CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16125/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 28 novembre 2017, irrevocabile il 5 aprile 2019, laCorte di assise di appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dalla Cortedi assise di Messina in data 6 marzo 2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di 15 anni di reclusione, riconoscendolo responsabile di avere, inconcorso con altri soggetti, al fine di trarne profitto, compiuto atti diretti aprocurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, dietro corresponsionedi denaro, di circa 500 cittadini extracomunitari che viaggiavano a bordo di unbarcone partito dalle coste libiche (capo 1); nonché di avere cagionato, comeconseguenza non voluta del predetto delitto, sempre in concorso con altri soggetti,la morte di 14 persone, 13 delle quali decedute all’interno della stiva del natante,mentre 1 era morta sul ponte dell’imbarcazione (capo 2); fatti accertati in Messina,porto di approdo della nave, il 29 luglio 2015.Secondo quanto accertato nel giudizio di merito, il 27 luglio 2015,un’imbarcazione con 536 migranti a bordo era stata soccorsa in acqueinternazionali da due unità delle Marine militari svedese e irlandese. La primaaveva soccorso 312 migranti, conducendoli nel porto di Taranto, mentre i restanti224 migranti, compresi i 14 cadaveri, erano stati imbarcati sulla nave irlandese econdotti al porto di Messina.L’imputato era stato identificato quale membro dell’equipaggio attraverso leconcordi dichiarazioni di cinque migranti, rese in sede di indagini preliminari e diincidente probatorio, utilizzate a dibattimento ex art. 512, comma 1, cod. proc.pen. e supportate da riconoscimento fotografico. In particolare, i testimoni, neldescrivere il ruolo svolto dall’imputato, avevano riferito che costui, durante latraversata, aveva minacciato i passeggeri con un coltello per impedire loro dimuoversi dalla stiva. Inoltre, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] era stato accertato anchedella sentenza n. 25356 emessa il 5 aprile 2019 dalla Prima Sezione della Corte dicassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]).2. Successivamente, il Difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procuraspeciale, aveva chiesto la revisione della sentenza di condanna ai sensi dell’art.630, lett. c), cod. proc. pen., allegando l’acquisizione di nuove prove costituitedalle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 391-bis cod. proc. pen., da Ayoub AliYahia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tre migrantiche si trovavano a bordo del barcone al momento dei fatti e che erano stati sbarcatia Taranto. A sostegno, il Difensore aveva riferito di essere stato contattato, nel2024, dai tre testimoni, i quali avevano deciso di raccontare quanto a loroconoscenza dopo avere scoperto, grazie all’applicazione Facebook, che EzzedineOuled [OSCURATO:PERSONA] era detenuto. Secondo i tre testimoni, [OSCURATO:PERSONA] non era untrafficante, ma un semplice passeggero, che per via del colore della pelle e dellasua nazionalità, libica come quella dei trafficanti, era stato allocato nella partesuperiore della barca e che si era prodigato per fare in modo che i migranti rinchiusinella stiva potessero uscire per respirare. Inoltre, egli si era limitato, per pochiistanti, a tenere il coltello che uno degli scafisti aveva con sé allorché costui erasceso nella stiva per ripristinare la funzionalità dell’albero-motore, ma mai lo avevautilizzato per minacciare i migranti; e, durante la traversata, era stato duramentepicchiato dagli scafisti.A riscontro del racconto dei tre, la difesa aveva allegato alcune fotografierecuperate dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA], che lo ritraevano in compagnia dei testimoninei giorni precedenti alla partenza verso l’Italia. Il cellulare era stato consegnatoda [OSCURATO:PERSONA] al personale di polizia penitenziaria al momento dell’ingresso incarcere il 30 luglio 2015 e, indi, consegnato al difensore, il quale ne aveva chiestol’acquisizione insieme alle memory card onde procedere a una perizia sul lorocontenuto, nonché sulla genuinità delle immagini allegate e sulla data degli scatti.La difesa, inoltre, aveva chiesto l’acquisizione dell’album fotografico completo deimigranti sbarcati a Taranto, onde dimostrare la presenza dei tre testimoni sulbarcone. Secondo quanto specificato nell’istanza, la polizia giudiziaria avevaindividuato, tra i soggetti sbarcati a Messina, 8 migranti cui erano stati sottopostigli album fotografici e di cui solo 5 avevano riconosciuto l’imputato, aggiungendoche ad essi erano stati mostrati sia l’album di tutti i soggetti sbarcati a Messina,sia un album di foto di soli 12 dodici migranti scelti, tra 312 passeggeri giunti aTaranto, in quanto ritenuti i probabili scafisti.3. Con ordinanza in data 30 ottobre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., la richiesta direvisione. Essa, infatti, non spiegherebbe come i tre soggetti, a distanza di oltre10 anni dai fatti e di oltre 7 anni dalla sentenza di appello, abbiano deciso diraccontare la loro versione dei fatti, apparendo inverosimile la tardiva scopertadello stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA] tramite un contatto su Facebook e che essi, puravendo stretto amicizia con il condannato, avessero preferito non attivarsi permolti anni; tanto più che i tre erano stati di certo identificati all’atto dello sbarco eche, già in quel momento, non avevano ritenuto di riferire nulla di rilevante.Quanto alle percosse subite da [OSCURATO:PERSONA] durante la traversata, che neavrebbero dimostrato il ruolo di passeggero, le sentenze di merito avevanoritenuto che la certificazione medica e le sue stesse dichiarazioni conducevano aescludere che le cicatrici che presentava fossero riconducibili alle percosse patitenel corso del viaggio, tanto più che egli, all’atto dello sbarco, non era statosottoposto a cure mediche.Inverosimile è stato, poi, ritenuto il racconto dei tre testi in ordine al fatto cheOuled [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitato a tenere per pochi attimi il coltello di uno scafista, noncomprendendosi le ragioni per cui quest’ultimo avrebbe dovuto fidarsi di uno deipasseggeri per custodire temporaneamente l’arma. In ogni caso, tale racconto,relativo a un solo episodio della lunga traversata, non escludeva che le minacce dicui avevano parlato i soggetti escussi fossero state da lui rivolte ad alcunipasseggeri, né la richiesta di revisione spiegava perché costoro avessero mentitonel descrivere il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] o avessero nutrito, nei suoi confronti,sentimenti di astio tanto forti da accusarlo ingiustamente.Per tali ragioni, le tre dichiarazioni non sono state ritenute idonee a superarel’affermazione di responsabilità ormai coperta da un giudicato formatosi su unapluralità di fonti dichiarative, convergenti e concordanti.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzadi inammissibilità per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, sotto forma di apparenza, e la manifestaillogicità, sotto forma di apoditticità, della motivazione in relazione alle ragioni perle quali la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione.Si censura come frutto di travisamento l’affermazione della Corte di appellosecondo cui dalla sentenza di primo grado risulterebbe che gli scafisti si eranoimbarcati sulla nave attraccata a Taranto e che, per tale motivo, la poliziagiudiziaria aveva deciso di sottoporre ai migranti sbarcati a Messina, per ilriconoscimento degli scafisti, gli album fotografici relativi ai soggetti presenti sulnatante attraccato a Taranto. Infatti, a pag. 15 della sentenza di primo grado ealle pag. 14 e 15 della sentenza di appello si darebbe atto che [OSCURATO:PERSONA] riferito che uno degli scafisti si trovava a Messina e che altri due erano,invece, a Taranto; e che secondo [OSCURATO:PERSONA], tre scafisti eranosbarcati a Messina e uno a Taranto. Inoltre, mentre a Messina si procedette allosbarco immediato dei 224 migranti e si realizzò un album fotografico completo diciascuno di essi, a Taranto, come riferito in dibattimento dall’ispettore capoMastrangelo, egli aveva chiesto al comandante svedese di isolare, durante losbarco, tutti coloro che «a pelle, a sensazione» potessero sembrare gli scafisti,sicché, in questo modo, 12 passeggeri (su un totale di 312) erano stati isolati dalresto del gruppo perché ritenuti gli scafisti e, tra essi, c’era [OSCURATO:PERSONA], la cui effigeera comparsa nell’album fotografico composto da sole 12 fotografie. E solo talealbum era stato trasmesso per le identificazioni compiute dagli 8 migrantiindividuati a Messina, cui era stato mostrato anche l’album integrale degli sbarcatia Messina, per un totale di 236 fotografie su 536 persone presenti sul barcone,con l’esclusione immotivata di 300 persone dalla rosa dei possibili scafisti. Dunque,se gli scafisti fossero stati tra i 300 sbarcati a Taranto, le cui fotografie non eranostate mostrate ai migranti, i veri scafisti sarebbero liberi e 2 persone innocentisarebbero state condannate.Su tali premesse, la Corte territoriale avrebbe travisato quanto dedotto conl’istanza di revisione, ove si censurava il fatto che l’individuazione fosse stataincompleta, poiché operata su soli 12 migranti; sicché la motivazione sarebbeapparente, per non aver risposto alle doglianze difensive.Quanto all’affermazione secondo cui la richiesta di revisione non spiegherebbecome i tre soggetti, a oltre dieci anni dai fatti, abbiano sentito l’esigenza diraccontare la loro versione dei fatti, la Corte territoriale, senza alcuna motivazionelogica, affermerebbe l’inverosimiglianza delle giustificazioni date dai dichiaranti sulpunto. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe raccontato che prima diimbarcarsi sul barcone aveva scambiato i contatti Facebook con [OSCURATO:PERSONA]; dopolo sbarco si erano persi di vista e i tre non potevano sapere che [OSCURATO:PERSONA] fossestato arrestato, poiché egli è stato tradotto in Questura immediatamente dopo losbarco, nella confusione generale e né l’arrestato né gli operanti avevano avvisatoi compagni di viaggio del fatto che lo stavano arrestando. [OSCURATO:PERSONA] scoperto lo stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA] solo sei mesi dopo, in data 11gennaio 2016, quando aveva scritto un messaggio su Facebook e gli aveva rispostoil fratello del condannato, raccontandogli che il congiunto si trovava detenuto.Quanto agli altri due compagni di viaggio, essi sarebbero entrati in Italia senzatitolo e senza documenti; avrebbero iniziato una nuova vita in altri Paesi europeisenza la possibilità di transitare da un Paese all’altro sino alla conclusione dellaprocedura di asilo e sino a che non avessero avuto documenti validi per circolarenell’area Schengen. Dunque, i tre immigrati clandestini non avrebbero potutorendere informazioni destinate a entrare in un fascicolo giudiziario afferente,peraltro, la stessa vicenda per cui essi erano entrati illegalmente in Italia.Quanto al fatto che i tre soggetti avrebbero potuto riferire dell’innocenza diOuled [OSCURATO:PERSONA] all’atto dello sbarco, la difesa osserva che: i) durante uno sbarco di312 persone l’ambiente è caotico, di talché i testimoni sono credibili nella parte incui affermano di non aver più visto [OSCURATO:PERSONA] da quando erano sulla nave disalvataggio; ii) il condannato non aveva la possibilità, in quella situazione, dirintracciare gli amici e avvisarli che lo stavano arrestando; iii) non risulta che vifosse un interprete arabo o sudanese all’atto dello sbarco, per cui i tre,quand’anche si fossero accorti che stavano arrestando il loro amico, non avrebberopotuto riferire che era innocente.Quanto alle percosse subite da [OSCURATO:PERSONA] durante la traversata, la circostanzasarebbe stata evocata per dimostrare che egli era un passeggero e non unoscafista. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato destinatario di cure appenasbarcato, ma solto perché vi erano persone in condizioni peggiori rispetto alle suee perché lui era stato, da subito, isolato e tradotto in Questura. D’altro canto, ildiario clinico di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 luglio 2015, redatto al momento del suoingresso nella Casa circondariale di Taranto, riporterebbe la presenza di ustioniprovocate durante la traversata, di cui la Corte di appello non avrebbe tenutoconto, omettendo di motivare.Ancora, quanto al coltello che il condannato avrebbe brandito, l’ordinanzaimpugnata sarebbe apodittica nel ritenere inverosimile che uno scafista abbialasciato per pochi attimi il suo coltello a [OSCURATO:PERSONA], senza argomentare sul perchésarebbe inverosimile tale atteggiamento. Essa sarebbe, inoltre, contraddittoria conle sentenze di merito perché mai nessuno avrebbe riferito di episodi specifici in cuiOuled [OSCURATO:PERSONA] avrebbe minacciato qualcuno con un coltello, essendosi letestimonianze limitate a riferire genericamente di minacce con un coltello. Esarebbe, anche, manifestamente illogica, perché alle pag. 22 e ss. della richiestadi revisione sarebbe stato scritto che i dichiaranti, che avevano perso i loro cari ealcuni amici, erano così interessati a trovare un colpevole che avrebbero benpotuto confondersi e che, quindi, essi fossero mossi da astio nei confronti dichiunque potesse essere anche solo il potenziale responsabile del naufragio.In particolare, i tre testimoni avrebbero dichiarato che mentre [OSCURATO:PERSONA] sitrovava nella stiva per aiutare i suoi amici lì stipati, era sceso uno degli scafisti perriparare il motore; e trovandosi [OSCURATO:PERSONA] accanto e parlando la sua stessa linguagli lasciava, per qualche attimo, il coltello mentre provvedeva a riparare il motore.I 3 testimoni a difesa avrebbero raccontato questo episodio con dovizia diparticolari e senza imprecisioni. Peraltro, nell’incidente probatorio Youssuf avevadichiarato che il barcone aveva subito alcuni guasti, tra cui quello per via dellacanottiera incastrata nell’albero-motore; e il testimone Elrhabra che un libico erasceso nella stiva a riparare il motore con un coltello e che, non avendo alternative,aveva lasciato temporaneamente il coltello a [OSCURATO:PERSONA], unico con cui interloquire.Peraltro, nessuno di coloro che furono sentiti a sommarie informazioninell’immediatezza o in incidente probatorio avrebbe fatto riferimento a episodispecifici durante i quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe minacciato i passeggeri con un coltello,sicché sarebbe errata l’ordinanza ove sostiene che la richiesta di revisione nonabbia confutato gli altri episodi in cui egli avrebbe minacciato con un coltello.Quanto, infine, alla ragione per cui i migranti che lo hanno individuatoavrebbero potuto confondersi, nell’istanza di revisione si sarebbe dato conto chealcuni di coloro che lo avevano riconosciuto avevano perso i loro cari e amici,sicché per essi sarebbe stato imprescindibile individuare i responsabili di tali delitti,a costo di riconoscere soggetti che in realtà scafisti non erano.Le testimonianze sopravvenute avrebbero fatto sorgere ragionevoli dubbi sullacolpevolezza del condannato, di talché sarebbe stato necessario celebrare unnuovo giudizio di merito per approfondire gli elementi emersi dopo la condanna.Nel caso concreto, la Corte territoriale avrebbe affermato, in modo apodittico,che le nuove prove fossero già state valutate nel precedente giudizio di cognizioneo non fossero idonee a dimostrare che il condannato dovesse essere prosciolto.Tali asserzioni integrerebbero il vizio di motivazione apparente, sia perché nonanalizzerebbero le richieste di revisione e quanto in esse dedotto, sia perché, inrelazione alle prove sopravvenute, non accennerebbero alla ragione per cui essesarebbero inidonee a smentire le prove su cui si è basata la sentenza di condanna.3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 634 cod. proc.pen., poiché la Corte di appello avrebbe dovuto limitarsi a ritenere le provedichiarative sopravvenute astrattamente idonee a generare un ragionevole dubbiosulla colpevolezza del condannato, senza valutazioni in ordine alla verosimiglianzae all’attendibilità di quanto con esse rappresentato.L’esame preliminare della Corte di appello circa la non manifesta infondatezzadovrebbe limitarsi a una sommaria delibazione degli elementi addotti, in modo daverificare l’infondatezza rilevabile ictu oculi e senza necessità di approfonditiesami, dovendosi ritenere preclusa, in tale sede, un’anticipazione di merito. Ciò inquanto nel giudizio di revisione occorrerebbe distinguere tra la fase rescindente -che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza dellarichiesta, da valutarsi apprezzando l’astratta capacità demolitoria del giudicato daparte del novum dedotto - e quella cd. rescissoria, che si instaura mediante lacitazione del condannato e nella quale il giudizio è celebrato con le forme e lemodalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento.La valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta, quando abbia adoggetto prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuovee quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che nonpuò, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza della provanuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi. In altri termini, il compito affidato algiudice della revisione nella fase rescindente è quello di valutare in astratto, e nonin concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - oveeventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove,unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto.Dunque, l’inammissibilità della revisione per manifesta infondatezza, ai sensidell’art. 634 cod. proc. pen., potrebbe essere pronunciata solo quando le ragioniposte a suo fondamento risultino, all’evidenza, inidonee a consentire una verificacirca l’esito del giudizio; mentre sarebbe del tutto estranea a tale preliminareapprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione sull’effettivacapacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nellaprospettiva del ragionevole dubbio.Nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe, invece, proceduto adapprezzamenti di merito, escludendo addirittura la verosimiglianza e l’affidabilitàdelle dichiarazioni dei testimoni; e, su tali basi, avrebbe ritenuto che la provanuova addotta fosse inidonea a porre in discussione la pronuncia irrevocabile. Inquesto modo sarebbe stato violato l’art. 634 cod. proc. pen., con una valutazionedelle nuove prove che non si sarebbe arrestata al giudizio di astratta idoneità diesse nel determinare l’esito assolutorio dell’imputato, in contrasto con lecaratteristiche che devono essere riscontrate per procedere, in assenza dicontraddittorio, alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe compiuto una valutazione illogica delleacquisizioni e anziché giudicare se gli elementi nuovi potessero portare a unadiversa valutazione delle prove già esaminate, avrebbe operato un’indebitaanticipazione di giudizio, di competenza del giudice della fase rescissoria. In ognicaso, la Corte di merito si sarebbe limitata ad affermare che le nuove allegazioninon sarebbero idonee alla rimozione del giudicato, senza approfondire la ragioneper la quale non sarebbero tali.4. In data 4 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Va premesso che l’istituto della revisione costituisce un mezzo straordinariodi impugnazione che consente, nei casi tassativi previsti dal codice di rito, dirimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustiziarispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.2.1. L’art. 634 cod. proc. pen. prevede, al comma 1, una fase preliminare voltaa colpire con la sanzione di inammissibilità le richieste formulate in relazioneprovvedimenti diversi da quelli contemplati dall’art. 629 cod. proc. pen. o dasoggetti non legittimati ai sensi dell’art. 632 cod. proc. pen. o senza l’osservanzadelle forme prescritte dall’art. 633 cod. proc. pen. ovvero al di fuori delle ipotesipreviste dall’art. 630 cod. proc. pen. o, ancora, quelle che non risultino idonee arealizzare gli effetti previsti dall’art. 631 cod. proc. pen. o che, già respinte, sianostate ripresentate in assenza di elementi diversi ai sensi dell’art. 641 cod. proc.pen.; o, infine, tutte le richieste che risultino «manifestamente infondate».In questa prospettiva, la corte di appello, cui è attribuita la competenza inrelazione a tale fase preliminare, è chiamata, innanzitutto, a uno scrutinio direttoa verificare l’astratta potenzialità degli elementi dedotti nell’istanza a rovesciare ildecisum su cui si è ormai formato il giudicato; e nel caso in cui lo scrutiniopreliminare pervenga a un esito favorevole al richiedente, essa è anche investitadella successiva cognizione di merito, distinta sul piano logico-funzionale dallaprima delibazione (così Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810 -01), nella quale si osservano le disposizioni di cui agli artt. 465 e ss. cod. proc.pen. in quanto applicabili.In tale fase preliminare, la valutazione della corte di appello è diretta averificare se gli elementi giuridico-fattuali posti a fondamento della richiesta sianosussumibili in talune delle ipotesi tassative contemplate dall’art. 630 cod. proc.pen., le quali «rappresentano la tipicizzazione legale di specifiche situazioni allequali lo stesso ordinamento collega la probabilità di una condanna ingiusta eimplicano il perentorio divieto di dissolvere ab intrinseco - in mancanza di nuovielementi rimasti estranei ai precedenti giudizi - l’efficacia formale e sostanziale delgiudicato sulla base di una diversa valutazione delle identiche prove esaminatenella sentenza divenuta irrevocabile».Secondo tale disposizione, invero, l’istanza può essere presentata: a) se i fattistabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna nonpossono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile; b)se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza delreato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile oamministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questionipregiudiziali previste dall’art. 3 ovvero una delle questioni previste dall’art. 479cod. proc. pen.; c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuoveprove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deveessere prosciolto a norma dell’art. 631; d) se è dimostrato che la condanna vennepronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previstodalla legge come reato.Una volta verificata la sussistenza di taluna delle ipotesi sopra indicate, la cortedi appello deve compiere un ulteriore scrutinio, strettamente collegato, sul pianologico-funzionale, al primo accertamento, dovendo verificare se gli elementi inbase ai quali si chiede la revisione siano tali da dimostrare, ove accertati, che ilcondannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc.pen. e, in ogni caso, se la richiesta non risulti, come anticipato, «manifestamenteinfondata».Viceversa, ove risulti che le prove richieste manchino del requisito della novitào della idoneità a provocare l’assoluzione del condannato, non residuando alcunulteriore accertamento che giustifichi l’ulteriore corso del procedimento, il giudicedeve dichiarare l’inammissibilità, già nella prima fase e, dunque, de plano, oppureanche nel corso della seconda fase, non essendovi alcuna ragione che precluda, adibattimento, la pronuncia di una sentenza di inammissibilità (cfr. Sez. 3, n. 43573del 30/09/2014, G., Rv. 260989 - 01; Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà,Rv. 273452 - 01).In ogni caso va ricordato che è stata ritenuta estranea all’apprezzamentopreliminare, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernentel’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nellaprospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli,Rv. 281422 - 01; Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162 - 01).2.2. Limitando la presente analisi alle questioni di interesse ai fini dellapresente decisione, due sono gli ambiti problematici che vengono in rilievo.Il primo riguarda la nozione di «prova nuova», richiamata dall’art. 630, comma1, lett. c), cod. proc. pen. e, più specificamente, quella di prova nuova «rilevante»ai fini della revisione in quanto idonea a dissolvere l’efficacia formale e sostanzialedel giudicato.Secondo un orientamento più risalente, la locuzione di «prova nuova» dovevaritenersi riferibile agli elementi diversi da quelli presenti agli atti del processoconclusosi con il giudizio precedente ovvero alla prova noviter producta costituitadalla prova sopravvenuta al giudicato o successivamente scoperta, ma anche daquella preesistente ma non acquisita nel precedente giudizio (Sez. U, n. 6019 del11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421 - 01). Secondo altro più recente indirizzo,invece, alla nozione di «prova nuova» deve essere ricondotta, accanto a quella diprova noviter producta, anche quella di prova noviter cognita, ovvero di provaacquisita al processo, ma non valutata, neanche implicitamente, purché non sitratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez. U, n.624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 - 01; per questo indirizzo,nella giurisprudenza successiva, v. Sez. 6, n. 20022 del 9 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 259778 - 01; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 - 01;Sez. 5, n. 8997 del 15/02/2022, Bervicato, Rv. 282824 - 01).In ogni caso, la «novità» della prova costituisce un requisito necessario manon sufficiente ai fini della revisione, essendo anche indispensabile che essa siaidonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell’imputato (Sez. 2, n. 18765 del13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028 - 01). Ne consegue che, a tal fine, il giudicedella revisione deve comparare le prove nuove e quelle già acquisite in un giudizioche deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può prescindere dalrilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, i quali,però, devono essere riscontrabili ictu oculi (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018,Buscaglia, Rv. 273029 - 01; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.259779 - 01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496 - 01). In altritermini, la necessaria delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e diconferenza dei nova non deve tradursi in un’approfondita e indebita anticipazionedel giudizio di merito (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Giunta, Rv.245770 - 01; Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004, dep. 2005, Dimic, Rv. 231138 -01).2.3. Il secondo ambito tematico concerne i criteri alla stregua dei quali deveessere formulato lo scrutinio di «manifesta infondatezza» della richiesta direvisione.In argomento è stato affermato che l’inammissibilità della richiesta di revisioneper manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. sussiste quandole ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentireuna verifica circa l’esito del giudizio.In particolare, con riferimento all’ipotesi dell’allegazione di prove nuove è stataritenuta inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisionefondata non sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversavalutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, nonché su proveche, sia pur formalmente nuove, siano inidonee ictu oculi a determinare un effettodemolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.271071 - 01).3. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata hapuntualmente posto in luce le ragioni per cui le dichiarazioni testimonialisopraggiunte non fossero idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza a suo tempoformulato a carico dell’imputato.Infatti, pacifico e non controverso che, nel caso in esame, si fosse al cospettodi prove nuove, non essendo mai state valutate le dichiarazioni dei tre nuovitestimoni, l’ordinanza ha ben chiarito le ragioni per cui ad esse non potessericonoscersi una significativa valenza sul piano probatorio. Anche a prescinderedal fatto che le testimonianze fossero state raccolte dalla difesa dopo più di undecennio dagli eventi oggetto del processo e dal fatto che uno dei testi fossecertamente a conoscenza, come riportato a pag. 15 del ricorso, della vicendagiudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], già dall’inizio del 2016, quando ancora era in corso il giudiziodi primo grado, il provvedimento impugnato ha ben evidenziato come il compendiodichiarativo di nuova acquisizione si sia soffermato essenzialmente sull’episodiodella minaccia dei migranti compiuta da [OSCURATO:PERSONA] con un coltello, senza esserein grado di inficiare le plurime fonti dichiarative e le prove documentali, consistentiin alcuni filmati anche effettuati da uno dei concorrenti, attestanti la condottatenuta da [OSCURATO:PERSONA] durante tutto il viaggio consistente nella sorveglianza enell’intimidazione delle persone trasportate, secondo quanto può ricavarsi dallasentenza n. 25356 emessa il 5 aprile 2019 dalla Prima Sezione della Corte dicassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 11).Quanto, poi, all’episodio della minaccia a mano armata all’interno della stiva,premesso che lo stesso ricorso ha dato atto che i testimoni sentiti nel corso deldibattimento avevano riferito che l’imputato «minacciava i passeggeri con uncoltello» (v. pag. 18 del ricorso), l’ordinanza ha puntualmente esplicitato laragione, niente affatto illogica, per cui ha ritenuto inattendibile il racconto dei tretestimoni, ossia l’assoluta inverosimiglianza del fatto che lo scafista potesseessersi privato dell’unico strumento che gli consentiva di tenere a bada i presenti.In definitiva, gli elementi dedotti dalla difesa si sono rivelati in radice inidoneia incidere sull’originario compendio probatorio, tenuto conto della inattendibilità ecomunque del carattere parziale di quanto riferito (così è per l’episodio dellaconsegna temporanea del coltello, che in ogni caso non eliderebbe quanto riferitodai testi in ordine all’azione di sorveglianza protrattasi per la durata del viaggio) odella irrilevanza dei singoli dettagli (così, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse, in origine,un soggetto trasportato non esclude, come acclarato dall’esperienza giudiziaria,che, una volta a bordo, egli fosse stato arruolato dai membri dell’equipaggio percoadiuvarli nel mantenimento dell’ordine interno) anche in rapporto alle plurimedichiarazioni accusatorie, che il ricorso si limita a ricondurre, in maniera del tuttoipotetica, alla volontà dei testimoni di «trovare a tutti i costi un colpevole».E una volta affermata l’incapacità dei nova di fornire elementi decisivi divieneovviamente inammissibile ogni censura in ordine alle modalità di individuazionefotografica dei presunti scafisti, che si sostanzia in un inammissibile tentativo disollecitare una rivalutazione delle prove del precedente giudizio, attraverso lariproposizione di questioni già sottoposte a critica in quella sede, secondo quantoè dato evincere, ancora una volta, dalla citata sentenza n. 25356 del 5 aprile 2019della Prima Sezione (v. pag. 14).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 24/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]