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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:222
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994CJ0127_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-127/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: H. & R. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35), LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O.

Edward, presidente di sezione, J.C.

Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la H. & R. [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA], dal signor N. Green e dalla signora S. Lee, barristers, incaricati dal signor W. Neville, solicitor; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor S. Braviner, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistito dai signori K. Parker, QC, e A. McNab, barrister; ° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico principale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; ° per il Consiglio dell' Unione europea, dai signori A. Brautigam, consigliere giuridico, e J.-P.

Hix, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori G. Rozet, consigliere giuridico, e

X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della H. & R. [OSCURATO:PERSONA] e del signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dal signor N. Green e dalla signora S. Lee, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor S. Braviner, assistito dai signori K. Parker e A. McNab, del Consiglio, rappresentato dal signor A. Brautigam, e della Commissione, rappresentata dall' avv.

H-J.

Rabe, del foro di Amburgo, all' udienza del 12 ottobre 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 gennaio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 27 ottobre 1993, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, numerose questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35). 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di sei distinti ricorsi promossi dinanzi al detto organo giurisdizionale contro alcuni provvedimenti con cui il ministero dell' Agricoltura, della Pesca e dell' Alimentazione (in prosieguo: il "ministero") aveva negato ai ricorrenti l' assegnazione di una quota di produzione di latte. 3 Tuttavia, a seguito di un' ordinanza del giudice di rinvio che ha ritirato le questioni relative a quattro delle dette controversie, il presidente della Corte ha disposto, con ordinanza 14 dicembre 1994, la cancellazione della causa dal ruolo per quanto riguarda le parti di tali controversie. 4 Di conseguenza, vengono sottoposte all' esame della Corte soltanto le questioni sollevate nell' ambito delle due cause principali rispettivamente promosse dalla società H. & R. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e dal signor [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: "[OSCURATO:PERSONA]").

Ambito giuridico 5 Nell' ambito della politica agricola comune, il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (GU L 148, pag. 13), ha istituito l' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei latticini. 6 Di fronte ad una situazione caratterizzata da cospicue e crescenti eccedenze nel settore del latte e dei latticini, il 17 maggio 1977 il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 1078, che istituisce, in particolare, un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 131, pag. 1).

Ai sensi dell' art. 2, n. 2, la concessione del premio era subordinata all' impegno scritto del produttore di non mettere in commercio latte o latticini provenienti dalla sua azienda per un periodo di cinque anni. 7 L' art. 4, n. 1, del detto regolamento disciplinava le modalità di calcolo e di pagamento dei premi di non commercializzazione nei termini seguenti: "Il premio di non commercializzazione viene calcolato in funzione del quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnato dal produttore nel corso dell' anno civile 1976. (...) Nel corso dei primi tre mesi del periodo di non commercializzazione viene versato un importo pari al 50% del premio.

Il saldo viene versato in due rate uguali, pari ciascuna al 25% del premio, nel corso del terzo e del quinto anno, a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità competenti di avere rispettato gli impegni di cui all' articolo 2". 8 Ai sensi dell' art. 6 del medesimo regolamento, a colui che subentrava nella gestione di un' azienda agricola spettava il saldo del premio attribuito al suo predecessore, purché si impegnasse per iscritto a continuare ad adempiere gli obblighi da questo assunti. 9 Nel 1984 veniva constatata la necessità di provvedimenti aggiuntivi per ristabilire l' equilibrio del settore lattiero.

L' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, inserito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), ha istituito un sistema di prelievi supplementari dovuti da ogni produttore, o da ogni acquirente, di latte o di altri prodotti lattiero-caseari sui quantitativi che eccedessero un quantitativo annuo di riferimento individuale, detto anche "quota di latte".

Tale sistema, previsto inizialmente per un periodo di cinque anni, è a tutt' oggi in vigore, pur con qualche aggiustamento. 10 Ai sensi del n. 3 della stessa disposizione, la somma dei quantitativi di riferimento attribuiti in ogni Stato agli operatori interessati non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante un anno di riferimento. 11 Le norme generali relative all' applicazione del prelievo supplementare sono state stabilite dal regolamento n. 857/84, sopra citato. 12 Per quanto riguarda i produttori, tale regolamento stabiliva, nell' art. 2, che il quantitativo di riferimento era pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell' anno civile 1981, aumentato dell' 1%.

Tuttavia, gli Stati membri potevano prevedere che, nel proprio territorio, tale quantitativo di riferimento fosse pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato nell' anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito per ciascuno Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] il quantitativo di riferimento è stato fissato in base all' anno 1983. 13 Il regolamento n. 857/84 non prevedeva la possibilità di assegnare una quota di latte ai produttori, comunemente chiamati "produttori Slom", che, per aver aderito al regime temporaneo di non commercializzazione previsto dal regolamento n. 1078/77, non avessero consegnato o venduto latte durante l' anno di riferimento scelto ai fini dell' attribuzione delle quote. 14 A seguito delle sentenze nelle quali la Corte ha dichiarato l' invalidità del regolamento n. 857/84 in quanto non prevedeva l' attribuzione di quantitativi di riferimento ai produttori Slom (sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2321, e causa 170/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2355), il Consiglio ha emanato il regolamento n. 764/89, sopra citato, che modificava il regolamento n. 857/84 e prevedeva l' attribuzione provvisoria di un quantitativo di riferimento specifico (o "quota Slom") ai produttori Slom che soddisfacevano determinate condizioni. 15 Ai sensi del nuovo art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, inserito dal regolamento n. 764/89, la domanda di attribuzione doveva essere presentata dal produttore entro tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989. 16 L' art. 3 bis, n. 2, fissava la misura del quantitativo di riferimento specifico ad una determinata percentuale del quantitativo di latte consegnato dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedenti il mese nel quale veniva presentata la domanda del premio di non commercializzazione, purché il produttore non avesse perso il diritto al premio. 17 Tuttavia, ai sensi del n. 1 dell' art. 3 bis, non potevano ottenere una quota Slom i cessionari di un premio di non commercializzazione ai quali fosse già stata altrimenti assegnata una quota iniziale alle condizioni fissate a norma dell' art. 2 del medesimo regolamento (cosiddetta regola "anticumulo"). 18 A seguito di diverse sentenze, in particolare della sentenza 21 marzo 1991, causa C-314/89, Rauh ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1647; in prosieguo: la "sentenza Rauh"), relative all' interpretazione e alla validità dell' art. 3 bis, il 13 giugno 1991 il Consiglio ha emanato il regolamento n. 1639, sopra citato, con il quale ha nuovamente modificato la disciplina in materia di quote di latte. 19 All' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 è stato così aggiunto un secondo comma, che al secondo trattino dispone quanto segue: "il produttore (...) che ha ricevuto l' azienda in eredità o per via analoga all' eredità dopo la scadenza dell' impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 dall' autore della successione ma prima del 29 giugno 1989 ottiene provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal 1 luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico (...)".

Tale categoria di produttori è comunemente denominata "Slom II". 20 Nella sentenza 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6285; in prosieguo: la "sentenza Wehrs"), la Corte ha dichiarato che l' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, era invalido nella parte in cui escludeva dall' attribuzione di quote Slom i produttori che avevano rilevato un' azienda aderente al regime di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77 ed erano, per ciò stesso, cessionari di premi di non commercializzazione, se tali produttori avevano già ottenuto una quota iniziale in forza dell' art. 2 del regolamento n. 857/84 (produttori "Slom III"). 21 Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8), era diretto a porre rimedio a tale invalidità stabilendo che ai cessionari del premio di non commercializzazione, cui era stata preclusa l' attribuzione del beneficio di cui all' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 per il fatto di aver ricevuto un quantitativo di riferimento in forza dell' art. 2 del medesimo regolamento, spettava, dietro presentazione di una domanda all' autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1 novembre 1993, un quantitativo di riferimento specifico purché fossero soddisfatte determinate condizioni.

Ambito fattuale

[OSCURATO:PERSONA]

22 [OSCURATO:PERSONA] è una società acquistata nel 1966 dal signor [OSCURATO:PERSONA] e da vari titolari di diritti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], fra cui i "trustees" di un "Children' s settlement trust" (in prosieguo: il "Children' s settlement"), costituito nel 1965 dal signor [OSCURATO:PERSONA] a favore dei suoi figli. 23 [OSCURATO:PERSONA] gestiva, in qualità di affittuaria, nove tenute di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e del "Children' s settlement". 24 Nel 1976 la [OSCURATO:PERSONA] ° insieme ad un socio, la società [OSCURATO:PERSONA] ° costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]").

Quattro delle nove tenute suddette, l' una delle quali denominata [OSCURATO:PERSONA], venivano subaffittate alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA]. 25 [OSCURATO:PERSONA] aderiva ad un regime di non commercializzazione per un periodo di cinque anni, dal 14 novembre 1980 al 13 novembre 1985. 26 [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, continuava a produrre latte nelle cinque tenute che gestiva come affittuaria e relativamente alle quali otteneva nel 1984, su domanda, una quota iniziale in forza dell' art. 2 del regolamento n. 857/84. 27 Tra il 1980 e il 1984 l' assetto societario della [OSCURATO:PERSONA] veniva ripetutamente modificato. [OSCURATO:PERSONA], rimasta nelle mani di due soli azionisti, la [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA], veniva infine sciolta, il 30 settembre 1984, a seguito del recesso di quest' ultimo.

Il patrimonio e le attività di tale società venivano rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 28 [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi vincolata dall' impegno di non commercializzazione contratto dalla [OSCURATO:PERSONA], non produceva latte, nel resto del periodo di cinque anni cui si riferiva il detto impegno, nelle tenute precedentemente gestite dalla società disciolta, pur non essendovisi impegnata per iscritto. 29 [OSCURATO:PERSONA] presentava due domande dirette ad ottenere un quantitativo di riferimento specifico per le tenute precedentemente gestite dalla [OSCURATO:PERSONA].

La prima domanda veniva presentata nel mese di agosto 1989, a seguito dell' adozione del regolamento n. 764/89 che riconosceva il diritto all' attribuzione delle quote Slom, e la seconda nel mese di settembre 1991, a seguito delle sentenze della Corte 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4539), e causa C-217/89, Pastaetter ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4585), e della sentenza Rauh, citata.

Le domande venivano entrambe respinte dal ministero. [OSCURATO:PERSONA] citava quindi in giudizio il ministero sostenendo di aver diritto ad una quota Slom. 30 Dinanzi al giudice di rinvio essa ha fatto valere, anzitutto, che, malgrado il fatto che gli altri azionisti della [OSCURATO:PERSONA] avessero receduto dalla società mentre era in corso l' applicazione del regime di non commercializzazione e che essa avesse quindi gestito l' azienda per proprio conto, non vi era stata alcuna cessione dell' azienda della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 1078/77; di conseguenza, non era necessario che quest' ultima sottoscrivesse un nuovo impegno di non commercializzazione, tanto più che era, in ogni caso, vincolata per l' intero periodo controverso in base all' impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi affermato di aver pienamente rispettato i termini dell' impegno di non commercializzazione.

Infine, per quanto riguarda la regola anticumulo, essa ha rilevato che il fatto di aver ricevuto una quota iniziale per un' altra azienda non può, in base alla sentenza Wehrs, precluderle il diritto di ottenere una quota Slom per l' azienda precedentemente gestita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 31 Secondo il ministero, il 30 settembre 1984 si sarebbe verificata una cessione da un produttore ad un altro, vale a dire dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].

Poiché quest' ultima non ha sottoscritto alcun impegno di non commercializzazione quando ha rilevato l' azienda della [OSCURATO:PERSONA], essa non avrebbe diritto ad un quantitativo di riferimento specifico.

Se la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovessero nondimeno essere di fatto considerate come uno stesso "produttore", la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno all' impegno di non produrre latte nella sua azienda ed avrebbe quindi perso il diritto al premio di non commercializzazione, giacché, nel periodo considerato dal regime di premi di non commercializzazione, ha continuato a produrre latte nelle cinque tenute che non erano state subaffittate alla [OSCURATO:PERSONA].

Le considerazioni esposte dalla Corte nella sentenza Wehrs non varrebbero per la ricorrente, poiché si riferirebbero soltanto alla situazione dei cessionari di un premio di non commercializzazione, qualità questa che la [OSCURATO:PERSONA] non rivestirebbe. 32 Il ministero ha soggiunto che, anche nell' ipotesi in cui il regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, fosse invalido in quanto preclude l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che si trova nella situazione della ricorrente, esso non avrebbe avuto comunque il potere di concedere una quota alla ricorrente prima che il Consiglio adottasse i necessari provvedimenti. 33 In queste circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere alla ricorrente un quantitativo specifico di riferimento provvisorio, e/o di trattarla come se le fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico:

i) ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 764/89; e/o ii) a seguito della sentenza della Corte nella causa C-264/90, Wehrs, nella situazione in cui

a) la ricorrente faceva parte di una società, la quale gestiva l' azienda ed aveva assunto un impegno ai sensi di un regime di non commercializzazione;

b) tutti gli altri soci recedevano dalla società prima della scadenza del regime di non commercializzazione e a partire da tale momento l' azienda per la quale la società aveva assunto l' impegno di non commercializzazione era stata gestita dalla ricorrente per conto proprio;

c) dopo il recesso degli altri soci, la ricorrente non produceva latte nell' azienda per il resto del periodo previsto dal regime di non commercializzazione originario cui la società aveva aderito;

d) dopo il recesso degli altri soci, la ricorrente non assumeva alcun nuovo impegno scritto, ai sensi dell' art. 6 del regolamento del Consiglio n. 1078/77, di continuare ad adempiere gli obblighi di non commercializzazione assunti dalla società;

e) alla ricorrente veniva attribuita una quota iniziale per un' azienda distinta.

In caso di soluzione affermativa, quando tale potere e/o dovere sia sorto. 2) Qualora la precedente questione sub 1 venga risolta nel senso che il ministero resistente non aveva alcun potere e/o dovere, se l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, sia illegittimo ed invalido nei limiti in cui esclude l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico nelle circostanze sopra descritte. 3) Qualora la questione sub 2 venga risolta nel senso che l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 è illegittimo e invalido nei limiti in cui esclude la ricorrente dalla concessione di una quota di latte, se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere una quota di latte alla ricorrente e/o di trattarla come se le fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell' adozione di nuove norme comunitarie dirette a sanare o a prendere in considerazione l' invalidità del provvedimento in questione.

Qualora la soluzione sia affermativa, in che momento tale potere e/o dovere sorga o sia sorto. 4) Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che il ministero resistente aveva il potere e/o il dovere di concedere alla ricorrente un quantitativo di riferimento specifico e/o di trattarla come se le fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell' adozione di una nuova normativa da parte del Consiglio dei ministri e/o dopo la sentenza della Corte nella causa C-264/90, Wehrs, se in linea di principio la ricorrente abbia il diritto ad un risarcimento danni da parte del ministero resistente, avendo quest' ultimo omesso di concederle un quantitativo specifico di riferimento. 5) Qualora la questione sub 4 sia risolta nel senso che la ricorrente ha diritto ad un risarcimento danni da parte del ministero, su quale base si debba calcolare tale risarcimento".

[OSCURATO:PERSONA]

34 [OSCURATO:PERSONA] era una delle nove tenute appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e al "Children' s settlement", la cui proprietà era stata affidata in "trust" ai trustees di quest' ultimo.

Va ricordato che quelle nove tenute erano state affittate alla [OSCURATO:PERSONA]. 35 [OSCURATO:PERSONA] era altresì una delle quattro tenute subaffittate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], che l' aveva gestita, aderendo ad un regime di non commercializzazione, dal 14 novembre 1980 al 30 settembre 1984.

Da tale data, alla sua gestione, come alla gestione delle altre tre tenute, provvedeva la [OSCURATO:PERSONA], che rispettava l' impegno di non commercializzazione fino alla sua data di scadenza, il 13 novembre 1985. 36 Ai sensi del "Children' s settlement", [OSCURATO:PERSONA], uno dei quattro figli di [OSCURATO:PERSONA], aveva il diritto, in quanto tale, di ricevere un quarto del patrimonio del trust il giorno del suo venticinquesimo compleanno, ossia il 22 giugno 1983. 37 Successivamente, i "trustees" e i beneficiari decidevano di ripartire le tenute tra i figli anziché venderle e spartirne il ricavato.

Nell' ambito di tale accordo [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che gli fosse assegnata [OSCURATO:PERSONA] in cambio della sua quota nel patrimonio del trust. 38 Nel mese di aprile 1987 [OSCURATO:PERSONA] diveniva subaffittuario della [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e iniziava a produrvi latte nei limiti della quota iniziale che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ceduto. 39 Il 22 dicembre 1989 l' azienda di [OSCURATO:PERSONA] veniva trasferita a [OSCURATO:PERSONA] dai trustees del "Children' s settlement". [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si trovava ad essere al tempo stesso proprietario e subaffittuario della tenuta di cui trattasi.

Egli doveva versare la somma di 40 877 UKL come conguaglio della differenza tra il valore della quota del trust spettantegli in base al "Children' s settlement" e il valore della proprietà ricevuta. 40 Il 25 settembre 1991 [OSCURATO:PERSONA], presentandosi come successore della [OSCURATO:PERSONA], faceva domanda per ottenere un quantitativo di riferimento specifico per [OSCURATO:PERSONA].

La detta domanda veniva respinta dal ministero. 41 Dinanzi al giudice nazionale [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, avendo acquisito [OSCURATO:PERSONA] in eredità o per via analoga all' eredità dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione assunto dalla [OSCURATO:PERSONA], ma prima del 29 giugno 1989, e avendo presentato una domanda di quota Slom entro i tre mesi successivi al 1 luglio 1991, egli aveva il diritto, ai sensi del regolamento n. 1639/91, di ottenere una quota per [OSCURATO:PERSONA].

Ha aggiunto che, anche se l' attribuzione legale della proprietà era avvenuta solo il 22 dicembre 1989, egli, in sostanza, aveva ricevuto l' azienda prima della data fissata dal regolamento. 42 Il ministero ha ribattuto che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento n. 1639/91 per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico.

A tale riguardo, esso ha rilevato che, poiché il ricorrente aveva acquisito l' azienda solo il 22 dicembre 1989, non sussisteva il presupposto dell' osservanza del termine previsto dal regolamento n. 1639/91, il quale dispone che l' azienda dev' essere stata acquisita in eredità prima del 29 giugno 1989.

Il ministero ha peraltro osservato che i predecessori del ricorrente nella proprietà di cui trattasi erano i trustees del "Children' s settlement", che non avevano aderito ad un regime di non commercializzazione.

Infine, il ricorrente non avrebbe ottenuto [OSCURATO:PERSONA] per successione ereditaria, ma l' avrebbe ricevuta in cambio della sua quota del patrimonio costituito in trust. 43 [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], ha quindi sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere al ricorrente un quantitativo di riferimento specifico e/o di trattarlo come se gli fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico:

i) ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 764/89 e 1639/91; e/o ii) a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-264/90, Wehrs, nella situazione in cui:

a) il ricorrente era beneficiario del 'Children' s settlement' , che comprendeva, inter alia, proprietà fondiarie, ed era diventato beneficiario a pieno titolo della sua quota di detto 'settlement' al compimento del suo venticinquesimo anno di età nel 1983;

b) la proprietà fondiaria in questione era data in affitto dai 'trustees' del 'Children' s settlement' alla H and R [OSCURATO:PERSONA] ed era da questa gestita;

c) parte della proprietà, a sua volta, veniva subaffittata a, e gestita da, una società, la [OSCURATO:PERSONA], di cui faceva parte inter alia la H and R [OSCURATO:PERSONA];

d) la [OSCURATO:PERSONA] assumeva un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1078/77 relativamente alla propria azienda, cioè alla tenuta di cui era venuta in possesso come sopra descritto;

e) tutti gli altri soci recedevano dalla società [OSCURATO:PERSONA] prima della scadenza del regime di non commercializzazione e l' azienda per la quale la società aveva assunto un impegno di non commercializzazione veniva gestita da quel momento in poi dalla H and R [OSCURATO:PERSONA] per conto proprio;

f) la [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, la H and R [OSCURATO:PERSONA] rispettavano i termini dell' impegno di non commercializzazione.

In particolare, dopo il recesso degli altri membri della società, la H and R [OSCURATO:PERSONA] non produceva latte nell' azienda per tutta la rimanente durata del regime di non commercializzazione originario al quale la società aveva aderito;

g) la H and R [OSCURATO:PERSONA], dopo il recesso degli altri soci dalla società, non si obbligava per iscritto, in base all' art. 6 del regolamento del Consiglio n. 1078/77, a riassumere l' impegno di non commercializzazione assunto dalla società;

h) la H and R [OSCURATO:PERSONA] riceveva una quota iniziale relativamente ad un' azienda distinta;

i) nel 1987, dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione originario, parte della proprietà fondiaria in origine soggetta all' impegno di non commercializzazione assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva subaffittata dalla H and R [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente e, da quel momento in poi, veniva gestita dallo stesso;

j) nel dicembre 1989 la proprietà della tenuta in questione veniva trasferita ° con la riserva che essa venisse affittata alla H and R [OSCURATO:PERSONA] ° al ricorrente dai 'trustees' del 'Children' s settlement' in soddisfacimento dei diritti beneficiari del ricorrente a norma dell' accordo costitutivo del 'settlement' ;

k) detto trasferimento era subordinato al versamento da parte del ricorrente, a favore dei 'trustees' , di un conguaglio, che rappresentava la differenza tra il valore della quota del ricorrente nell' ambito del 'Children' s settlement' ed il valore della tenuta agricola oggetto del trasferimento, tenuto conto dell' assenza di un quantitativo di riferimento specifico in relazione a detta tenuta.

In caso di soluzione affermativa, quando tale potere e/o dovere sia sorto. 2) Qualora la questione sub 1 sia risolta nel senso che il ministero resistente non aveva tale potere o dovere, se l' art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 764/89 e 1639/91, sia valido nei limiti in cui esclude tale produttore dalla concessione di un quantitativo di riferimento specifico. 3) In particolare, qualora si risolva la questione sub 1 nel senso che il ministero resistente non aveva tale potere o dovere, perché il ricorrente non soddisfaceva la condizione di cui al regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, che richiede che l' azienda sia stata rilevata prima del 29 giugno 1989, se i regolamenti menzionati siano validi nei limiti in cui escludono i produttori che hanno ricevuto un' azienda in eredità o per via analoga dopo il 29 giugno 1989. 4) Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 857/84, così come modificato, è illegittimo ed invalido nei limiti in cui esclude il ricorrente dall' attribuzione di una quota di latte, se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di attribuire una quota di latte al ricorrente e/o di trattarlo come se gli fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico, prima dell' adozione di ulteriori provvedimenti normativi comunitari per sanare o prendere in considerazione l' invalidità del provvedimento di cui trattasi.

In caso di soluzione affermativa, in quale momento tale potere e/o dovere sorga o sia sorto. 5) Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che il ministero resistente aveva il potere e/o il dovere di concedere al ricorrente un quantitativo di riferimento specifico e/o di trattarlo come se gli fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell' adozione da parte del Consiglio dei ministri di una nuova normativa e/o dopo la sentenza della Corte nella causa C-264/90, Wehrs, se il ricorrente abbia diritto, in via di principio, ad un risarcimento danni da parte del ministero resistente, avendo quest' ultimo omesso di concedergli un quantitativo di riferimento specifico. 6) Qualora la questione sub 5 sia risolta nel senso che il ricorrente ha diritto ad un risarcimento danni da parte del ministero resistente, su che base si debba calcolare tale risarcimento".

Sulle questioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] prima questione 44 Con la prima questione il giudice nazionale mira a far stabilire se l' autorità nazionale fosse tenuta, ai sensi del regolamento n. 857/84 ° come modificato dal regolamento n. 764/89 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-e) della prima questione o avesse il potere di farlo.

Esso chiede inoltre se, a seguito della sentenza Wehrs, l' autorità nazionale competente fosse tenuta ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella suddetta situazione o avesse il potere di farlo. [OSCURATO:PERSONA] prima parte della prima questione 45 Anzitutto va precisato che, per poter esigere un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai sensi della normativa applicabile al caso di specie, il produttore non soltanto deve aver aderito, in quanto tale o in qualità di successore nella proprietà di un' azienda agricola, ad un regime di non commercializzazione quale quello istituito dal regolamento n. 1078/77, ma deve altresì non aver ottenuto quantitativi di riferimento alle condizioni stabilite, in particolare, dall' art. 2 del regolamento n. 857/84. 46 Quanto alla prima condizione, è pacifico che, a seguito dello scioglimento della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha assorbito il patrimonio e le attività di tale società ed ha quindi gestito l' azienda da sola, rispettando, pur non avendolo formalmente sottoscritto, l' impegno di non commercializzazione precedentemente assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 47 A tale riguardo, si deve rilevare che l' obiettivo primario perseguito dal regolamento n. 1078/77 era quello di ristabilire l' equilibrio sul mercato, fortemente eccedentario, del latte e dei latticini istituendo un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei latticini. 48 Emerge dal sistema istituito da tale regolamento che l' astensione dalla commercializzazione per un periodo di cinque anni costituiva il criterio fondamentale per la concessione del premio. 49 Ora, l' effettiva osservanza, da parte del successore nella proprietà di un' azienda agricola, come la [OSCURATO:PERSONA], dell' obbligo assunto dal suo predecessore di non mettere in commercio latte o latticini nel periodo di non commercializzazione è consona tanto al criterio quanto all' obiettivo sopra menzionati. 50 Di conseguenza, non si può ammettere che l' inosservanza di una mera formalità, quale la sottoscrizione di un impegno a proseguire nell' adempimento degli obblighi assunti dal proprio predecessore, possa comportare l' esclusione del successore nella proprietà di un' azienda agricola dal regime di non commercializzazione, alla stregua di ciò che avverrebbe qualora egli non avesse effettivamente rispettato l' impegno di non commercializzazione. 51 Si deve pertanto concludere che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere un quantitativo di riferimento specifico non poteva essere respinta per il fatto che la detta società non si era impegnata per iscritto a continuare ad adempiere gli obblighi assunti dal suo predecessore. 52 Per quanto riguarda la seconda condizione, secondo la quale il produttore, per aver diritto all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio, non deve aver ottenuto quantitativi di riferimento alle condizioni fissate, in particolare, dall' art. 2 del regolamento n. 857/84, va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già ottenuto una quota iniziale a norma della detta disposizione per le cinque tenute nelle quali essa aveva continuato a produrre latte (v. punto 26 della presente sentenza). 53 [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva quindi tale seconda condizione, all' epoca prevista dalla normativa vigente. 54 Da quanto precede consegue che l' autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento n. 857/84 ° come modificato dal regolamento n. 764/89 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-e) della prima questione pregiudiziale e non aveva nemmeno il potere di farlo. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte della prima questione 55 Va ricordato, in via preliminare, che a termini della sentenza Wehrs l' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento n. 1078/77, che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento in base all' art. 2 del regolamento n. 857/84. 56 Nelle sue osservazioni la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, in sostanza, che, giacché essa si trovava in una situazione paragonabile a quella del signor Wehrs, il ministero avrebbe dovuto, a seguito della sentenza in argomento, riconoscerle ex tunc il diritto ad un quantitativo di riferimento specifico, senza attendere che il Consiglio adottasse una nuova normativa, come ha poi fatto emanando il regolamento n. 2055/93, poiché, nel caso di specie, l' accertata illegittimità lasciava in vita un sistema valido ed applicabile. 57 Questa tesi non può essere accolta. 58 A tale riguardo, e senza che sia necessario dilungarsi sugli effetti che una sentenza della Corte, la quale dichiari, ai sensi dell' art. 177 del Trattato, l' invalidità totale o parziale di un atto di un' istituzione, può produrre nei confronti delle autorità amministrative nazionali competenti nel settore interessato dallo stesso atto, si deve sottolineare che le conseguenze che si possono eventualmente trarre, negli ordinamenti giuridici nazionali, da una siffatta declaratoria di invalidità sono, in ogni caso, direttamente correlate con il contesto giuridico comunitario, quale permane a seguito della detta declaratoria. 59 Ora, nell' ambito di un sistema complesso come quello delle quote di latte, si deve osservare che, come emerge in sostanza dai paragrafi 76-87 delle conclusioni dell' avvocato generale e come confermano i 'considerando' del regolamento n. 2055/93, il contesto giuridico pertinente al caso di specie, come appariva a seguito della declaratoria, contenuta nella sentenza Wehrs, dell' invalidità della regola anticumulo e prima dell' emanazione del regolamento n. 2055/93, non consentiva di per sé, vale a dire senza adeguamento del sistema, di assegnare un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che si trovava nella situazione della [OSCURATO:PERSONA]. 60 Di conseguenza, la questione dev' essere risolta nel senso che l' autorità nazionale competente non era tenuta, a seguito della sentenza Wehrs, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione sopra descritta e non aveva nemmeno il potere di farlo. [OSCURATO:PERSONA] seconda questione 61 La seconda questione è diretta in sostanza a stabilire se l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, sia invalido nei limiti in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-e) della prima questione pregiudiziale. 62 Come emerge dai punti 45-52 della presente sentenza, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] può essere assimilata a quella del cessionario di un premio, concesso in forza del regolamento n. 1078/77, il quale ha ottenuto un quantitativo di riferimento in base all' art. 2 del regolamento n. 857/84. 63 Di conseguenza, alla luce della sentenza Wehrs, tale questione va risolta dichiarando che l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione. [OSCURATO:PERSONA] terza questione 64 Con tale questione, il giudice nazionale mira ad accertare se, qualora l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, fosse invalido nei limiti in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione, l' autorità nazionale competente sia tenuta ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori, prima che vengano adottate altre disposizioni comunitarie destinate a porre rimedio all' invalidità accertata o quantomeno abbia il potere di farlo. 65 Tenuto conto della soluzione data alla seconda parte della prima questione e alla seconda questione, si deve dichiarare che, prima che vengano adottate altre disposizioni comunitarie destinate a porre rimedio all' invalidità accertata, l' autorità nazionale competente non è tenuta ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non ha nemmeno il potere di farlo.

Sulle questioni quarta e quinta 66 Alla luce delle soluzioni date alle precedenti questioni non occorre pronunciarsi sulla quarta e sulla quinta questione.

Sulle questioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] prima questione 67 Come a proposito della causa [OSCURATO:PERSONA], occorre suddividere tale questione in due diverse parti, la prima diretta a stabilire se l' autorità nazionale competente fosse tenuta, in forza del regolamento n. 857/84 ° come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, secondo trattino, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che si trovano nella situazione descritta nei punti a)-k) della detta questione, o ne avesse il potere; la seconda diretta ad accertare se, a seguito della sentenza Wehrs, l' autorità nazionale competente dovesse, o potesse, assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione. [OSCURATO:PERSONA] prima parte della prima questione 68 In via preliminare, si deve ricordare che, ai sensi del regolamento n. 857/84 ° come modificato dal regolamento n. 764/89 ° e segnatamente del suo art. 3 bis, l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio era prevista a favore di due categorie di produttori, vale a dire i produttori che avevano sottoscritto e rispettato un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77 e i produttori che, avendo rilevato l' azienda durante il periodo di non commercializzazione, avevano rispettato l' impegno assunto dal loro predecessore, purché, in entrambi i casi, non avessero già ricevuto un quantitativo di riferimento alle condizioni fissate da altre disposizioni del regime del prelievo supplementare. 69 Nella sentenza Rauh è stato precisato che l' art. 3 bis andava interpretato nel senso che consentiva ad un produttore che, dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione, avesse rilevato un' azienda per trasmissione ereditaria o per via analoga di ottenere, allo stesso titolo del dante causa, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni previste dallo stesso articolo (punti 19 e 25). 70 A seguito di tale sentenza, l' art. 3 bis è stato modificato dal regolamento n. 1639/91 per consentire ai produttori che si trovassero nella situazione descritta nel punto precedente e non avessero presentato tempestivamente domanda o la cui domanda fosse stata respinta di presentare una domanda o di reiterarla. 71 Per quanto riguarda l' azienda denominata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver diritto ad una quota Slom II in quanto ha ricevuto l' azienda in eredità o per via analoga all' eredità dopo la scadenza dell' impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], ma prima del 29 giugno 1989.

A sostegno della sua tesi [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo luogo, che, a termini dell' atto costitutivo del trust, egli ha acquisito il diritto di ottenere un quarto del patrimonio del trust nel 1983 ° patrimonio che comprendeva, tra l' altro, [OSCURATO:PERSONA] °, in secondo luogo, che [OSCURATO:PERSONA] gli è stata ceduta dai trustees affinché continuasse a gestire l' azienda e, infine, che l' accordo che gli ha consentito di iniziare la gestione dell' azienda di [OSCURATO:PERSONA] nel 1987, sia esso qualificato come contratto di subaffitto o come semplice accordo familiare, costituiva parte integrante delle disposizioni successorie. 72 Questa tesi non può essere condivisa. 73 Infatti, quand' anche l' azienda di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata trasmessa a [OSCURATO:PERSONA] entro i termini stabiliti, in eredità o per via analoga, è pur vero, come è stato ricordato nel punto 69 della presente sentenza, che il ricorrente aveva il diritto di ottenere una quota soltanto "allo stesso titolo del dante causa".

Ora, nessuno dei soggetti cui egli era subentrato nel caso di specie aveva diritto ad un quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell' art. 3 bis ° in particolare del suo n. 1, ultimo comma, secondo trattino ° del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91.

Infatti, né i trustees e, in termini più generali, i proprietari di [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] potevano esigere una quota del genere, poiché i primi non avevano mai aderito ad un regime di non commercializzazione e la seconda aveva già ottenuto una quota iniziale in base all' art. 2 del regolamento n. 857/84 ed era quindi soggetta all' applicazione della regola anticumulo, in vigore all' epoca della decisione impugnata. 74 La prima parte della prima questione dev' essere quindi risolta dichiarando che l' autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento n. 857/84 ° come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, secondo trattino, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-k) della prima questione e non aveva nemmeno il potere di farlo. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte della prima questione 75 Alla luce delle considerazioni espresse nel punto 73 della presente sentenza, risulta che l' accertamento dell' invalidità della regola anticumulo operato dalla sentenza Wehrs potrebbe riguardare [OSCURATO:PERSONA], ancorché indirettamente, soltanto qualora si dovesse considerare che egli abbia ricevuto, nei termini, l' azienda dalla [OSCURATO:PERSONA] in eredità o per via analoga. 76 Ora, poiché l' erede o il successore ad esso assimilato condivide, in ogni caso, la sorte del dante causa e poiché la [OSCURATO:PERSONA] non poteva esigere che le autorità nazionali le attribuissero una quota Slom a seguito della sentenza Wehrs e prima dell' adozione del regolamento n. 2055/93 (v. punto 59 della presente sentenza), si deve concludere che [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto a ricevere una quota siffatta neanche a seguito della detta sentenza. 77 Si deve quindi rispondere al giudice nazionale che, a seguito della sentenza Wehrs, l' autorità nazionale competente non era tenuta ad attribuire un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non aveva nemmeno il potere di farlo. [OSCURATO:PERSONA] seconda questione 78 Con tale questione, il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se l' art. 3 bis ° e in particolare il suo n. 1, ultimo comma, secondo trattino ° del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, sia invalido alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento in quanto esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-k) della prima questione pregiudiziale. 79 Come emerge dalle considerazioni svolte a proposito della prima parte della prima questione, l' art. 3 bis, come modificato dal regolamento n. 1639/91, mirava a consentire ai produttori che avessero "ereditato" un' azienda lattiera dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione assunto dal loro dante causa di ottenere l' attribuzione di una quota allo stesso titolo del dante causa medesimo. 80 Di conseguenza, anche nell' ipotesi in cui [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto l' azienda di [OSCURATO:PERSONA] in eredità o per via analoga, egli non poteva legittimamente attendersi di ottenere una quota se non allo stesso titolo del dante causa. 81 Ora, nella fattispecie in esame, al dante causa ° sia che si trattasse della [OSCURATO:PERSONA] che dei proprietari di [OSCURATO:PERSONA] ° era comunque preclusa l' attribuzione di una quota Slom, come è stato esposto nel punto 73 della presente sentenza. 82 Alla luce di quanto precede, la seconda questione dev' essere risolta dichiarando che l' esame dell' art. 3 bis ° e in particolare del suo n. 1, ultimo comma, secondo trattino ° del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, in quanto esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-k) della prima questione pregiudiziale, non ha fatto emergere alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità con riguardo al principio della tutela del legittimo affidamento.

Sulle questioni terza, quarta, quinta e sesta 83 Alla luce delle soluzioni fornite alle precedenti questioni non occorre risolvere la terza, la quarta, la quinta e la sesta questione.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 84 Le spese sostenute dal governo olandese, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] nonché dal Consiglio dell' Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 27 ottobre 1993, dichiara: Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] 1) L' autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ° come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-e) della prima questione pregiudiziale e non aveva nemmeno il potere di farlo. 2) L' autorità nazionale competente non era tenuta, a seguito della sentenza 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione sopra descritta e non aveva nemmeno il potere di farlo. 3) L' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione. 4) Prima che vengano adottate altre disposizioni comunitarie destinate a porre rimedio all' invalidità accertata, l' autorità nazionale competente non è tenuta ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non ha nemmeno il potere di farlo.

Per quanto riguarda il signor [OSCURATO:PERSONA] 1) L' autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento n. 857/84 ° come modificato dal regolamento n. 764/89 e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, secondo trattino, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-k) della prima questione e non aveva nemmeno il potere di farlo. 2) A seguito della sentenza Wehrs, citata, l' autorità nazionale competente non era tenuta ad attribuire un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non aveva nemmeno il potere di farlo. 3) L' esame dell' art. 3 bis ° e in particolare del suo n. 1, ultimo comma, secondo trattino ° del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, in quanto esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione, non ha fatto emergere alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità con riguardo al principio della tutela del legittimo affidamento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0127_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-127/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: H. & R. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35), LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la H. & R. [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA], dal signor N. Green e dalla signora S. Lee, barristers, incaricati dal signor W. Neville, solicitor; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor S. Braviner, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistito dai signori K. Parker, QC, e A. McNab, barrister; ° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico principale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; ° per il Consiglio dell' Unione europea, dai signori A. Brautigam, consigliere giuridico, e J.-P. Hix, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori G. Rozet, consigliere giuridico, e X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della H. & R. [OSCURATO:PERSONA] e del signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dal signor N. Green e dalla signora S. Lee, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor S. Braviner, assistito dai signori K. Parker e A. McNab, del Consiglio, rappresentato dal signor A. Brautigam, e della Commissione, rappresentata dall' avv. H-J. Rabe, del foro di Amburgo, all' udienza del 12 ottobre 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 gennaio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 27 ottobre 1993, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, numerose questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35). 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di sei distinti ricorsi promossi dinanzi al detto organo giurisdizionale contro alcuni provvedimenti con cui il ministero dell' Agricoltura, della Pesca e dell' Alimentazione (in prosieguo: il "ministero") aveva negato ai ricorrenti l' assegnazione di una quota di produzione di latte. 3 Tuttavia, a seguito di un' ordinanza del giudice di rinvio che ha ritirato le questioni relative a quattro delle dette controversie, il presidente della Corte ha disposto, con ordinanza 14 dicembre 1994, la cancellazione della causa dal ruolo per quanto riguarda le parti di tali controversie. 4 Di conseguenza, vengono sottoposte all' esame della Corte soltanto le questioni sollevate nell' ambito delle due cause principali rispettivamente promosse dalla società H. & R. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e dal signor [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: "[OSCURATO:PERSONA]"). Ambito giuridico 5 Nell' ambito della politica agricola comune, il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 (GU L 148, pag. 13), ha istituito l' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei latticini. 6 Di fronte ad una situazione caratterizzata da cospicue e crescenti eccedenze nel settore del latte e dei latticini, il 17 maggio 1977 il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 1078, che istituisce, in particolare, un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 131, pag. 1). Ai sensi dell' art. 2, n. 2, la concessione del premio era subordinata all' impegno scritto del produttore di non mettere in commercio latte o latticini provenienti dalla sua azienda per un periodo di cinque anni. 7 L' art. 4, n. 1, del detto regolamento disciplinava le modalità di calcolo e di pagamento dei premi di non commercializzazione nei termini seguenti: "Il premio di non commercializzazione viene calcolato in funzione del quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnato dal produttore nel corso dell' anno civile 1976. (...) Nel corso dei primi tre mesi del periodo di non commercializzazione viene versato un importo pari al 50% del premio. Il saldo viene versato in due rate uguali, pari ciascuna al 25% del premio, nel corso del terzo e del quinto anno, a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità competenti di avere rispettato gli impegni di cui all' articolo 2". 8 Ai sensi dell' art. 6 del medesimo regolamento, a colui che subentrava nella gestione di un' azienda agricola spettava il saldo del premio attribuito al suo predecessore, purché si impegnasse per iscritto a continuare ad adempiere gli obblighi da questo assunti. 9 Nel 1984 veniva constatata la necessità di provvedimenti aggiuntivi per ristabilire l' equilibrio del settore lattiero. L' art. 5 quater del regolamento n. 804/68, inserito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), ha istituito un sistema di prelievi supplementari dovuti da ogni produttore, o da ogni acquirente, di latte o di altri prodotti lattiero-caseari sui quantitativi che eccedessero un quantitativo annuo di riferimento individuale, detto anche "quota di latte". Tale sistema, previsto inizialmente per un periodo di cinque anni, è a tutt' oggi in vigore, pur con qualche aggiustamento. 10 Ai sensi del n. 3 della stessa disposizione, la somma dei quantitativi di riferimento attribuiti in ogni Stato agli operatori interessati non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante un anno di riferimento. 11 Le norme generali relative all' applicazione del prelievo supplementare sono state stabilite dal regolamento n. 857/84, sopra citato. 12 Per quanto riguarda i produttori, tale regolamento stabiliva, nell' art. 2, che il quantitativo di riferimento era pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell' anno civile 1981, aumentato dell' 1%. Tuttavia, gli Stati membri potevano prevedere che, nel proprio territorio, tale quantitativo di riferimento fosse pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato nell' anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito per ciascuno Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] il quantitativo di riferimento è stato fissato in base all' anno 1983. 13 Il regolamento n. 857/84 non prevedeva la possibilità di assegnare una quota di latte ai produttori, comunemente chiamati "produttori Slom", che, per aver aderito al regime temporaneo di non commercializzazione previsto dal regolamento n. 1078/77, non avessero consegnato o venduto latte durante l' anno di riferimento scelto ai fini dell' attribuzione delle quote. 14 A seguito delle sentenze nelle quali la Corte ha dichiarato l' invalidità del regolamento n. 857/84 in quanto non prevedeva l' attribuzione di quantitativi di riferimento ai produttori Slom (sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2321, e causa 170/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2355), il Consiglio ha emanato il regolamento n. 764/89, sopra citato, che modificava il regolamento n. 857/84 e prevedeva l' attribuzione provvisoria di un quantitativo di riferimento specifico (o "quota Slom") ai produttori Slom che soddisfacevano determinate condizioni. 15 Ai sensi del nuovo art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, inserito dal regolamento n. 764/89, la domanda di attribuzione doveva essere presentata dal produttore entro tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989. 16 L' art. 3 bis, n. 2, fissava la misura del quantitativo di riferimento specifico ad una determinata percentuale del quantitativo di latte consegnato dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedenti il mese nel quale veniva presentata la domanda del premio di non commercializzazione, purché il produttore non avesse perso il diritto al premio. 17 Tuttavia, ai sensi del n. 1 dell' art. 3 bis, non potevano ottenere una quota Slom i cessionari di un premio di non commercializzazione ai quali fosse già stata altrimenti assegnata una quota iniziale alle condizioni fissate a norma dell' art. 2 del medesimo regolamento (cosiddetta regola "anticumulo"). 18 A seguito di diverse sentenze, in particolare della sentenza 21 marzo 1991, causa C-314/89, Rauh ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1647; in prosieguo: la "sentenza Rauh"), relative all' interpretazione e alla validità dell' art. 3 bis, il 13 giugno 1991 il Consiglio ha emanato il regolamento n. 1639, sopra citato, con il quale ha nuovamente modificato la disciplina in materia di quote di latte. 19 All' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 è stato così aggiunto un secondo comma, che al secondo trattino dispone quanto segue: "il produttore (...) che ha ricevuto l' azienda in eredità o per via analoga all' eredità dopo la scadenza dell' impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 dall' autore della successione ma prima del 29 giugno 1989 ottiene provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal 1 luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico (...)". Tale categoria di produttori è comunemente denominata "Slom II". 20 Nella sentenza 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6285; in prosieguo: la "sentenza Wehrs"), la Corte ha dichiarato che l' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, era invalido nella parte in cui escludeva dall' attribuzione di quote Slom i produttori che avevano rilevato un' azienda aderente al regime di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77 ed erano, per ciò stesso, cessionari di premi di non commercializzazione, se tali produttori avevano già ottenuto una quota iniziale in forza dell' art. 2 del regolamento n. 857/84 (produttori "Slom III"). 21 Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8), era diretto a porre rimedio a tale invalidità stabilendo che ai cessionari del premio di non commercializzazione, cui era stata preclusa l' attribuzione del beneficio di cui all' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 per il fatto di aver ricevuto un quantitativo di riferimento in forza dell' art. 2 del medesimo regolamento, spettava, dietro presentazione di una domanda all' autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1 novembre 1993, un quantitativo di riferimento specifico purché fossero soddisfatte determinate condizioni. Ambito fattuale [OSCURATO:PERSONA] 22 [OSCURATO:PERSONA] è una società acquistata nel 1966 dal signor [OSCURATO:PERSONA] e da vari titolari di diritti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], fra cui i "trustees" di un "Children' s settlement trust" (in prosieguo: il "Children' s settlement"), costituito nel 1965 dal signor [OSCURATO:PERSONA] a favore dei suoi figli. 23 [OSCURATO:PERSONA] gestiva, in qualità di affittuaria, nove tenute di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e del "Children' s settlement". 24 Nel 1976 la [OSCURATO:PERSONA] ° insieme ad un socio, la società [OSCURATO:PERSONA] ° costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"). Quattro delle nove tenute suddette, l' una delle quali denominata [OSCURATO:PERSONA], venivano subaffittate alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA]. 25 [OSCURATO:PERSONA] aderiva ad un regime di non commercializzazione per un periodo di cinque anni, dal 14 novembre 1980 al 13 novembre 1985. 26 [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, continuava a produrre latte nelle cinque tenute che gestiva come affittuaria e relativamente alle quali otteneva nel 1984, su domanda, una quota iniziale in forza dell' art. 2 del regolamento n. 857/84. 27 Tra il 1980 e il 1984 l' assetto societario della [OSCURATO:PERSONA] veniva ripetutamente modificato. [OSCURATO:PERSONA], rimasta nelle mani di due soli azionisti, la [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA], veniva infine sciolta, il 30 settembre 1984, a seguito del recesso di quest' ultimo. Il patrimonio e le attività di tale società venivano rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 28 [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi vincolata dall' impegno di non commercializzazione contratto dalla [OSCURATO:PERSONA], non produceva latte, nel resto del periodo di cinque anni cui si riferiva il detto impegno, nelle tenute precedentemente gestite dalla società disciolta, pur non essendovisi impegnata per iscritto. 29 [OSCURATO:PERSONA] presentava due domande dirette ad ottenere un quantitativo di riferimento specifico per le tenute precedentemente gestite dalla [OSCURATO:PERSONA]. La prima domanda veniva presentata nel mese di agosto 1989, a seguito dell' adozione del regolamento n. 764/89 che riconosceva il diritto all' attribuzione delle quote Slom, e la seconda nel mese di settembre 1991, a seguito delle sentenze della Corte 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4539), e causa C-217/89, Pastaetter ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4585), e della sentenza Rauh, citata. Le domande venivano entrambe respinte dal ministero. [OSCURATO:PERSONA] citava quindi in giudizio il ministero sostenendo di aver diritto ad una quota Slom. 30 Dinanzi al giudice di rinvio essa ha fatto valere, anzitutto, che, malgrado il fatto che gli altri azionisti della [OSCURATO:PERSONA] avessero receduto dalla società mentre era in corso l' applicazione del regime di non commercializzazione e che essa avesse quindi gestito l' azienda per proprio conto, non vi era stata alcuna cessione dell' azienda della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 1078/77; di conseguenza, non era necessario che quest' ultima sottoscrivesse un nuovo impegno di non commercializzazione, tanto più che era, in ogni caso, vincolata per l' intero periodo controverso in base all' impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi affermato di aver pienamente rispettato i termini dell' impegno di non commercializzazione. Infine, per quanto riguarda la regola anticumulo, essa ha rilevato che il fatto di aver ricevuto una quota iniziale per un' altra azienda non può, in base alla sentenza Wehrs, precluderle il diritto di ottenere una quota Slom per l' azienda precedentemente gestita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 31 Secondo il ministero, il 30 settembre 1984 si sarebbe verificata una cessione da un produttore ad un altro, vale a dire dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché quest' ultima non ha sottoscritto alcun impegno di non commercializzazione quando ha rilevato l' azienda della [OSCURATO:PERSONA], essa non avrebbe diritto ad un quantitativo di riferimento specifico. Se la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovessero nondimeno essere di fatto considerate come uno stesso "produttore", la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno all' impegno di non produrre latte nella sua azienda ed avrebbe quindi perso il diritto al premio di non commercializzazione, giacché, nel periodo considerato dal regime di premi di non commercializzazione, ha continuato a produrre latte nelle cinque tenute che non erano state subaffittate alla [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte dalla Corte nella sentenza Wehrs non varrebbero per la ricorrente, poiché si riferirebbero soltanto alla situazione dei cessionari di un premio di non commercializzazione, qualità questa che la [OSCURATO:PERSONA] non rivestirebbe. 32 Il ministero ha soggiunto che, anche nell' ipotesi in cui il regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, fosse invalido in quanto preclude l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che si trova nella situazione della ricorrente, esso non avrebbe avuto comunque il potere di concedere una quota alla ricorrente prima che il Consiglio adottasse i necessari provvedimenti. 33 In queste circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere alla ricorrente un quantitativo specifico di riferimento provvisorio, e/o di trattarla come se le fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico: i) ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 764/89; e/o ii) a seguito della sentenza della Corte nella causa C-264/90, Wehrs, nella situazione in cui a) la ricorrente faceva parte di una società, la quale gestiva l' azienda ed aveva assunto un impegno ai sensi di un regime di non commercializzazione; b) tutti gli altri soci recedevano dalla società prima della scadenza del regime di non commercializzazione e a partire da tale momento l' azienda per la quale la società aveva assunto l' impegno di non commercializzazione era stata gestita dalla ricorrente per conto proprio; c) dopo il recesso degli altri soci, la ricorrente non produceva latte nell' azienda per il resto del periodo previsto dal regime di non commercializzazione originario cui la società aveva aderito; d) dopo il recesso degli altri soci, la ricorrente non assumeva alcun nuovo impegno scritto, ai sensi dell' art. 6 del regolamento del Consiglio n. 1078/77, di continuare ad adempiere gli obblighi di non commercializzazione assunti dalla società; e) alla ricorrente veniva attribuita una quota iniziale per un' azienda distinta. In caso di soluzione affermativa, quando tale potere e/o dovere sia sorto. 2) Qualora la precedente questione sub 1 venga risolta nel senso che il ministero resistente non aveva alcun potere e/o dovere, se l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, sia illegittimo ed invalido nei limiti in cui esclude l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico nelle circostanze sopra descritte. 3) Qualora la questione sub 2 venga risolta nel senso che l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 è illegittimo e invalido nei limiti in cui esclude la ricorrente dalla concessione di una quota di latte, se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere una quota di latte alla ricorrente e/o di trattarla come se le fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell' adozione di nuove norme comunitarie dirette a sanare o a prendere in considerazione l' invalidità del provvedimento in questione. Qualora la soluzione sia affermativa, in che momento tale potere e/o dovere sorga o sia sorto. 4) Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che il ministero resistente aveva il potere e/o il dovere di concedere alla ricorrente un quantitativo di riferimento specifico e/o di trattarla come se le fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell' adozione di una nuova normativa da parte del Consiglio dei ministri e/o dopo la sentenza della Corte nella causa C-264/90, Wehrs, se in linea di principio la ricorrente abbia il diritto ad un risarcimento danni da parte del ministero resistente, avendo quest' ultimo omesso di concederle un quantitativo specifico di riferimento. 5) Qualora la questione sub 4 sia risolta nel senso che la ricorrente ha diritto ad un risarcimento danni da parte del ministero, su quale base si debba calcolare tale risarcimento". [OSCURATO:PERSONA] 34 [OSCURATO:PERSONA] era una delle nove tenute appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e al "Children' s settlement", la cui proprietà era stata affidata in "trust" ai trustees di quest' ultimo. Va ricordato che quelle nove tenute erano state affittate alla [OSCURATO:PERSONA]. 35 [OSCURATO:PERSONA] era altresì una delle quattro tenute subaffittate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], che l' aveva gestita, aderendo ad un regime di non commercializzazione, dal 14 novembre 1980 al 30 settembre 1984. Da tale data, alla sua gestione, come alla gestione delle altre tre tenute, provvedeva la [OSCURATO:PERSONA], che rispettava l' impegno di non commercializzazione fino alla sua data di scadenza, il 13 novembre 1985. 36 Ai sensi del "Children' s settlement", [OSCURATO:PERSONA], uno dei quattro figli di [OSCURATO:PERSONA], aveva il diritto, in quanto tale, di ricevere un quarto del patrimonio del trust il giorno del suo venticinquesimo compleanno, ossia il 22 giugno 1983. 37 Successivamente, i "trustees" e i beneficiari decidevano di ripartire le tenute tra i figli anziché venderle e spartirne il ricavato. Nell' ambito di tale accordo [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che gli fosse assegnata [OSCURATO:PERSONA] in cambio della sua quota nel patrimonio del trust. 38 Nel mese di aprile 1987 [OSCURATO:PERSONA] diveniva subaffittuario della [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e iniziava a produrvi latte nei limiti della quota iniziale che la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ceduto. 39 Il 22 dicembre 1989 l' azienda di [OSCURATO:PERSONA] veniva trasferita a [OSCURATO:PERSONA] dai trustees del "Children' s settlement". [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si trovava ad essere al tempo stesso proprietario e subaffittuario della tenuta di cui trattasi. Egli doveva versare la somma di 40 877 UKL come conguaglio della differenza tra il valore della quota del trust spettantegli in base al "Children' s settlement" e il valore della proprietà ricevuta. 40 Il 25 settembre 1991 [OSCURATO:PERSONA], presentandosi come successore della [OSCURATO:PERSONA], faceva domanda per ottenere un quantitativo di riferimento specifico per [OSCURATO:PERSONA]. La detta domanda veniva respinta dal ministero. 41 Dinanzi al giudice nazionale [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, avendo acquisito [OSCURATO:PERSONA] in eredità o per via analoga all' eredità dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione assunto dalla [OSCURATO:PERSONA], ma prima del 29 giugno 1989, e avendo presentato una domanda di quota Slom entro i tre mesi successivi al 1 luglio 1991, egli aveva il diritto, ai sensi del regolamento n. 1639/91, di ottenere una quota per [OSCURATO:PERSONA]. Ha aggiunto che, anche se l' attribuzione legale della proprietà era avvenuta solo il 22 dicembre 1989, egli, in sostanza, aveva ricevuto l' azienda prima della data fissata dal regolamento. 42 Il ministero ha ribattuto che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento n. 1639/91 per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico. A tale riguardo, esso ha rilevato che, poiché il ricorrente aveva acquisito l' azienda solo il 22 dicembre 1989, non sussisteva il presupposto dell' osservanza del termine previsto dal regolamento n. 1639/91, il quale dispone che l' azienda dev' essere stata acquisita in eredità prima del 29 giugno 1989. Il ministero ha peraltro osservato che i predecessori del ricorrente nella proprietà di cui trattasi erano i trustees del "Children' s settlement", che non avevano aderito ad un regime di non commercializzazione. Infine, il ricorrente non avrebbe ottenuto [OSCURATO:PERSONA] per successione ereditaria, ma l' avrebbe ricevuta in cambio della sua quota del patrimonio costituito in trust. 43 [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], ha quindi sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere al ricorrente un quantitativo di riferimento specifico e/o di trattarlo come se gli fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico: i) ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 764/89 e 1639/91; e/o ii) a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-264/90, Wehrs, nella situazione in cui: a) il ricorrente era beneficiario del 'Children' s settlement' , che comprendeva, inter alia, proprietà fondiarie, ed era diventato beneficiario a pieno titolo della sua quota di detto 'settlement' al compimento del suo venticinquesimo anno di età nel 1983; b) la proprietà fondiaria in questione era data in affitto dai 'trustees' del 'Children' s settlement' alla H and R [OSCURATO:PERSONA] ed era da questa gestita; c) parte della proprietà, a sua volta, veniva subaffittata a, e gestita da, una società, la [OSCURATO:PERSONA], di cui faceva parte inter alia la H and R [OSCURATO:PERSONA]; d) la [OSCURATO:PERSONA] assumeva un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1078/77 relativamente alla propria azienda, cioè alla tenuta di cui era venuta in possesso come sopra descritto; e) tutti gli altri soci recedevano dalla società [OSCURATO:PERSONA] prima della scadenza del regime di non commercializzazione e l' azienda per la quale la società aveva assunto un impegno di non commercializzazione veniva gestita da quel momento in poi dalla H and R [OSCURATO:PERSONA] per conto proprio; f) la [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, la H and R [OSCURATO:PERSONA] rispettavano i termini dell' impegno di non commercializzazione. In particolare, dopo il recesso degli altri membri della società, la H and R [OSCURATO:PERSONA] non produceva latte nell' azienda per tutta la rimanente durata del regime di non commercializzazione originario al quale la società aveva aderito; g) la H and R [OSCURATO:PERSONA], dopo il recesso degli altri soci dalla società, non si obbligava per iscritto, in base all' art. 6 del regolamento del Consiglio n. 1078/77, a riassumere l' impegno di non commercializzazione assunto dalla società; h) la H and R [OSCURATO:PERSONA] riceveva una quota iniziale relativamente ad un' azienda distinta; i) nel 1987, dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione originario, parte della proprietà fondiaria in origine soggetta all' impegno di non commercializzazione assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva subaffittata dalla H and R [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente e, da quel momento in poi, veniva gestita dallo stesso; j) nel dicembre 1989 la proprietà della tenuta in questione veniva trasferita ° con la riserva che essa venisse affittata alla H and R [OSCURATO:PERSONA] ° al ricorrente dai 'trustees' del 'Children' s settlement' in soddisfacimento dei diritti beneficiari del ricorrente a norma dell' accordo costitutivo del 'settlement' ; k) detto trasferimento era subordinato al versamento da parte del ricorrente, a favore dei 'trustees' , di un conguaglio, che rappresentava la differenza tra il valore della quota del ricorrente nell' ambito del 'Children' s settlement' ed il valore della tenuta agricola oggetto del trasferimento, tenuto conto dell' assenza di un quantitativo di riferimento specifico in relazione a detta tenuta. In caso di soluzione affermativa, quando tale potere e/o dovere sia sorto. 2) Qualora la questione sub 1 sia risolta nel senso che il ministero resistente non aveva tale potere o dovere, se l' art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, come modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 764/89 e 1639/91, sia valido nei limiti in cui esclude tale produttore dalla concessione di un quantitativo di riferimento specifico. 3) In particolare, qualora si risolva la questione sub 1 nel senso che il ministero resistente non aveva tale potere o dovere, perché il ricorrente non soddisfaceva la condizione di cui al regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91, che richiede che l' azienda sia stata rilevata prima del 29 giugno 1989, se i regolamenti menzionati siano validi nei limiti in cui escludono i produttori che hanno ricevuto un' azienda in eredità o per via analoga dopo il 29 giugno 1989. 4) Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 857/84, così come modificato, è illegittimo ed invalido nei limiti in cui esclude il ricorrente dall' attribuzione di una quota di latte, se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di attribuire una quota di latte al ricorrente e/o di trattarlo come se gli fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico, prima dell' adozione di ulteriori provvedimenti normativi comunitari per sanare o prendere in considerazione l' invalidità del provvedimento di cui trattasi. In caso di soluzione affermativa, in quale momento tale potere e/o dovere sorga o sia sorto. 5) Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che il ministero resistente aveva il potere e/o il dovere di concedere al ricorrente un quantitativo di riferimento specifico e/o di trattarlo come se gli fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell' adozione da parte del Consiglio dei ministri di una nuova normativa e/o dopo la sentenza della Corte nella causa C-264/90, Wehrs, se il ricorrente abbia diritto, in via di principio, ad un risarcimento danni da parte del ministero resistente, avendo quest' ultimo omesso di concedergli un quantitativo di riferimento specifico. 6) Qualora la questione sub 5 sia risolta nel senso che il ricorrente ha diritto ad un risarcimento danni da parte del ministero resistente, su che base si debba calcolare tale risarcimento". Sulle questioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] prima questione 44 Con la prima questione il giudice nazionale mira a far stabilire se l' autorità nazionale fosse tenuta, ai sensi del regolamento n. 857/84 ° come modificato dal regolamento n. 764/89 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-e) della prima questione o avesse il potere di farlo. Esso chiede inoltre se, a seguito della sentenza Wehrs, l' autorità nazionale competente fosse tenuta ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella suddetta situazione o avesse il potere di farlo. [OSCURATO:PERSONA] prima parte della prima questione 45 Anzitutto va precisato che, per poter esigere un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai sensi della normativa applicabile al caso di specie, il produttore non soltanto deve aver aderito, in quanto tale o in qualità di successore nella proprietà di un' azienda agricola, ad un regime di non commercializzazione quale quello istituito dal regolamento n. 1078/77, ma deve altresì non aver ottenuto quantitativi di riferimento alle condizioni stabilite, in particolare, dall' art. 2 del regolamento n. 857/84. 46 Quanto alla prima condizione, è pacifico che, a seguito dello scioglimento della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha assorbito il patrimonio e le attività di tale società ed ha quindi gestito l' azienda da sola, rispettando, pur non avendolo formalmente sottoscritto, l' impegno di non commercializzazione precedentemente assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 47 A tale riguardo, si deve rilevare che l' obiettivo primario perseguito dal regolamento n. 1078/77 era quello di ristabilire l' equilibrio sul mercato, fortemente eccedentario, del latte e dei latticini istituendo un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei latticini. 48 Emerge dal sistema istituito da tale regolamento che l' astensione dalla commercializzazione per un periodo di cinque anni costituiva il criterio fondamentale per la concessione del premio. 49 Ora, l' effettiva osservanza, da parte del successore nella proprietà di un' azienda agricola, come la [OSCURATO:PERSONA], dell' obbligo assunto dal suo predecessore di non mettere in commercio latte o latticini nel periodo di non commercializzazione è consona tanto al criterio quanto all' obiettivo sopra menzionati. 50 Di conseguenza, non si può ammettere che l' inosservanza di una mera formalità, quale la sottoscrizione di un impegno a proseguire nell' adempimento degli obblighi assunti dal proprio predecessore, possa comportare l' esclusione del successore nella proprietà di un' azienda agricola dal regime di non commercializzazione, alla stregua di ciò che avverrebbe qualora egli non avesse effettivamente rispettato l' impegno di non commercializzazione. 51 Si deve pertanto concludere che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere un quantitativo di riferimento specifico non poteva essere respinta per il fatto che la detta società non si era impegnata per iscritto a continuare ad adempiere gli obblighi assunti dal suo predecessore. 52 Per quanto riguarda la seconda condizione, secondo la quale il produttore, per aver diritto all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio, non deve aver ottenuto quantitativi di riferimento alle condizioni fissate, in particolare, dall' art. 2 del regolamento n. 857/84, va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già ottenuto una quota iniziale a norma della detta disposizione per le cinque tenute nelle quali essa aveva continuato a produrre latte (v. punto 26 della presente sentenza). 53 [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva quindi tale seconda condizione, all' epoca prevista dalla normativa vigente. 54 Da quanto precede consegue che l' autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento n. 857/84 ° come modificato dal regolamento n. 764/89 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-e) della prima questione pregiudiziale e non aveva nemmeno il potere di farlo. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte della prima questione 55 Va ricordato, in via preliminare, che a termini della sentenza Wehrs l' art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento n. 1078/77, che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento in base all' art. 2 del regolamento n. 857/84. 56 Nelle sue osservazioni la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, in sostanza, che, giacché essa si trovava in una situazione paragonabile a quella del signor Wehrs, il ministero avrebbe dovuto, a seguito della sentenza in argomento, riconoscerle ex tunc il diritto ad un quantitativo di riferimento specifico, senza attendere che il Consiglio adottasse una nuova normativa, come ha poi fatto emanando il regolamento n. 2055/93, poiché, nel caso di specie, l' accertata illegittimità lasciava in vita un sistema valido ed applicabile. 57 Questa tesi non può essere accolta. 58 A tale riguardo, e senza che sia necessario dilungarsi sugli effetti che una sentenza della Corte, la quale dichiari, ai sensi dell' art. 177 del Trattato, l' invalidità totale o parziale di un atto di un' istituzione, può produrre nei confronti delle autorità amministrative nazionali competenti nel settore interessato dallo stesso atto, si deve sottolineare che le conseguenze che si possono eventualmente trarre, negli ordinamenti giuridici nazionali, da una siffatta declaratoria di invalidità sono, in ogni caso, direttamente correlate con il contesto giuridico comunitario, quale permane a seguito della detta declaratoria. 59 Ora, nell' ambito di un sistema complesso come quello delle quote di latte, si deve osservare che, come emerge in sostanza dai paragrafi 76-87 delle conclusioni dell' avvocato generale e come confermano i 'considerando' del regolamento n. 2055/93, il contesto giuridico pertinente al caso di specie, come appariva a seguito della declaratoria, contenuta nella sentenza Wehrs, dell' invalidità della regola anticumulo e prima dell' emanazione del regolamento n. 2055/93, non consentiva di per sé, vale a dire senza adeguamento del sistema, di assegnare un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che si trovava nella situazione della [OSCURATO:PERSONA]. 60 Di conseguenza, la questione dev' essere risolta nel senso che l' autorità nazionale competente non era tenuta, a seguito della sentenza Wehrs, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione sopra descritta e non aveva nemmeno il potere di farlo. [OSCURATO:PERSONA] seconda questione 61 La seconda questione è diretta in sostanza a stabilire se l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, sia invalido nei limiti in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-e) della prima questione pregiudiziale. 62 Come emerge dai punti 45-52 della presente sentenza, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] può essere assimilata a quella del cessionario di un premio, concesso in forza del regolamento n. 1078/77, il quale ha ottenuto un quantitativo di riferimento in base all' art. 2 del regolamento n. 857/84. 63 Di conseguenza, alla luce della sentenza Wehrs, tale questione va risolta dichiarando che l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione. [OSCURATO:PERSONA] terza questione 64 Con tale questione, il giudice nazionale mira ad accertare se, qualora l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, fosse invalido nei limiti in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione, l' autorità nazionale competente sia tenuta ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori, prima che vengano adottate altre disposizioni comunitarie destinate a porre rimedio all' invalidità accertata o quantomeno abbia il potere di farlo. 65 Tenuto conto della soluzione data alla seconda parte della prima questione e alla seconda questione, si deve dichiarare che, prima che vengano adottate altre disposizioni comunitarie destinate a porre rimedio all' invalidità accertata, l' autorità nazionale competente non è tenuta ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non ha nemmeno il potere di farlo. Sulle questioni quarta e quinta 66 Alla luce delle soluzioni date alle precedenti questioni non occorre pronunciarsi sulla quarta e sulla quinta questione. Sulle questioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] prima questione 67 Come a proposito della causa [OSCURATO:PERSONA], occorre suddividere tale questione in due diverse parti, la prima diretta a stabilire se l' autorità nazionale competente fosse tenuta, in forza del regolamento n. 857/84 ° come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, secondo trattino, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che si trovano nella situazione descritta nei punti a)-k) della detta questione, o ne avesse il potere; la seconda diretta ad accertare se, a seguito della sentenza Wehrs, l' autorità nazionale competente dovesse, o potesse, assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione. [OSCURATO:PERSONA] prima parte della prima questione 68 In via preliminare, si deve ricordare che, ai sensi del regolamento n. 857/84 ° come modificato dal regolamento n. 764/89 ° e segnatamente del suo art. 3 bis, l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio era prevista a favore di due categorie di produttori, vale a dire i produttori che avevano sottoscritto e rispettato un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77 e i produttori che, avendo rilevato l' azienda durante il periodo di non commercializzazione, avevano rispettato l' impegno assunto dal loro predecessore, purché, in entrambi i casi, non avessero già ricevuto un quantitativo di riferimento alle condizioni fissate da altre disposizioni del regime del prelievo supplementare. 69 Nella sentenza Rauh è stato precisato che l' art. 3 bis andava interpretato nel senso che consentiva ad un produttore che, dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione, avesse rilevato un' azienda per trasmissione ereditaria o per via analoga di ottenere, allo stesso titolo del dante causa, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni previste dallo stesso articolo (punti 19 e 25). 70 A seguito di tale sentenza, l' art. 3 bis è stato modificato dal regolamento n. 1639/91 per consentire ai produttori che si trovassero nella situazione descritta nel punto precedente e non avessero presentato tempestivamente domanda o la cui domanda fosse stata respinta di presentare una domanda o di reiterarla. 71 Per quanto riguarda l' azienda denominata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver diritto ad una quota Slom II in quanto ha ricevuto l' azienda in eredità o per via analoga all' eredità dopo la scadenza dell' impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], ma prima del 29 giugno 1989. A sostegno della sua tesi [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo luogo, che, a termini dell' atto costitutivo del trust, egli ha acquisito il diritto di ottenere un quarto del patrimonio del trust nel 1983 ° patrimonio che comprendeva, tra l' altro, [OSCURATO:PERSONA] °, in secondo luogo, che [OSCURATO:PERSONA] gli è stata ceduta dai trustees affinché continuasse a gestire l' azienda e, infine, che l' accordo che gli ha consentito di iniziare la gestione dell' azienda di [OSCURATO:PERSONA] nel 1987, sia esso qualificato come contratto di subaffitto o come semplice accordo familiare, costituiva parte integrante delle disposizioni successorie. 72 Questa tesi non può essere condivisa. 73 Infatti, quand' anche l' azienda di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata trasmessa a [OSCURATO:PERSONA] entro i termini stabiliti, in eredità o per via analoga, è pur vero, come è stato ricordato nel punto 69 della presente sentenza, che il ricorrente aveva il diritto di ottenere una quota soltanto "allo stesso titolo del dante causa". Ora, nessuno dei soggetti cui egli era subentrato nel caso di specie aveva diritto ad un quantitativo di riferimento specifico ai sensi dell' art. 3 bis ° in particolare del suo n. 1, ultimo comma, secondo trattino ° del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91. Infatti, né i trustees e, in termini più generali, i proprietari di [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] potevano esigere una quota del genere, poiché i primi non avevano mai aderito ad un regime di non commercializzazione e la seconda aveva già ottenuto una quota iniziale in base all' art. 2 del regolamento n. 857/84 ed era quindi soggetta all' applicazione della regola anticumulo, in vigore all' epoca della decisione impugnata. 74 La prima parte della prima questione dev' essere quindi risolta dichiarando che l' autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento n. 857/84 ° come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, secondo trattino, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-k) della prima questione e non aveva nemmeno il potere di farlo. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte della prima questione 75 Alla luce delle considerazioni espresse nel punto 73 della presente sentenza, risulta che l' accertamento dell' invalidità della regola anticumulo operato dalla sentenza Wehrs potrebbe riguardare [OSCURATO:PERSONA], ancorché indirettamente, soltanto qualora si dovesse considerare che egli abbia ricevuto, nei termini, l' azienda dalla [OSCURATO:PERSONA] in eredità o per via analoga. 76 Ora, poiché l' erede o il successore ad esso assimilato condivide, in ogni caso, la sorte del dante causa e poiché la [OSCURATO:PERSONA] non poteva esigere che le autorità nazionali le attribuissero una quota Slom a seguito della sentenza Wehrs e prima dell' adozione del regolamento n. 2055/93 (v. punto 59 della presente sentenza), si deve concludere che [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto a ricevere una quota siffatta neanche a seguito della detta sentenza. 77 Si deve quindi rispondere al giudice nazionale che, a seguito della sentenza Wehrs, l' autorità nazionale competente non era tenuta ad attribuire un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non aveva nemmeno il potere di farlo. [OSCURATO:PERSONA] seconda questione 78 Con tale questione, il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se l' art. 3 bis ° e in particolare il suo n. 1, ultimo comma, secondo trattino ° del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, sia invalido alla luce del principio della tutela del legittimo affidamento in quanto esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-k) della prima questione pregiudiziale. 79 Come emerge dalle considerazioni svolte a proposito della prima parte della prima questione, l' art. 3 bis, come modificato dal regolamento n. 1639/91, mirava a consentire ai produttori che avessero "ereditato" un' azienda lattiera dopo la scadenza dell' impegno di non commercializzazione assunto dal loro dante causa di ottenere l' attribuzione di una quota allo stesso titolo del dante causa medesimo. 80 Di conseguenza, anche nell' ipotesi in cui [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto l' azienda di [OSCURATO:PERSONA] in eredità o per via analoga, egli non poteva legittimamente attendersi di ottenere una quota se non allo stesso titolo del dante causa. 81 Ora, nella fattispecie in esame, al dante causa ° sia che si trattasse della [OSCURATO:PERSONA] che dei proprietari di [OSCURATO:PERSONA] ° era comunque preclusa l' attribuzione di una quota Slom, come è stato esposto nel punto 73 della presente sentenza. 82 Alla luce di quanto precede, la seconda questione dev' essere risolta dichiarando che l' esame dell' art. 3 bis ° e in particolare del suo n. 1, ultimo comma, secondo trattino ° del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, in quanto esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-k) della prima questione pregiudiziale, non ha fatto emergere alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità con riguardo al principio della tutela del legittimo affidamento. Sulle questioni terza, quarta, quinta e sesta 83 Alla luce delle soluzioni fornite alle precedenti questioni non occorre risolvere la terza, la quarta, la quinta e la sesta questione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 84 Le spese sostenute dal governo olandese, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] nonché dal Consiglio dell' Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 27 ottobre 1993, dichiara: Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] 1) L' autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ° come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-e) della prima questione pregiudiziale e non aveva nemmeno il potere di farlo. 2) L' autorità nazionale competente non era tenuta, a seguito della sentenza 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione sopra descritta e non aveva nemmeno il potere di farlo. 3) L' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione. 4) Prima che vengano adottate altre disposizioni comunitarie destinate a porre rimedio all' invalidità accertata, l' autorità nazionale competente non è tenuta ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non ha nemmeno il potere di farlo. Per quanto riguarda il signor [OSCURATO:PERSONA] 1) L' autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento n. 857/84 ° come modificato dal regolamento n. 764/89 e dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 ° e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, secondo trattino, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-k) della prima questione e non aveva nemmeno il potere di farlo. 2) A seguito della sentenza Wehrs, citata, l' autorità nazionale competente non era tenuta ad attribuire un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non aveva nemmeno il potere di farlo. 3) L' esame dell' art. 3 bis ° e in particolare del suo n. 1, ultimo comma, secondo trattino ° del regolamento n. 857/84, come modificato dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91, in quanto esclude dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione, non ha fatto emergere alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità con riguardo al principio della tutela del legittimo affidamento.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris