Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12031/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; letta la memoria dell'imputato; letta, altresì, la memoria di parte civile, che conclude per la rifusione delle spese senza quantificarle e rilevato che, in ogni caso, si tratta di memoria tardiva, di cui non può tenersi conto; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 33, 84, 216 e 223 della R.D. n. 267 del :L942 nonché dell'art.2197 cod. civ., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli ellementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 187, 192 e 533 cod. proc. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).

La sentenza impugnata, a pag. 6, ha spiegato che la documentazione della fallita era stata ritirata, presso un consulente ove era custodita, su espressa richiesta dell'imputato; 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla sulle spese di parte civile, data la tardività della memoria P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; letta la memoria dell'imputato; letta, altresì, la memoria di parte civile, che conclude per la rifusione delle spese senza quantificarle e rilevato che, in ogni caso, si tratta di memoria tardiva, di cui non può tenersi conto; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 33, 84, 216 e 223 della R.D. n. 267 del :L942 nonché dell'art.2197 cod. civ., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli ellementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 187, 192 e 533 cod. proc. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). La sentenza impugnata, a pag. 6, ha spiegato che la documentazione della fallita era stata ritirata, presso un consulente ove era custodita, su espressa richiesta dell'imputato; 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla sulle spese di parte civile, data la tardività della memoria P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 07
Sentenza Cassazione n. 12031/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris