CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 33778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI il 25/05/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];tRG 12697-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] -K Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato, con recidiva reiterata e specifica per [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva — è manifestamente infondato perché: 1) la mancata esclusione della recidiva è stata adeguatamente giustificata dalla Corte di appello in ragione della quantità e della natura dei precedenti dell'imputato, idonei a lasciar ritenere quella sub iudice una ricaduta non occasionale nel delitto. A questo riguardo, poiché la valutazione ex art. 99 cod. pen. richiede uno scrutinio personalizzato, la sentenza impugnata sfugge a qualsiasi denunzia di incoerenza interna per avere parzialmente differenziato il percorso valutativo laddove è correttamente giustificata in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 2) la negazione delle circostanze attenuanti generiche è stata sufficientemente giustificata sulla scorta dell'insofferenza mostrata rispetto al vincolo cautelare e della natura necessitata della confessione. Tale motivazione è .ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante — è inedito in quanto, nell'atto di appello, si chiedeva espressamente che le circostanze attenuanti generiche fossero concesse in regime di equivalenza con l'aggravante, come avvenuto in appello, non invocando, invece, la prevalenza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissi P.Q.MIl consiglie stensIP r.; ente Pao relli grA .:(JH illa 17 2SET 2026 11 DIRETTORI AMMIN1S I [OSCURATO:PERSONA] Dottrilndytpetni