CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto al provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della semilibertà per avere il condannato serbato, in costanza di ammissione alla misura alternativa alla detenzione, un atteggiamento polemico, manipolativo e talora anche minaccioso nei confronti, oltre che dell'amministrazione penitenziaria, dell'associazione di volontariato presso la quale egli trascorreva parte della giornata, che ha, infine, manifestato indisponibilità alla prosecuzione del rapporto; che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il contegno di Parisi ne metta in luce la grave immaturità rispetto alla misura in atto ed evidenzi la necessità di sua sottoposizione ad un ulteriore periodo di osservazione e trattamento intramurario, utile a promuovere un auspicabile riallineamento a valori comportamentali di serenità relazionale; che Parisi si limita a proporre una diversa, e meno allarmante, ricostruzione della vicenda senza enucleare deficit razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparato motivazionale del provvedimento impugnato che appare, conclusivamente, ineccepibile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec