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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40329/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato e altresì non consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata sulla sussistenza della minaccia e dell'ingiusto profitto come elementi costitutivi del delitto di estorsione addebitato al ricorrente); ritenuto che lo stesso vizio affligge anche il secondo motivo, giacché nel disporre il diniego di applicazione della pena sostitutiva giudice ha adeguatamente motivato facendo corretto impiego dei criteri per valutarne l'opportunità (si veda pag. 10 della sentenza impugnata, ove vengono specificate le ragioni per ritenere il lavoro di pubblica utilità inconciliabile con le esigenze di rieducazione, stante la reiterazione delle condotte, le loro modalità, caratterizzate dalla forza intimidatoria del gruppo familiare, nonché il profilo personologico del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato e altresì non consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata sulla sussistenza della minaccia e dell'ingiusto profitto come elementi costitutivi del delitto di estorsione addebitato al ricorrente); ritenuto che lo stesso vizio affligge anche il secondo motivo, giacché nel disporre il diniego di applicazione della pena sostitutiva giudice ha adeguatamente motivato facendo corretto impiego dei criteri per valutarne l'opportunità (si veda pag. 10 della sentenza impugnata, ove vengono specificate le ragioni per ritenere il lavoro di pubblica utilità inconciliabile con le esigenze di rieducazione, stante la reiterazione delle condotte, le loro modalità, caratterizzate dalla forza intimidatoria del gruppo familiare, nonché il profilo personologico del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 nove
Sentenza Cassazione n. 40329/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris