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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 40509/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullamento senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Gip del Tribunale di Parma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Parma il 10 giugno 2022, che disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accesso agli impianti sportivi per anni cinque, nonché l'obbligo di presentazione presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA], prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio del Lecce„ anche amichevole, per anni tre.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo della compressione del diritto alla difesa, sul rilievo che l'ordinanza di convalida è stata emessa prima della scadenza del termine di 48 ore dalla data di notifica del provvedimento.

Rappresenta che la giurisprudenza assegna il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, per la comunicazione di eventuali memorie difensive, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata, qualora detto termine non sia rispettato.

Evidenzia c:he il provvedimento del Questore gli è stato notificato il 21 giugno 2022, senza alcuna indicazione di orario; che il PM ha richiesto la convalida al Gip in data 21 giugno 2022 alle ore :13,35; che il giudice ha convalidato il provvedimento in data 22 giugno 2022 alle ore 15,00.

Ne segue che la convalida è avvenuta antecedentemente al termine di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento, entro il quale l'interessato avrebbe potuto esercitare la facoltà di presentare memorie difensive al giudice competente, con conseguente compressione dei diritti di difesa.

2.2. Con secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione della misura dell'obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di polizia competente nonché violazione di legge e vizio della motivazione sulla durata della misura, non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici di un così esteso lasso di tempo in cui opera la prescrizione.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo ricorso è fondato.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321).

Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida.

Il termine suddetto decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni.

La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, stabilito che, la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 1597:3 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769).

1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Parma del 10/06/2022, recante espressamente la previsione della facoltà di presentare personalmente o tramite difensore di fiducia, memorie o deduzioni al Gip, è stato notificato all'interessato in data 21 /06/ 2022 senza indicazione oraria; il Gip del Tribunale di Parma ha disposto la convalida in data 22/06/2022 alle ore 15,00.

Non è stato, quindi, rispettato il termine dilatorio di ore 48 finalizzato a consentire l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente.

Inoltre, nell'ordinanza impugnata, il giudice da atto che il provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 21/06/2022, richiama la facoltà dell'interessato di presentare personalmente a mezzo difensore memorie difensive e, tuttavia rileva l'assenza di memorie o deduzioni difensive, senza considerare che il mancato rispetto del termine di 48 ore per la emissione del provvedimento impugnato incide sul diritto di difesa del sottoposto, inibendogli la possibilità di approntare congruamente le proprie difese e determina la nullità ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), dell'ordinanza impugnata.

2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione.

Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

Vanno effettuate le comunicazioni di rito al Questore di Parma.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Parma del 10/06/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Parma.

Così deciso all'udienza del 20 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullamento senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Gip del Tribunale di Parma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Parma il 10 giugno 2022, che disponeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accesso agli impianti sportivi per anni cinque, nonché l'obbligo di presentazione presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA], prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio del Lecce„ anche amichevole, per anni tre. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, sotto il profilo della compressione del diritto alla difesa, sul rilievo che l'ordinanza di convalida è stata emessa prima della scadenza del termine di 48 ore dalla data di notifica del provvedimento. Rappresenta che la giurisprudenza assegna il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, per la comunicazione di eventuali memorie difensive, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata, qualora detto termine non sia rispettato. Evidenzia c:he il provvedimento del Questore gli è stato notificato il 21 giugno 2022, senza alcuna indicazione di orario; che il PM ha richiesto la convalida al Gip in data 21 giugno 2022 alle ore :13,35; che il giudice ha convalidato il provvedimento in data 22 giugno 2022 alle ore 15,00. Ne segue che la convalida è avvenuta antecedentemente al termine di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento, entro il quale l'interessato avrebbe potuto esercitare la facoltà di presentare memorie difensive al giudice competente, con conseguente compressione dei diritti di difesa. 2.2. Con secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione della misura dell'obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di polizia competente nonché violazione di legge e vizio della motivazione sulla durata della misura, non essendo in alcun modo desumibili dal provvedimento impugnato le ragioni giustificatrici di un così esteso lasso di tempo in cui opera la prescrizione. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo ricorso è fondato. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Il termine suddetto decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, stabilito che, la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 1597:3 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769). 1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Parma del 10/06/2022, recante espressamente la previsione della facoltà di presentare personalmente o tramite difensore di fiducia, memorie o deduzioni al Gip, è stato notificato all'interessato in data 21 /06/ 2022 senza indicazione oraria; il Gip del Tribunale di Parma ha disposto la convalida in data 22/06/2022 alle ore 15,00. Non è stato, quindi, rispettato il termine dilatorio di ore 48 finalizzato a consentire l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente. Inoltre, nell'ordinanza impugnata, il giudice da atto che il provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 21/06/2022, richiama la facoltà dell'interessato di presentare personalmente a mezzo difensore memorie difensive e, tuttavia rileva l'assenza di memorie o deduzioni difensive, senza considerare che il mancato rispetto del termine di 48 ore per la emissione del provvedimento impugnato incide sul diritto di difesa del sottoposto, inibendogli la possibilità di approntare congruamente le proprie difese e determina la nullità ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), dell'ordinanza impugnata. 2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. Vanno effettuate le comunicazioni di rito al Questore di Parma. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Parma del 10/06/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Parma. Così deciso all'udienza del 20 giugno 2