CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23619/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe BELKESSIR Seiffedine ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe n. 1155/2025 con cui la Corte d’appello diRoma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze meglio indicatenell’ordinanza medesima;Che a base del rigetto il Giudice dell’esecuzione – con argomentazioni giuridicamentecorrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabiliin questa sede – ha rilevato che le condotte di cui alle sentenze in questione integranoipotesi eterogenee di reato e, al di là della prossimità temporale di alcuni degli episodi, non viè alcun elemento, neppure illustrato dall’istante, dal quale inferire che ogni singolo reato siastato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, o in occasione o in vistadella commissione degli altri reati;Che il ricorso è stato propostoper motivi aspecifici perché prospetta deduzioni del tuttogeneriche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;Che il ricorso è stato altresì proposto per motivi manifestamente infondati perchéinerenti attinenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazionenon emergenti dal provvedimento impugnato;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non siconfronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico edimmune dai lamentati vizi, il quale, sia pure con motivazione succinta, ha ritenutoinsussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effettidell’art. 81 cpv. cod. pen. (pag. seconda ord. imp.), dovendosi a tal fine ribadire che,secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Che le doglianze sono in ogni caso sono manifestamente infondate perché per lo piùtese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata,nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione deifatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovveroanche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimentoimpugnato (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U,n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, nonmass.; Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025,Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]