CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 13 maggio 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen., e ha confermato la pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro centotrentatre di multa inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 56, 624, 625, nn. 2 e 7 (capo 1), 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo 2). 2. L'Anselmo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 624 e 56 cod. pen.. Si osserva che la condotta di sottrazione in ordine al reato di cui al capo n. 2) non si era ancora completata e che la refurtiva non era entrata nella piena disponi- bilità degli autori del reato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa formula- zione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle conte- state aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi di impugnazione manifestamente infondati. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo la consoli- data giurisprudenza di questa Corte, risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva dispo- nibilità della refurtiva (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278; Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088). In linea con tale principio, la Corte territoriale ha rilevato che l'Anselmo aveva conseguito l'autonoma disponibilità del blocco di accensione e del cruscotto dell'auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sia pur per un breve periodo di tempo, avendoli strap- pati dal veicolo e per averli portati all'esterno e, in particolare, nell'auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che stava tentando di trafugare.Il ricorrente formula censure attinenti al merito e non si confronta con l'adeguato apparato argomentativo della sentenza impugnata. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di veri- ficare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individua- lizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai nove precedenti penali, fattori ritenuti tutti indicativi di un'elevata perico- losità dell'imputato e della sua capacità di procurarsi profitti illeciti. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale non si è g( limitata a valutare il dato della pluralità dei precedenti penali.3. In ordine al terzo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discre- zionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, P.v. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- lare un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate e le attenuanti generiche, alla luce della pericolosità dell'imputato e dell'entità esigua della pena ir- rogata. Le argomentazioni difensive sono state logicamente ritenute di scarsa incidenza ed attengono essenzialmente alla necessità di adeguare la pena al fatto contestato. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensor