CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15827/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8551-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio d e ll ’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difendeper procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il DECRETO N. 681/2020 del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoil 21/ 1/ 20 2 0; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 /11/ 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha parzialmente accolto l’opposizioneex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione in prededuzione allo stato passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.del credito- che il G.D. aveva interamente escluso in accoglimento Ric. 2020n. 8551 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 dell’eccezione di compensazione sollevata dal curatore - di €. 57.485,72, vantato verso la massa in forza della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6248/2018, passata in giudicato, che aveva condannato il Fallimento a pagarle la predetta somma a titolo di spese processuali. 1.2. Il tribunale ha ritenuto fondat a l’eccezione di compensazione limitatamente al credito di €. 5.106,91 vantato a sua volta dal Fallimento a titolo di spese processuali liquidate a carico d i Libernini col decreto del 29 . 6 .2 018 , divenuto definitivo, emesso a ll’esito di un precedente giudizio d’opposizione allo stato passivo. 1.3. Ha invece escluso che l’eccezione potesse essere accolta in relazione all’altro credito opposto in compensazione, di €. 1.682.072,00, “riveniente … dai bilanci … per aumento di capitale deliberato e non versato”, rilevando che difettavano i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità r ichiesti dall’art.1243 cod. civ. per la compensazione legale , né ricorrevano quelli per la compensazione giudiziale, in quanto la sussistenza del creditoin questione aveva formato oggetto di un contenzioso arbitrale non ancora definito, essendo pendenti i termini di cui all’art. 828, 1° comma c.p.c. per l’impugnazione del lodo , pronunciato il 18.11.2019, che aveva accolto la domanda del Fallimento. 1.4. Ha pertanto ammesso al passivo, in prededuzione, un minor credito dell’opponente di €. 52.378,81 ed ha compensato le spese di lite fra le parti per un terzo, condannando l’opposto al pagamento, nei minimi,dei rimanenti due terzi. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. h a chiesto, per duemotivi, la cassazione del decreto. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Ric. 2020n. 8551 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 1.7. Il ricorrente ha depositato memoria,nella quale ha, tra l’altro, dedotto che il lodo arbitrale è diventato definitivo,per difetto d’impugnazione, il 19.2.2020. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1242, comma 1°, e 1243, comma 1°, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., contesta che difettassero i presupposti previsti dall’art. 1243 c.c. per l’operatività della compensazione legale tra il credito azionato dall ’ opponente e il suo controcreditodi €1.682.072,00 . Osserva, innanzitutto, che i crediti si estinguono di diritto dal momento della loro coesistenza purché siano omogenei, liquidi ed esigibili, mentre non è necessario che, ove contestati, siano incontrovertibilmente accertati, essendo invece sufficiente che siano certi perché portati da un titolo esecutivo, anche se non definitivo. Deduce, in secondo luogo, che l ’ esclusività del giudizio di verifica del passivo impone al giudice fallimentare di pronunciare sull ’ eccezione di compensazione proposta dal curatore anche deviando dagli schemi operativi della compensazione normalmente applicabili , onde evitare, per quanto è possibile, che la cognizione dei contrapposti crediti si scinda ed abbia luogo in sediprocessuali diverse. Assume infine, che il credito di €. 1.682.072,00 vantato dal Fallimento nei confronti dell’opponente ed eccepito in compensazione è certo, liquido ed esigibile, essendo stato accertato con lodo arbitrale rituale avente efficacia di sentenza a norma dell’art. 824 bis c.p.c., specie se si considera che l’accertamento è divenuto incontrovertibile una volta scaduto, il 19.2.2020, il termine per la relativa impugnazione, etenuto conto, in ogni caso e in via generale, che il requisito della liquidità del credito opposto in compensazione non è esclusa da una contestazione della sua Ric. 2020n. 8551 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 esistenza o del suo ammontare che appaia prima facie pretestuosa o dilatoria, né, tantomeno, può essere esclusa quando, come accaduto nel caso di specie, i fatti costitutivi del credito stesso siano stati oggetto di espressoriconoscimento. 2.2. Il motivo èinfondato. 2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n.23225 del 2016 ) , infatti, con interpretazione che il collegio condivide pienamente, hanno affermato, in tema di compensazione, che: i) “ p er credito liquido deve intendersi il credito determinato nell’ammontare in base al titolo”; ii) “ la certezza attiene all’esistenza dell’obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito”,per cui “la contestazione del titolo non ̀ in ś contestazione sull ’ ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo ̀ controverso la liquidit̀ e l ’ esigibilit à sono temporanee e a rischio del creditore ”; iii) “ attesa la finalit à dell ’ istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non pù verificarsi se la coesistenza del controcredito ̀ provvisoria, … non ricorre il requisito della liquidit̀ de l credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l’esistenza”; iv)“per l’operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere pì soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione … non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell’an, quid, quale, quantum debeatur)”; v) “ accanto ad una nozione di liquidit ̀ sostanziale del credito in base al titolo, si ̀ aggiunta una nozione di "liquidit̀ " processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe Ric. 2020n. 8551 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 contestarlo (credito litigioso)”; vi) “ la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva "satisfattoria" deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutivi…)”; vii) “ la provvisoriet à dell’accertamento del controcredito in separato giudizio non pù provocare l’effetto dell’estinzione del credito principale, la quale investe - elidendola irrimediabilmente - la stessa sussistenza, ontologicamente considerata, della ragione di credito e non soltanto la sua tutela esecutiva”; viii) “ l ’ eseguibilit à del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità”;ix) “ la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perch́ per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non ̀ liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purch́ reputato di "pronta e facile liquidazione"”;x) “ se la certezza del controcredito - il cui onere della prova spetta all’eccipiente … - si matura nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione legale decorrono dalla coesistenza dei crediti”;xi) “s e il controcredito ̀ contestato, come prevede l’art. 35 cod. proc. civ., allora non ̀ certo, e quindi non ̀ idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l’eccezione di compensazione va respinta”; xii ) “l a disciplina contenuta nell’art. 1243 secondo comma cod. civ. consiste nell’inoperativitàdell’eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se ̀ controverso l ’ an del controcredito … ” . S ulla scorta di tali premesse SU cit. hannoquindi enunciato i seguenti Ric. 2020n. 8551 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 principi: a) “l’art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali e oggettivi del credito opposto in compensazione,ossia la liquidit̀ -che include il requisito della certezza – e l’ esigibilit ̀ . Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione legale a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda…”; b) “s e ̀ controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non pù pronunciare la compensazione, ń legale n ́ giudiziale ” . 2.4. Il tribunale, nel rilevare che nella specie non poteva operare la compensazione, né legale né giudiziale, in quanto l’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito era controverso in un giudizio arbitrale conclusosi con un lodo non ancora divenuto definitivo (irrilevante, per contro, rimanendola sopravvenuta definitività della pronuncia degli arbitri solo dopo la pubblicazione del decreto impugnato) , ha reso una motivazionedel tutto coerente con i predetti principi che , come tale, si sottrae alle censure svolte sul punto dal ricorrente. 2.5. Con il secondo motivo il Fallimento, denunciando la violazione dell’art. 91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il tribunale abbia affermato di liquidare nei valori minimi le spese processuali, poste a suo carico per due terzi e compensate per l’altro terzo, senza però considerare che nel giudizio di opposizione non si è svolta alcuna fase istruttoria e che , comunque,la somma liquidata non corrisponde ai due terzi dei valori minimi dello scaglione di riferimento. 2.6. Il motivo è infondato.Ric. 2020n. 8551 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 2.7. Intanto il d.m. n. 55/2014 , i n materia di spese processuali,non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario dev’essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. n. 8561 del 2023). Quanto al resto, va ribadito il principio per cui, i n tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 cit., l’esercizio del potere discrezionale del giudice, ove contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità(Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 19989 del 2021; Cass. n. 89 del 2021). 3. Il ricorso, per l’infondatezza dei suoi motivi, dev ’ essere, quindi, rigettato. 4. Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2020n. 8551 - Sez. 1 - CC del 7 novembre 20 2 3 pari a