CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 2892-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1582/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/07/2017; Ric. 2018 n. 02892 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Piacenza i Sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell’illegittimità dei lavori realizzati da questi ultimi nel fabbricato nel quale è proprietaria di una unità abitativa, con richiesta di condanna alla rimozione in pristino e al risarcimento del danno. Deduceva in particolare l’attrice che la collocazione di una canna fumaria nel muro di sua asserita proprietà esclusiva le precludeva la realizzazione di lavori di ristrutturazione, che i fumi venivano convogliati sul tetto in direzione della sua proprietà e che dal locale condotto dai convenuti provenivano rumori originati da un aspiratore, chiedendo la cessazione di tali illegittime immissioni. Denunciava inoltre che i lavori effettuati nelle strutture murarie ele opere di parte convenuta avevano di fatt o minato la sicurezza statica del fabbricato nel suo complesso e instava per l’emissione di un ordine teso all'integrale ripristino dello status quo ante. 2. Si costituivano i convenuti rilevando l’infondatezza della domanda attorea. 3. Con sentenza n. 1582/2017 il Tribunale di Piacenza disattendeva le domande di parte attrice, ad eccezione della condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari a € 825,14, in relazione alle sole fessurazioni subite dalle pareti interne dell’immobile di sua proprietà. 4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello: con il primo motivo di gravame lamentava le risultanze della CTU , Ric. 2018 n. 02892 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -3- con richiesta di sua rinnovazione; con il secondo si doleva della condanna parziale al pagamento delle spese di lite 5. La decisione del Tribunale veniva integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1582/2017, resa in contradditorio con gli appellati. In particolare, il giudice del gravame riteneva la decisione di primo grado corretta e scevra da ogni critica, anche in quanto supportata da una precisa CTU che ha determinato in maniera inequivocabilealcune circostanze fondamentali per il giudizio. 6. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti di questa pronunzia, affidandosi a tre motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex artt. 345, comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il p rimo motivo è così rubricato: “Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione fra le partiai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in ordine alle opererelative alla canna fumaria di cui si discute, che sarebbero state realizzate nel 1967 (quando la ricorrente era già proprietaria) senza chiedere alcun consenso alla stessa. Sui materiali utilizzati per la realizzazione della canna fumari a (conglobante fibra di amianto). Sulle deduzioni ignorate dalla Corte d’appello in ordine alle illecite realizzazioni eseguite dai resistenti anche in relazione alla perizia dell’Ing. Delfanti” (perizia di parte ricorrente). 2. -Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 1102 e Ric. 2018 n. 02892 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -4- 1112 c.c., nonché dell’art. 2043 c.c., in relazione all’uso della cosa comune e al danno derivato alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA],alla quale è stato negato l’utilizzo del bene di sua proprietà e di potere eseguire lavori al suo interno. 3.-Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. in relazione alla mancata rinnovazione della CTU e denuncia la mancata o apparente motivazione della sentenza di secondo grado. 4. -Tutti i motivi di ricorso contengono una sollecitazione a compiere una nuova valutazione delle risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento ed in particolare un riesame degli esiti (condivisi dal giudice di appello) della CTU redatta dal tecnico nominato dal giudice di prime cure, contrapponendo a questi le diverse risultanze peritali di parte. Scrive la ricorrente a pag. 11 del ricorso che “la Corte di Appello si limita a fare proprie le deduzioni del CTU senza dar minimo conto alle risultanze oggettive dell’Ing. Delfanti”, ingegnere specializzato a differenza del CTU. Anche in questo grado di giudizio, come per il precedente, le critiche di parte ricorrente si fondano dunque e pressoché esclusivamente – come rileva la corte territoriale – “ sulle risultanze della perizia giurata del proprio consulente Ing. Delfanti che ha appunto redatto tale perizia in nome e per conto dell'appellante”, quando –aggiunge correttamente la sentenza- alla perizia giurata redatta da un tecnico di parte può attribuirsi solo valore indiziario (Cass. n. 9551/2009) e comunque il giudice di merito non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass.n.33503/2018). La ricorrente chiede a quest o Collegio , in definitiva, un riesame del merito della controversia, attraverso la censura di Ric. 2018 n. 02892 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -5- presuntierrores in iudicando , dimenticando che non rientra tra i compiti della Cassazione quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, o quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr. Cass. n. 9275/2018; n. 21615/2021). Inoltre, i motivi contengono generiche critiche alla sentenza della Corte di Appello bolognese, ritenuta non condivisibiledalla ricorrente, non essendo indicato in quale modo le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatricidella fattispecie e con la loro interpretazione teorica o giurisprudenziale. 5.-Più specificamente, il primo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., ma non chiarisce quale sia il fatto omesso e in che cosa consista la sua decisività, in palese violazione delle indicazioni rese dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali “ la parte ricorrente che avanzi il motivo di ricorso ex art. 360 comma 1, n. 5, dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c. - il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il ‘come’ e il ‘quando’ (nel quadro processuale) tale Ric. 2018 n. 02892 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -6- fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la ‘decisività’ del fatto stesso” (Cass. SS.UU., n. 19881/2014). Il motivo contiene un elenco di deduzioni volte a mettere in evidenza circostanze che sarebbero state ignorate dal giudice di seconda istanza, dalle quali avrebbe dovuto emergere il carattere illecito delle opere realizzate dai controricorrenti “anche in relazione alla perizia dell’Ing. Delfanti”. I rilievi attengono chiaramente alla riconsiderazione dei fatti di causa, come emerge già dalla rubrica del motivo. L’omesso esame di elementi istruttori, poi,non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il motivo in esame, che difetta anche di specificità e di autosufficienza,risulta, per le ragioni esposte, inammissibile . 6.-Anche il secondo motivo non riesce a superare la soglia della ammissibilità, aspirando ad una nuova analisi dei fatti di causa. Per sostenere la sua tesi, la ricorrente elenca una serie di documenti il cui esame, evidentemente, avrebbe dovuto portare ad una conclusione diversa da quella del giudice di appello, ossia a ritenere che i controricorrenti avrebbero violato gli art. 1102, 1122 e 2043 c.c., da dimostrare –così si conclude – attraverso “ l’ indispensa bile … rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio”. Come rilevato dai controricorrenti, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., “non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a Ric. 2018 n. 02892 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -7- motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione”(Cass. n. 24298/2016; n.16700/2020). La Corte di appello ha specificamente ripreso i vari passaggi della CTU (alle pagg. 3 e 4), ritenendo che quest’ultima avesse chiarito alcune circostanze fondamentali sulla cui base hanno poggiato le corrette conclusioni del primo giudice. Con motivazioni adeguate, il giudice a quo ha puntualmente considerato le censure della ricorrente volte a sostenere l’illiceità delle opere realizzate dai controricorrenti, escludendo – tra l’altro -la sostenuta autonoma realizzazione della canna fumaria (dato che il CTU ha accertato che la stessa “è stata installata in un precedente condotto che già fungeva da collettore dei fumi”), il fatto che i fumi veng a no convogliati verso la terrazza della proprietà [OSCURATO:PERSONA] (essendo il comignolo rivolto “dalla parte opposta rispetto alla terrazza stessa”), le compromissioni della statica dell’edificio (che sono risultate inesistenti), l’impossibilità di eseguire lavori al suo immobile (“parte appellante può usufruire tranquillamente della sua proprietà”). 7.- Analoghe considerazioni devono essere formulate con riguardo anche al terzo motivo, con il quale la ricorrente si duole ancora della mancata considerazione delleconclusioni del CTP e della circostanza che la Corte di appello abbia acriticamente considerato (con motivazione dunque apparente o inesistente) le conclusioni del CTU. La ricorrentecontesta anche il mancato rinnovo della CTU. Ric. 2018 n. 02892 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -8- Rinviando a quanto sin qui dedottocon riguardo ai motivi già rigettati, si può aggiungere che la decisione sul rinnovo o meno della CTU rientra tra i poteri del giudice di merito, non sindacabili in sede di giudizio di legittimità, che neppure necessita di esplicita motivazione, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (esemplificativa sul punto Cass., n. 21525/2019). L’ ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 116 c.p.c. è rimessa alla iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità (Cass. n. 9551/2009). Sul punto della motivazione apparente o inesistente, il motivo non si confronta affatto con i precedenti di questo Giudice che hanno precisato come di “motivazione apparente” possa parlarsi solo laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; Cass., Sez. Un., n. 16599/2016). Non è questo il caso della decisione oggetto di ricorso, la cui motivazione formula argomentazioni che si sviluppano secondo un iter logico e corretto sul piano giuridico e che appaiono immuni dai lamentati vizi. Anche questo motivo èinammissibile. Ric. 2018 n. 02892 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -9- 8.-Il ricorso va in conclusione rigettato. 9.- A seguito del rigetto, in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.100,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il