CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1789-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato - avverso la sentenza n. 1044/26/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]./ Ric. 2021 n. 01789 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Puglia dichiarava inammissibile il ricorso originario proposto dalla srl [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento n. 2405 del 2014 e l'avviso di accertamento n. 10611 del 2015, notificati alla ricorrente dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per, rispettivamente, tarsu dell'anno 2009 e tarsu gli anni dal 2002 al 2008, relativa ad alcuni spazi, destinati a locali di lavorazione e a deposito, di un impianto industriale. 1.1. In particolare, la CTR affermava che il ricorso contro il primo avviso era inammissibile per due ragioni: perché era stato proposto oltre il termine di cui all'art.21 del d.lgs.546/92 e perché, essendo l'avviso in questione stato "emesso in esito ad una istanza di autotutela avanzata dalla contribuente al comune al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di pagamento n.13688 del 21.4.2009" contro cui non era stata proposta impugnazione, ammettere il ricorso avrebbe significato "dilatare in modo illimitato e indebito il termine per l'impugnazione dell'avviso precedente". 1.2. Con riferimento poi al ricorso contro l'avviso 10611, la CTR affermava che la relativa inammissibilità derivava, "per quanto concerne l'anno di imposta 2008 ... dalla circostanza per cui l'avviso decide in autotutela su una istanza di annullamento dell'avviso n.1239 del 17 dicembre 2013 che era l'unico atto impositivo impugnabile" e, "per quanto concerne gli anni di imposta dal 2002 al 2007 ..., dalla circostanza per cui", per tali anni, l'avviso era stato emesso "dall'ente locale in adempimento spontaneo ed al fine di conformarsi alle previsioni delle sentente n.211/07/08 e n.320/07/09 della commissione provinciale [di Foggia] entrambe passate in giudicato [con a conseguenza che] i denunciati scostanrienti dalla previsione dei suddetti provvedimenti giurisdizionali avrebbero dovuto essere avversati con il ricorso in ottemperanza ex art.70 d.lgs. 546/92 e non ricorrendo nuovamente al giudice della cognizione". La CTR aggiungeva che sia l'avviso n.2405 "successivamente rettificato dalla nota n.10172 del 5.3.2015", sia l'avviso n.10611 erano "legittimi e fondati"; 2. avverso la sentenza della CTR la società ricorre con due motivi; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 4. la ricorrente ha depositato memonzverie ex art. 380 bis c.p.c.; 4, considerato che: 1. con il primo, articolato, motivo di ricorso la società lamenta la violazione dell'art.21 del d.lgs.546/92. Deduce che "l'avviso di accertamento n.2405 del 15.12.2014 è stato annullato dal Comune in via di autotutela con nota n.10172 del 5.3.2015 che ha integralmente sostituito il titolo originario, notificata il 10.3.2015", "l'avviso di accertamento n.1239 del 17.12.2013 è stato annullato dal Comune in via di autotutela con la nota n.10611 del 10.03.2015, che ha integralmente sostituito il titolo originario, notificata ... in data 11.03.2015. Risulta pertanto evidente la tempestività della impugnazione formalizzata dalla ricorrente per entrambi i suddetti titoli in data 4.05.2015". La società ha inoltre contestato "il motivo di inammissibilità proclamato dalla CTR sulla presunta necessità di introdurre il ricorso in ottemperanza previsto dall'art.70 del d.lgs.546/92" deducendo che "nella fattispecie, pur essendo pacifico, il passaggio in giudicato delle sentente n.211/07/08, 82/7/2009 e 320/07/09 che avevano escluso la tassabilità dei locali di lavorazione e degli spazi di deposito riguardanti rifiuti speciali, il Comune si è addentrato in una differente interpretazione ed una ridotta individuazione di tali aree, a suo avviso non configgente con le sentenze passate in giudicato e con la normativa di settore"; 2. con il secondo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 507/93. La ricorrente, senza fare riferimento al contenuto della sentenza impugnata, deduce che con le più volte citate sentenze definitive della commissione tributaria provinciale di Foggia n.211/07/08, 82/7/2009 e 320/07/09] era stato escluso che la tassa potesse essere chiesta in riferimento ai locali destinati alla lavorazione "che producono rifiuti speciali" e agli spazi di deposito" e che, nonostante ciò, il Comune aveva rideterminato la tassa "includendo nel conteggio" una parte delle aree adibite a deposito; 3. il primo motivo di ricorso è articolato in tre parti. E' inammissibile per le prime due e infondato per la terza. 3.1. La CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso contro l'avviso n.2405 per due autonome ragioni: la tardività del ricorso rispetto al termine di cui all'art.21 d.lgs. 546/92 e la impossibilità di impugnare un atto --quale detto avviso- emesso in sede di autotutela in sostituzione di un avviso precedente (dovendo -secondo la CTR- il ricorso essere indirizzato contro l'atto originario, l'avviso 13668). La ricorrente attacca solo la prima delle due suddette ragioni e non anche la seconda. Per principio immediatamente evincibile dall'art.100 c.p.c. e tante volte espresso da questa Corte, "ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle cwali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza" (Cass. Sez.1-,sentenza n.18641 del 27/07/2017); 3.2. La CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso contro l'avviso n.10611, dicendo che questo avviso, per quanto riferito all'annualità 2008, non poteva essere impugnato trattandosi di atto emesso in sede di autotutela in sostituzione dell'avviso 1239 del 2013. Questa affermazione non è attaccata. La ricorrente si limita a dedurre che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso 10611 il proprio ricorso è stato presentato entro il termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/92. La deduzione che non tocca la ratio decidendi è inammissibile per difetto di interesse ex art.100 c.p.c. 3.3. La CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso contro l'avviso n.10611, per quanto questo avviso è riferito alle annualità dal 2002 al 2007, perché il ricorso, essendo finalizzato a denunciare "scostamenti" da parte del Comune dalla sentenze definitive della CTP di Foggia alle quali avrebbe dovuto essere data esecuzione, era stato proposto "al giudice della cognizione" invece che nelle forme del giudizio di ottemperanza ex art.70 d.lgs. 546/92. La contribuente non nega che il ricorso era finalizzato a veicolare tale denuncia. Sostiene che la correttezza della propria scelta di adire "il giudice della cognizione" derivava dal fatto che l'atto impugnato era "ad avviso" del Comune, "non configgente con le sentenze passate in giudicato e con la normativa di settore". Con il giudizio disciplinato dall'art. 70 del d.lgs.546 del 1992 è dato alla parte di "richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato". Per stabilire se un ricorso debba qualificarsi come ricorso per ottemperanza e debba seguire le forme del giudizio di ottemperanza occorre avere riguardo al contenuto della domanda. Nel caso di specie, la CTR vi ha avuto riguardo. La contribuente ha chiesto l'ottemperanza alle sentenze della CTP di Foggia passate in giudicato denunciandone l'elusione. Non conta che la contribuente abbia aggiunto che il Comune avrebbe eluso il giudicato essendo dell'avviso di non eluderlo. 4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non veicola censure ma ribadisce prospettazioni di merito; 5. in conclusione il ricorso va rigettato; 6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; PQM la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-