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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 05815/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 02/02/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 2 febbraio 2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Urbino che, per quanto di interesse in questa sede aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a) e di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo b), e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione tra i due illeciti, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, previa applicazione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, ritenuta equivalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche.

Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], agendo nella qualità di titolare della ditta individuale "GT Car", avrebbe: -) omesso di presentare la dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008, evadendo un'imposta pari a 218.465,00 euro, in data 30 settembre 2009 (capo a); b) occultato i documenti contabili relativi agli acquisti intracomunitari da operatori tedeschi per il 2008, con riferimento all'importo di 255.262,00 euro, e per il 2009, con riferimento all'importo di 14.400,00 euro, in data 5 dicembre 2013 (capo b).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento di documenti contabili (capo b).

Si deduce che la sentenza impugnata non ha in alcun modo esaminato la censura formulata con l'atto di appello anche - ed espressamente - in relazione al reato di occultamento di documenti contabili, censura evidenziante l'assoluto difetto di prova dell'effettività delle operazioni, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola emissione delle fatture, nella specie acquisite presso un fornitore tedesco. 2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., ed alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati.

Si deduce che, come rilevato nell'atto di appello, non è mai stata applicata la recidiva con riferimento ai due precedenti penali, e che quindi, non poteva essere applicata la recidiva reiterata.

Si osserva, inoltre, che, delle precedenti condanne, una sola è rilevante, perché le altre due attengono a reati depenalizzati.

Si precisa, poi, che il reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A., in assenza di recidiva reiterata, deve ritenersi già prescritto alla data della pronuncia della sentenza di appello, e che ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riguardo al reato di occultamento di documenti contabili, perché questo riguarda l'anno fiscale 2010, e non può quindi ritenersi commesso il 5 dicembre 2013, come indicato nell'imputazione.

Si rappresenta, ancora, che i fatti ritenuti nella sentenza impugnata, in quanto commessi in concomitanza con quelli oggetto della precedente condanna, non possono essere ritenuti espressione di maggiore pericolosità per la recidiva.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure esposte nel secondo motivo, laddove contestano la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'IVA per l'anno 2008, mentre è infondato nel resto.

2. Infondate sono le censure formulate nel primo motivo, le quali contestano l'affermazione di sussistenza del reato di occultamento di documenti contabili, deducendo che manca la prova dell'effettività delle operazioni e che non è sufficiente a tal fine il semplice rinvenimento delle fatture presso il fornitore, nella specie straniero.

Occorre evidenziare, innanzitutto, che, come già precisato in giurisprudenza, dovendo la fattura essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di detti esemplari presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (così Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862-01).

Nella specie, poi, le fatture non solo sono state rinvenute presso il fornitore tedesco, ma, secondo quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, erano state anche indicate nelle apposite banche dati relative alle operazioni intracomunitarie.

3. Fondate, invece, sono le censure esposte nel secondo motivo, nella parte in cui contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008.

Innanzitutto, va osservato che il reato in questione è stato commesso il 30 settembre 2009, sicché la disciplina all'epoca vigente prevedeva un termine di prescrizione pari a sei anni, aumentabile, per effetto dell'interruzione, a sette anni e sei mesi.

Va poi rilevato che i tre precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale presente nel fascicolo sono stati accertati con sentenze o decreti penali divenuti irrevocabili o esecutivi tra il 21 gennaio 2010 ed il 24 dicembre 2011.

Di conseguenza, essendo il reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008 commesso il 30 settembre 2009, ed essendo le condanne divenute irrevocabili tutte in epoca successiva a tale data, non vi è il presupposto per l'applicazione di alcun tipo di recidiva.

Ne discende che il reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008, deve ritenersi estinto pe A A í prescrizione alla data del 30 marzo 2017, ossia decorsi sette anni e sei mesi dalla sua commissione, e, quindi, in epoca addirittura anteriore alla condanna di primo grado, intervenuta il 28 settembre 2018.

4. Complessivamente infondate, poi, sono le censure, anch'esse esposte nel secondo motivo, laddove denunciano la mancata dichiarazione di estinzione del reato di occultamento di documenti contabili e comunque l'applicazione della recidiva, deducendo che il fatto deve ritenersi commesso nel 2010, e non il 5 dicembre 2013, e che non è applicabile la disciplina di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., per difetto dei presupposti di legge e di valida motivazione.

4.1. Innanzitutto, meramente assertive sono le critiche relative alla individuazione della data dì commissione del reato, che è stata determinata nell'imputazione e dai giudici di merito avendo riguardo al momento in cui la Guardia di Finanza, nel corso del 2013, ha effettuato la verifica fiscale nei confronti dell'attuale ricorrente ed ha chiesto la documentazione.

E del resto, come si è già precisato in giurisprudenza, a fronte di una contestazione di occultamento delle scritture contabili, l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, dovrebbe dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile è stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (così Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898-01).

Invero, secondo l'id quod plerumque accidit, non è ragionevole ipotizzare che un imprenditore proceda alla distruzione dei documenti contabili in suo possesso, nella specie le fatture a lui inviate dal fornitore tedesco, senza una specifica ragione.

4.2. Ritenuta correttamente individuata la data del commesso reato nel giorno 5 dicembre 2013, deve escludersi che il reato in questione sia prescritto, e ciò indipendentemente dall'applicabilità della recidiva.

Invero, a norma dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 2, comma 36-vides semel, lett.

I) d.lgs. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entrato in vigore a fine novembre 2011, «[i] termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo».

Di conseguenza, tenendo conto esclusivamente del periodo-base e della interruzione, quindi senza considerare in alcun modo aumenti derivanti dall'applicazione della recidiva, il termine di prescrizione per il reato di occultamento di documenti contabili obbligatori di cui al capo b si consumerebbe solo il 5 dicembre 2023.

4.3. In ogni caso, poi deve ritenersi correttamente applicata la recidiva.Questo innanzitutto perché il reato in questione è stato commesso il 5 dicembre 2013, quindi dopo che erano divenute irrevocabili sia la sentenza relativa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, sia la sentenza relativa al reato di omesso versamento di I.V.A. di cui all'art. 10-ter d.lgs- n. 74 del 2000, ed era divenuto esecutivo il decreto penale di condanna concernente il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali assistenziali.

E poi perché i giudici di merito hanno incensurabilmente osservato che la condotta di occultamento di documenti contabili obbligatori per la quale la sentenza impugnata ha pronunciato la condanna costituisce progressione criminosa nella reiterazione di reati fiscali.

5. In conclusione, la fondatezza delle censure enunciate nel secondo motivo, nella parte in cui contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008, impone di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo a), perché il reato è estinto per prescrizione.

Di conseguenza, deve essere eliminata la pena relativa al reato appena indicato, fissata in quattro mesi di reclusione a titolo di aumento rispetto al reato di occultamento di documenti contabili obbligatori, ritenuto correttamente più grave in considerazione dei maggiori minimi e massimi edittali previsti dalla più favorevole disciplina vigente all'epoca dei fatti.

Inoltre, dovendo la prescrizione essere retrodatata ad epoca anteriore alla sentenza di primo grado, deve essere revocata anche la statuizione della confisca con riferimento al reato di dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008, di cui al capo a).

La pena principale, quindi, deve essere rideterminata in un anno e due mesi di reclusione, in quanto specificamente irrogata per il reato di occultamento di documenti contabili obbligatori, di cui al capo b).

Deve essere però disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio, ai fini della determinazione delle pene accessorie, perché le stesse sono state irrogate cumulativamente per entrambi i reati, e non solo per il reato di occultamento di documenti contabili obbligatori, di cui al capo b).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo a), perché il reato è estinto per prescrizione.

Ridetermina la pena principale in anni uno e mesi due di reclusione.

Revoca la confisca per il capo a).

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie con rinvio alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 02/02/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 2 febbraio 2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Urbino che, per quanto di interesse in questa sede aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a) e di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo b), e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione tra i due illeciti, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, previa applicazione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, ritenuta equivalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], agendo nella qualità di titolare della ditta individuale "GT Car", avrebbe: -) omesso di presentare la dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008, evadendo un'imposta pari a 218.465,00 euro, in data 30 settembre 2009 (capo a); b) occultato i documenti contabili relativi agli acquisti intracomunitari da operatori tedeschi per il 2008, con riferimento all'importo di 255.262,00 euro, e per il 2009, con riferimento all'importo di 14.400,00 euro, in data 5 dicembre 2013 (capo b). 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento di documenti contabili (capo b). Si deduce che la sentenza impugnata non ha in alcun modo esaminato la censura formulata con l'atto di appello anche - ed espressamente - in relazione al reato di occultamento di documenti contabili, censura evidenziante l'assoluto difetto di prova dell'effettività delle operazioni, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola emissione delle fatture, nella specie acquisite presso un fornitore tedesco. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., ed alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati. Si deduce che, come rilevato nell'atto di appello, non è mai stata applicata la recidiva con riferimento ai due precedenti penali, e che quindi, non poteva essere applicata la recidiva reiterata. Si osserva, inoltre, che, delle precedenti condanne, una sola è rilevante, perché le altre due attengono a reati depenalizzati. Si precisa, poi, che il reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A., in assenza di recidiva reiterata, deve ritenersi già prescritto alla data della pronuncia della sentenza di appello, e che ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riguardo al reato di occultamento di documenti contabili, perché questo riguarda l'anno fiscale 2010, e non può quindi ritenersi commesso il 5 dicembre 2013, come indicato nell'imputazione. Si rappresenta, ancora, che i fatti ritenuti nella sentenza impugnata, in quanto commessi in concomitanza con quelli oggetto della precedente condanna, non possono essere ritenuti espressione di maggiore pericolosità per la recidiva.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure esposte nel secondo motivo, laddove contestano la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'IVA per l'anno 2008, mentre è infondato nel resto. 2. Infondate sono le censure formulate nel primo motivo, le quali contestano l'affermazione di sussistenza del reato di occultamento di documenti contabili, deducendo che manca la prova dell'effettività delle operazioni e che non è sufficiente a tal fine il semplice rinvenimento delle fatture presso il fornitore, nella specie straniero. Occorre evidenziare, innanzitutto, che, come già precisato in giurisprudenza, dovendo la fattura essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di detti esemplari presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (così Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862-01). Nella specie, poi, le fatture non solo sono state rinvenute presso il fornitore tedesco, ma, secondo quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, erano state anche indicate nelle apposite banche dati relative alle operazioni intracomunitarie. 3. Fondate, invece, sono le censure esposte nel secondo motivo, nella parte in cui contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008. Innanzitutto, va osservato che il reato in questione è stato commesso il 30 settembre 2009, sicché la disciplina all'epoca vigente prevedeva un termine di prescrizione pari a sei anni, aumentabile, per effetto dell'interruzione, a sette anni e sei mesi. Va poi rilevato che i tre precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale presente nel fascicolo sono stati accertati con sentenze o decreti penali divenuti irrevocabili o esecutivi tra il 21 gennaio 2010 ed il 24 dicembre 2011. Di conseguenza, essendo il reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008 commesso il 30 settembre 2009, ed essendo le condanne divenute irrevocabili tutte in epoca successiva a tale data, non vi è il presupposto per l'applicazione di alcun tipo di recidiva. Ne discende che il reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008, deve ritenersi estinto pe A A í prescrizione alla data del 30 marzo 2017, ossia decorsi sette anni e sei mesi dalla sua commissione, e, quindi, in epoca addirittura anteriore alla condanna di primo grado, intervenuta il 28 settembre 2018. 4. Complessivamente infondate, poi, sono le censure, anch'esse esposte nel secondo motivo, laddove denunciano la mancata dichiarazione di estinzione del reato di occultamento di documenti contabili e comunque l'applicazione della recidiva, deducendo che il fatto deve ritenersi commesso nel 2010, e non il 5 dicembre 2013, e che non è applicabile la disciplina di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., per difetto dei presupposti di legge e di valida motivazione. 4.1. Innanzitutto, meramente assertive sono le critiche relative alla individuazione della data dì commissione del reato, che è stata determinata nell'imputazione e dai giudici di merito avendo riguardo al momento in cui la Guardia di Finanza, nel corso del 2013, ha effettuato la verifica fiscale nei confronti dell'attuale ricorrente ed ha chiesto la documentazione. E del resto, come si è già precisato in giurisprudenza, a fronte di una contestazione di occultamento delle scritture contabili, l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, dovrebbe dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile è stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (così Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898-01). Invero, secondo l'id quod plerumque accidit, non è ragionevole ipotizzare che un imprenditore proceda alla distruzione dei documenti contabili in suo possesso, nella specie le fatture a lui inviate dal fornitore tedesco, senza una specifica ragione. 4.2. Ritenuta correttamente individuata la data del commesso reato nel giorno 5 dicembre 2013, deve escludersi che il reato in questione sia prescritto, e ciò indipendentemente dall'applicabilità della recidiva. Invero, a norma dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 2, comma 36-vides semel, lett. I) d.lgs. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entrato in vigore a fine novembre 2011, «[i] termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo». Di conseguenza, tenendo conto esclusivamente del periodo-base e della interruzione, quindi senza considerare in alcun modo aumenti derivanti dall'applicazione della recidiva, il termine di prescrizione per il reato di occultamento di documenti contabili obbligatori di cui al capo b si consumerebbe solo il 5 dicembre 2023. 4.3. In ogni caso, poi deve ritenersi correttamente applicata la recidiva.Questo innanzitutto perché il reato in questione è stato commesso il 5 dicembre 2013, quindi dopo che erano divenute irrevocabili sia la sentenza relativa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, sia la sentenza relativa al reato di omesso versamento di I.V.A. di cui all'art. 10-ter d.lgs- n. 74 del 2000, ed era divenuto esecutivo il decreto penale di condanna concernente il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali assistenziali. E poi perché i giudici di merito hanno incensurabilmente osservato che la condotta di occultamento di documenti contabili obbligatori per la quale la sentenza impugnata ha pronunciato la condanna costituisce progressione criminosa nella reiterazione di reati fiscali. 5. In conclusione, la fondatezza delle censure enunciate nel secondo motivo, nella parte in cui contestano la mancata dichiarazione di estinzione del reato di omessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008, impone di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo a), perché il reato è estinto per prescrizione. Di conseguenza, deve essere eliminata la pena relativa al reato appena indicato, fissata in quattro mesi di reclusione a titolo di aumento rispetto al reato di occultamento di documenti contabili obbligatori, ritenuto correttamente più grave in considerazione dei maggiori minimi e massimi edittali previsti dalla più favorevole disciplina vigente all'epoca dei fatti. Inoltre, dovendo la prescrizione essere retrodatata ad epoca anteriore alla sentenza di primo grado, deve essere revocata anche la statuizione della confisca con riferimento al reato di dichiarazione obbligatoria ai fini dell'I.V.A. per l'esercizio 2008, di cui al capo a). La pena principale, quindi, deve essere rideterminata in un anno e due mesi di reclusione, in quanto specificamente irrogata per il reato di occultamento di documenti contabili obbligatori, di cui al capo b). Deve essere però disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio, ai fini della determinazione delle pene accessorie, perché le stesse sono state irrogate cumulativamente per entrambi i reati, e non solo per il reato di occultamento di documenti contabili obbligatori, di cui al capo b). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo a), perché il reato è estinto per prescrizione. Ridetermina la pena principale in anni uno e mesi due di reclusione. Revoca la confisca per il capo a). Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie con rinvio alla
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