CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9288-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 7/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 7 gennaio 2020, n. 33, che ha dichiarato inammissibile il gravame da ella proposto. Secondo il giudice d'appello Cappuzzello ha sì criticato la declaratoria di improcedibilità formulata dal primo giudice (a causa della non tempestiva instaurazione del procedimento di mediazione), ma non ha effettivamente riproposto le richieste avanzate nel giudizio di primo grado, non potendosi ritenere sufficiente la richiesta effettuata di "accogliere integralmente le conclusioni di primo grado [..] come illustrate nelle note conclusive autorizzate depositate telematicamente nel fascicolo di primo grado". Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 342 e 346 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 , nn. 3 e 4 c.p.c.": contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello l'espresso richiamo, operato dalla ricorrente, alle difese e ai contenuti della domanda posta al giudice di primo grado era "perfettamente idoneo a fare ritenere riproposta nel giudizio di appello la stessa domanda di merito già proposta in primo grado". [OSCURATO:PERSONA] ritiene che in relazione alla questione sollevata dal ricorso non sussista evidenza decisoria e che, pertanto, la causa vada rimessa alla pubblica udienza della seconda sezione. Ric. 2020 n. 09288 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. I es ente uigi Giov n ombar DEPOCATA F CANCELLERik 000. - 8 FEB 2022 ft. CANCELLifon [OSCURATO:PERSONA]'...;:...L 1.