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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 03430/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17775/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di COSENZA n. 705/2022 depositata il14/04/2022.

R.g. n. 17775 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.

C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propo s e , dinanzi al Tribunale di Cosenza, opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi, notificatole a istanza di [OSCURATO:PERSONA], deducendo l ’ omessa notifica del titolo esecutivo in originale e la nullità di quella della copia del titolo e del precetto, siccome eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. p roc . c iv . pur in assenza dei relativi presupposti, nonché l’assenza, nel precetto, dell’avvertimento previsto dall’art. 480, comma 2, cod. p roc . c iv . , come novellato dal d.l. n. 83 del 27/06/2015, conv. in l. n. 132del 6/08/2015; il giudice dell’esecuzione, ritenendo validamente eseguite tutte le notifiche, rigettava l ’ istanza di sospensione dell ’ esecuzione ed assegnava il termine per l’introduzione del giudizio di merito; a conclusione del giudizio il Tribunale affermava che, versandosi in ipotesi di nullità, e non anche inesistenza, della notifica del titolo e del precetto, l’eventuale sussistenza del vizio dedotto dalla opponente rimaneva comunque sanato dalla stessa proposizione dell’opposizione, rigettando l’opposizione; avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la Fusinato, lamentando che le distinte censure sulla notifica alla parte, solo in copia, del titolo esecutivo e sulla nullità di quella del precetto, erano state travisate e considerate unitariamente, ribadendo ancora una volta che quella del titolo era stata fatta al procuratore e non alla parte personalmente, se non mediante semplice fotocopia allegata al precetto, mentre quella del precetto era nulla siccome eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. p roc . c iv . , senza che ne sussistessero i presupposti; evidenziava l’impossibilità di sanatoria del difetto di notifica del precetto, se non attraverso la prova della effettiva conoscenza dello R.g. n. 17775 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.

C. Valle stesso in tempo utile per prevenire l’esecuzione del titolo, invocando, ed ottenendo per tale ultimo motivo, la cassazione con rinvio della decisione del Tribunale; questa Corte ( con ordinanza n. 19120 del 15/09/ 2020), accoglieva il ricorso e,disponendo il rinvio, demanda va al Tribunale la verifica della regolarità di quelle medesime notifiche; il Tribunale di Cosenza, quale giudice di rinvio , con sentenza n. 705 del 14/04/2022, ha ritenuto valida la notifica del titolo esecutivo e del precetto effettuato ai sensi dell’art. 143 cod. p roc . civ., negando i termini di cui all’art. 183, co mma 6 , c od . p roc . c iv . per la natura documentale della causa e rilevando la validità della notifica eseguita a mani proprie della destinataria, rinvenuta sul luogo di lavoro,e ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi; avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisone, entrambe le pari hanno depositato memoria.

Considerato che i motividel ricorso sono i seguenti: I) v iolazione e fa lsa applicazione, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 183 , comma 6, c od . p roc . c iv . , per l’illegittimo diniego dei termini per il deposito di memorie istruttorie, anche in relazione alla domanda di restituzione, consentitain sede di rinvio; II), violazione e fa lsa applicazione, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 143 c od . p roc . c iv . , per essere non veritiera la circostanza relativa al luogo di notificazione, in quanto le successive notifiche erano andate a buon fine e non vi R.g. n. 17775 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.

C. Valle era sanatoria se impedita in concreto la prevenzione del pignoramento; preliminarmente, il Collegio ritiene che occorre procedere alla verifica di ammissibilità del ricorso; il terzo pignorato, invero, non risulta in alcun modo identificato, o comunque identificabile inatti di causa; questa Corte ha affermato (Cass. n. 31389 del 10/11/2023; Cass. n. 26562 del 14/09/2023 Rv. 668669 – 01 e , in precedenza , Cass. n. 11268 del 12/06/2020 Rv. 658143 - 01) che , in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, cod. p roc . c iv .: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 cod. p roc . c iv ., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altre fonti; il terzo pignorato, nella specie, ha pacificamente posizione di litisconsorte necessario (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 –01 e successive conformi ) ; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per mancata indicazione e comunque mancata identificabilità del terzo pignorato; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo; la decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del R.g. n. 17775 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.

C. Valle 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17775/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di COSENZA n. 705/2022 depositata il14/04/2022. R.g. n. 17775 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propo s e , dinanzi al Tribunale di Cosenza, opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi, notificatole a istanza di [OSCURATO:PERSONA], deducendo l ’ omessa notifica del titolo esecutivo in originale e la nullità di quella della copia del titolo e del precetto, siccome eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. p roc . c iv . pur in assenza dei relativi presupposti, nonché l’assenza, nel precetto, dell’avvertimento previsto dall’art. 480, comma 2, cod. p roc . c iv . , come novellato dal d.l. n. 83 del 27/06/2015, conv. in l. n. 132del 6/08/2015; il giudice dell’esecuzione, ritenendo validamente eseguite tutte le notifiche, rigettava l ’ istanza di sospensione dell ’ esecuzione ed assegnava il termine per l’introduzione del giudizio di merito; a conclusione del giudizio il Tribunale affermava che, versandosi in ipotesi di nullità, e non anche inesistenza, della notifica del titolo e del precetto, l’eventuale sussistenza del vizio dedotto dalla opponente rimaneva comunque sanato dalla stessa proposizione dell’opposizione, rigettando l’opposizione; avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la Fusinato, lamentando che le distinte censure sulla notifica alla parte, solo in copia, del titolo esecutivo e sulla nullità di quella del precetto, erano state travisate e considerate unitariamente, ribadendo ancora una volta che quella del titolo era stata fatta al procuratore e non alla parte personalmente, se non mediante semplice fotocopia allegata al precetto, mentre quella del precetto era nulla siccome eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. p roc . c iv . , senza che ne sussistessero i presupposti; evidenziava l’impossibilità di sanatoria del difetto di notifica del precetto, se non attraverso la prova della effettiva conoscenza dello R.g. n. 17775 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle stesso in tempo utile per prevenire l’esecuzione del titolo, invocando, ed ottenendo per tale ultimo motivo, la cassazione con rinvio della decisione del Tribunale; questa Corte ( con ordinanza n. 19120 del 15/09/ 2020), accoglieva il ricorso e,disponendo il rinvio, demanda va al Tribunale la verifica della regolarità di quelle medesime notifiche; il Tribunale di Cosenza, quale giudice di rinvio , con sentenza n. 705 del 14/04/2022, ha ritenuto valida la notifica del titolo esecutivo e del precetto effettuato ai sensi dell’art. 143 cod. p roc . civ., negando i termini di cui all’art. 183, co mma 6 , c od . p roc . c iv . per la natura documentale della causa e rilevando la validità della notifica eseguita a mani proprie della destinataria, rinvenuta sul luogo di lavoro,e ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi; avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisone, entrambe le pari hanno depositato memoria. Considerato che i motividel ricorso sono i seguenti: I) v iolazione e fa lsa applicazione, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 183 , comma 6, c od . p roc . c iv . , per l’illegittimo diniego dei termini per il deposito di memorie istruttorie, anche in relazione alla domanda di restituzione, consentitain sede di rinvio; II), violazione e fa lsa applicazione, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 143 c od . p roc . c iv . , per essere non veritiera la circostanza relativa al luogo di notificazione, in quanto le successive notifiche erano andate a buon fine e non vi R.g. n. 17775 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle era sanatoria se impedita in concreto la prevenzione del pignoramento; preliminarmente, il Collegio ritiene che occorre procedere alla verifica di ammissibilità del ricorso; il terzo pignorato, invero, non risulta in alcun modo identificato, o comunque identificabile inatti di causa; questa Corte ha affermato (Cass. n. 31389 del 10/11/2023; Cass. n. 26562 del 14/09/2023 Rv. 668669 – 01 e , in precedenza , Cass. n. 11268 del 12/06/2020 Rv. 658143 - 01) che , in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, cod. p roc . c iv .: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 cod. p roc . c iv ., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altre fonti; il terzo pignorato, nella specie, ha pacificamente posizione di litisconsorte necessario (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 –01 e successive conformi ) ; il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per mancata indicazione e comunque mancata identificabilità del terzo pignorato; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo; la decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del R.g. n. 17775 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.
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