CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 22 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Bari il 12 agosto 2015 ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, e 75, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce: violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante la mancata esecuzione di un'indagine qualitativa sulla sostanza stupefacente rinvenuta che consentisse di accertare la sussistenza del minimum di principio attivo previsto dalla legge al fine di considerare la condotta offensiva; vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'uso personale della sostanza drogante, laddove la Corte di appello considera inattendibile l'imputato che dichiara di essere assuntore di sostanza stupefacente e di essere stato contattato da un suo conoscente per consumare insieme la stessa. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la prima censura costituisce motivo nuovo, non essendo stata sottoposta al giudice di appello che, conseguentemente, non era tenuto a fornire motivazione sul punto. Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). Quanto al secondo motivo, si tratta di doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagina 4), evidenziando in particolare che l'imputato non fornisce alcuna prova in ordine alla circostanza che il D'Alessandro lo avrebbe contattato per consumare insieme la sostanza stupefacente e che costui, nell'immediatezza del fatto, ha dichiarato di aver acquistato in passato sostanze stupefacenti dall'imputato, il quale tra l'altro gli forniva a titolo gratuito una dose "per provarla". Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle