (“il ricorso deve essere presentato alle medesime autorità… con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso controi vizi della cartella); - ne deriva che in concreto, sia pure con rimando a quanto altrove indicato, gli avvertimenti in argomento erano stati qui debitamenteformulati all’indirizzo del contribuente ; - né assume rilievo la circostanza, sostenuta ancora in ricorso, secondo la quale dette cartelle non sarebbero state notificate al contribuente stesso , dal momento che non solo la CTR ha accertatoil contrario, ma soprattutto in quanto l’avvertimento di cuisi è detto appena sopra consentiva comunque al contribuente dipercepire l’esistenza di un termine per l’impugnazione che era suo onere, anche sollecitando l’intervento di proprio difensore, verificaree rispettare ; - tanto basta a escludere, in forza del la presenza negli atti di intimazionedi tale sia pure generico avvertimento , una situazione di assoluta impossibilità nel senso inteso dalla giurisprudenza soprarichiamata anche per quanto riguarda il decorso del termine perproporre il ricorso di fronte al giudice tributario ; - conclusivamente, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese processuali; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore d