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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31153/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12865/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem è manifestamente infondato, dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità non integra una violazione del detto principio l'irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "[OSCURATO:PERSONA] contro Italia" del 4 marzo 2014 (Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato, è generico poiché si non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 4-6); Ritenuto che l'ultimo motivo dedotto con il ricorso, con cui si censura la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno rappresentato la carenza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento di tali circostanze); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12865/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem è manifestamente infondato, dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità non integra una violazione del detto principio l'irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "[OSCURATO:PERSONA] contro Italia" del 4 marzo 2014 (Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato, è generico poiché si non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 4-6); Ritenuto che l'ultimo motivo dedotto con il ricorso, con cui si censura la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno rappresentato la carenza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento di tali circostanze); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 31153/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris