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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30790/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo del 3 luglio 2018, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna tiql casellario del certificato del casellario giudi- ziale e ha confermato la pronunzia di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione e di applicazione della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen., perché, es- sendosi posto alla guida di un'auto [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la strada provinciale n. 2, per imprudenza, negligenza e imperizia, consistite nel tenere un comportamento tale da costituire pericolo per la circolazione, nonché per colpa specifica consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale ed, in particolare, omettendo di tenere una condotta di guida prudente ed attenta, come prescritto dall'art. 141, commi 2 e 3, C.d.S., nonché guidando dopo avere assunto bevande alcoliche nono- stante l'età inferiore agli anni ventuno, in violazione dell'art. 186 bis, comma 1, n. 1, C.d.S., perdendo il controllo del mezzo ed invadendo la corsia di marcia opposta, andava a collidere violentemente con la parte anteriore destra della sua autovettura contro la parte anteriore angolare sinistra dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] e cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava quale passeggero sul sedile anteriore del mezzo, il quale, a causa dell'impatto, riportava gravissimi politraumatismi in conseguenza dei quali decedeva - in Controguerra il 2 aprile 2013.

In ordine alla ricostruzione del sinistro, il Tribunale ricostruiva il sinistro nei ter- mini seguenti: il Cosenza, uscendo da una curva a destra, nell'immettersi su un ret- tilineo, perdeva il controllo del mezzo, sbandando più volte da un lato all'altro della strada finendo per collidere, dopo una rotazione di 180°, ed invadendo la corsia op- posta, contro l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Piunti, che procedeva in direzione contraria.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento del nesso di causalità.

Si deduce che il profilo della colpa doveva essere vagliato solo dopo l'accerta- mento del nesso condizionalistico tra i due disvalori del reato, in quanto costituisce aL un quid pluris rispetto al rapporto causale.

In materia di incidenti stradali da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far pre- sumere l'esistenza di un nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'in- cidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa.

Peraltro, il principio della personalità della responsabilità penale, sancito dall'art.27 Cost., postula, sul piano sostanziale, l'indefettibilità del principio di colpevolezza.

Nella fattispecie, il fatto di reato è stato addebitato al Cosenza sulla base della mera violazione della regola cautelare.

La valutazione tecnica della prevedibilità e dell'ine- vitabilità dell'evento, compiuta dal consulente dell'imputato, non era stata minima- mente scalfita dall'altra prova tecnica e dalla prova dichiarativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte (richia- mato anche dal ricorrente), in tema d'incidenti stradali, l'accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza non fa presumere il rapporto di causalità materiale tra la con- dotta e l'evento, in quanto tale rapporto dev'essere oggetto d'indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata (Sez. 4, n. 37094 del 07/07/2008, Rv. 241025, che ha annullato la sentenza di appello per vizio di motivazione in ordine all'effettiva rilevanza causale nella determinazione dell'evento dell'accertato supera- mento dei limiti di velocità; Sez. 4, n. 24898 del 24/05/2007, Rv. 236854, secondo cui, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far pre- sumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'in- cidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: nella specie, in cui la morte del conducente di uno dei veicoli, determinata dallo sbandamento della vettura, dall'in- vasione dell'opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, in quanto, pur in assenza di tale violazione, il fatto si sarebbe egualmente verificato).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte di merito non ha circoscritto la propria analisi all'esame delle regole cautelari violate (artt. 141 e 143 C.d.S.), ma ha compiuta- mente descritto la dinamica del sinistro sulla base delle risultanze probatorie e si è correttamente interrogata sulla sussistenza nel nesso causale tra la condotta antigiu- ridica del conducente e l'evento.

Si è evidenziato che il Cosenza, con tasso alcolennico pari a 0,34 g/I, uscendo da una curva a destra, nell'immettersi su un rettilineo, aveva perso il controllo del mezzo a causa della velocità elevata (superiore al limite di 50 km/h) e non adeguata alle condizioni di tempo (leggera pioggia), sbandando più volte da un lato all'altro della strada ed invadendo la corsia opposta, finendo per collidere, dopo una rotazione di 180°, contro l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Piunti, che procedeva in direzione contraria.

Secondo la logica ricostruzione degli eventi basata sulla relazione peritale, l'im- putato, percependo di procedere a velocità elevata, aveva tentato di correggere la traiettoria frenando, così perdendo aderenza sull'asse posteriore, sbandando e inva- dendo la corsia opposta in derapata.

Il tema del nesso causale, pertanto, è stato esaurientemente trattato, avendo la Corte territoriale altresì rappresentato che, qualora il Cosenza avesse rispettato l'ob- bligo di mantenersi il più possibile sulla sua destra e di procedere ad una velocità inferiore, avrebbe potuto agevolmente controllare la propria autovettura, senza in- vadere l'altra corsia e senza impattare contro il veicolo proveniente in senso opposto.

Il ricorrente si limita a contestare il presunto omesso accertamento del nesso causale, senza tuttavia fornire specifici dati idonei a contrastare le risultanze proces- suali e l'impianto probatorio.

Egli, peraltro, non prospetta neanche una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, che in ogni caso non è consentita nella presente sede di legittimità.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. 4".

La a i l Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .-9 u processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo del 3 luglio 2018, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna tiql casellario del certificato del casellario giudi- ziale e ha confermato la pronunzia di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione e di applicazione della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen., perché, es- sendosi posto alla guida di un'auto [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la strada provinciale n. 2, per imprudenza, negligenza e imperizia, consistite nel tenere un comportamento tale da costituire pericolo per la circolazione, nonché per colpa specifica consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale ed, in particolare, omettendo di tenere una condotta di guida prudente ed attenta, come prescritto dall'art. 141, commi 2 e 3, C.d.S., nonché guidando dopo avere assunto bevande alcoliche nono- stante l'età inferiore agli anni ventuno, in violazione dell'art. 186 bis, comma 1, n. 1, C.d.S., perdendo il controllo del mezzo ed invadendo la corsia di marcia opposta, andava a collidere violentemente con la parte anteriore destra della sua autovettura contro la parte anteriore angolare sinistra dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] e cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava quale passeggero sul sedile anteriore del mezzo, il quale, a causa dell'impatto, riportava gravissimi politraumatismi in conseguenza dei quali decedeva - in Controguerra il 2 aprile 2013. In ordine alla ricostruzione del sinistro, il Tribunale ricostruiva il sinistro nei ter- mini seguenti: il Cosenza, uscendo da una curva a destra, nell'immettersi su un ret- tilineo, perdeva il controllo del mezzo, sbandando più volte da un lato all'altro della strada finendo per collidere, dopo una rotazione di 180°, ed invadendo la corsia op- posta, contro l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Piunti, che procedeva in direzione contraria. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento del nesso di causalità. Si deduce che il profilo della colpa doveva essere vagliato solo dopo l'accerta- mento del nesso condizionalistico tra i due disvalori del reato, in quanto costituisce aL un quid pluris rispetto al rapporto causale. In materia di incidenti stradali da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far pre- sumere l'esistenza di un nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'in- cidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa. Peraltro, il principio della personalità della responsabilità penale, sancito dall'art.27 Cost., postula, sul piano sostanziale, l'indefettibilità del principio di colpevolezza. Nella fattispecie, il fatto di reato è stato addebitato al Cosenza sulla base della mera violazione della regola cautelare. La valutazione tecnica della prevedibilità e dell'ine- vitabilità dell'evento, compiuta dal consulente dell'imputato, non era stata minima- mente scalfita dall'altra prova tecnica e dalla prova dichiarativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte (richia- mato anche dal ricorrente), in tema d'incidenti stradali, l'accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza non fa presumere il rapporto di causalità materiale tra la con- dotta e l'evento, in quanto tale rapporto dev'essere oggetto d'indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata (Sez. 4, n. 37094 del 07/07/2008, Rv. 241025, che ha annullato la sentenza di appello per vizio di motivazione in ordine all'effettiva rilevanza causale nella determinazione dell'evento dell'accertato supera- mento dei limiti di velocità; Sez. 4, n. 24898 del 24/05/2007, Rv. 236854, secondo cui, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far pre- sumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'in- cidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: nella specie, in cui la morte del conducente di uno dei veicoli, determinata dallo sbandamento della vettura, dall'in- vasione dell'opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, in quanto, pur in assenza di tale violazione, il fatto si sarebbe egualmente verificato). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte di merito non ha circoscritto la propria analisi all'esame delle regole cautelari violate (artt. 141 e 143 C.d.S.), ma ha compiuta- mente descritto la dinamica del sinistro sulla base delle risultanze probatorie e si è correttamente interrogata sulla sussistenza nel nesso causale tra la condotta antigiu- ridica del conducente e l'evento. Si è evidenziato che il Cosenza, con tasso alcolennico pari a 0,34 g/I, uscendo da una curva a destra, nell'immettersi su un rettilineo, aveva perso il controllo del mezzo a causa della velocità elevata (superiore al limite di 50 km/h) e non adeguata alle condizioni di tempo (leggera pioggia), sbandando più volte da un lato all'altro della strada ed invadendo la corsia opposta, finendo per collidere, dopo una rotazione di 180°, contro l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Piunti, che procedeva in direzione contraria. Secondo la logica ricostruzione degli eventi basata sulla relazione peritale, l'im- putato, percependo di procedere a velocità elevata, aveva tentato di correggere la traiettoria frenando, così perdendo aderenza sull'asse posteriore, sbandando e inva- dendo la corsia opposta in derapata. Il tema del nesso causale, pertanto, è stato esaurientemente trattato, avendo la Corte territoriale altresì rappresentato che, qualora il Cosenza avesse rispettato l'ob- bligo di mantenersi il più possibile sulla sua destra e di procedere ad una velocità inferiore, avrebbe potuto agevolmente controllare la propria autovettura, senza in- vadere l'altra corsia e senza impattare contro il veicolo proveniente in senso opposto. Il ricorrente si limita a contestare il presunto omesso accertamento del nesso causale, senza tuttavia fornire specifici dati idonei a contrastare le risultanze proces- suali e l'impianto probatorio. Egli, peraltro, non prospetta neanche una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, che in ogni caso non è consentita nella presente sede di legittimità. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. 4". La a i l Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .-9 u processuali e della somma di euro tremila in favore
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