CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Teramo dichiarava l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 7.I.n. 628/1961 e lo condannava alla pena di euro 250,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza, l'imputato proponevano appello, a mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi con i quali chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza, l'assoluzione per insussistenza del fatto e, in subordine, la concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 cod.proc.pen.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen. 3. E' stata applicata la procedura "senza formalità" di cui all' art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'atto di gravame, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. 3. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (Sez.3, n.2233 del 14/07/1998, Rv.211855; Sez.5,n.23697 del 29/04/2003, Rv.224549; Sez.3, n.48492 de113/11/2013, Rv.258000). 4.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/04/2022 Il Consigliere estensore Il Prei4ente /1?tonel,[OSCURATO:PERSONA] dr azza (13L,41e, 3/ [OSCURATO:PERSONA]