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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:F:2009:52
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

4 giugno 2009 Causa F‑142/07

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle regioni dell’Unione europea «Composizione amichevole su iniziativa del Tribunale – Cancellazione dal ruolo» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], agente ausiliario presso il [OSCURATO:PERSONA] delle regioni dal 16 agosto 2004 al 30 novembre 2004, poi agente temporaneo presso la stessa istituzione dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2005 e, successivamente, dal 16 aprile 2006 al 30 settembre 2007, chiede, in sostanza, il beneficio dell’indennità giornaliera di cui all’art. 25 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, beneficio negatole per una parte del periodo durante il quale era agente temporaneo in seno alla detta istituzione.

Decisione: La causa F‑142/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] delle regioni, è cancellata dal ruolo del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] delle regioni versa la somma forfettaria di EUR 11 000 alla ricorrente, la quale rinuncia come contropartita ad ogni altra pretesa, anche in materia di spese.

Viene dato atto del fatto che la ricorrente rinuncia anche all’esecuzione dell’ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 27 novembre 2008, causa F‑142/07 AJ, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] delle regioni, con cui le viene parzialmente concesso il beneficio del gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Composizione amichevole della lite dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Cancellazione dal ruolo (Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica artt. 69 e 74)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4 giugno 2009 Causa F‑142/07 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle regioni dell’Unione europea «Composizione amichevole su iniziativa del Tribunale – Cancellazione dal ruolo» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], agente ausiliario presso il [OSCURATO:PERSONA] delle regioni dal 16 agosto 2004 al 30 novembre 2004, poi agente temporaneo presso la stessa istituzione dal 1° dicembre 2004 al 31 agosto 2005 e, successivamente, dal 16 aprile 2006 al 30 settembre 2007, chiede, in sostanza, il beneficio dell’indennità giornaliera di cui all’art. 25 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, beneficio negatole per una parte del periodo durante il quale era agente temporaneo in seno alla detta istituzione. Decisione: La causa F‑142/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] delle regioni, è cancellata dal ruolo del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] delle regioni versa la somma forfettaria di EUR 11 000 alla ricorrente, la quale rinuncia come contropartita ad ogni altra pretesa, anche in materia di spese. Viene dato atto del fatto che la ricorrente rinuncia anche all’esecuzione dell’ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 27 novembre 2008, causa F‑142/07 AJ, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] delle regioni, con cui le viene parzialmente concesso il beneficio del gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Composizione amichevole della lite dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Cancellazione dal ruolo (Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica artt. 69 e 74)
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