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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1969

Cassazione n. 28773/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1969 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di responsabilità, con il quale si denuncia genericamente e cumulativamente un vizio della motivazione (in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto), sia generico, in quanto non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza (pagg. 5-7) e nel contempo prospetti un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); osservato, quanto agli altri quattro motivi, che in ragione delle particolari modalità della condotta e del precedente specifico dell'imputato, la Corte di merito, con motivazione immune dai vizi cumulativamente denunciati, ha escluso la particolare tenuità del fatto nonché la presenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche e la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, ai fini della concessione della sospensione condizionale e della sostituzione della pena detentiva, benefici peraltro richiesti congiuntamente, in contrasto con il disposto dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1969 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di responsabilità, con il quale si denuncia genericamente e cumulativamente un vizio della motivazione (in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto), sia generico, in quanto non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza (pagg. 5-7) e nel contempo prospetti un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); osservato, quanto agli altri quattro motivi, che in ragione delle particolari modalità della condotta e del precedente specifico dell'imputato, la Corte di merito, con motivazione immune dai vizi cumulativamente denunciati, ha escluso la particolare tenuità del fatto nonché la presenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche e la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, ai fini della concessione della sospensione condizionale e della sostituzione della pena detentiva, benefici peraltro richiesti congiuntamente, in contrasto con il disposto dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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