CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 29105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28831-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 281, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/10/2021; Ric. 2021 n. 28831 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Roma che, nel giudizio intrapreso dalla stessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), ha dichiarato “la propria incompetenza per territorio, in favore alternativamente, del Tribunale di Milano o di Potenza, in funzione di giudice del lavoro”; 2.il Tribunale, con l’ordinanza qui impugnata, dopo aver premesso che la Clementi aveva proposto domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dalla società per assenza ingiustificata nel luogo dove la lavoratrice era stata trasferita e che la convenuta, “al momento della costituzione in giudizio eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del giudice adito, in favore del Tribunale di Milano ove era situata la sede legale della società, o in alternativa, del Tribunale di Potenza, quale luogo della dipendenza aziendale a cui era assegnata la ricorrente al momento del licenziamento, sulla base della documentazione depositata nel fascicolo di parte”, ha, in sintesi, argomentato che: all’epoca della risoluzione del rapporto di lavoro, la sede dell’azienda era in Milano, “mentre la dipendenza alla quale era addetta lavoratrice, in conseguenza del trasferimento del 13.2.2020 era a [OSCURATO:PERSONA] (Potenza)”; “tale trasferimento, difatti, benché contestato stragiudizialmente dalla Ric. 2021 n. 28831 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- lavoratrice con lettera del 6 aprile 2020, non è stato seguito da impugnazione datoriale, in sede giudiziale nei termini di legge, e ad esso è seguito il licenziamento impugnato nel presente giudizio”; “alcun riferimento utile dagli atti prodotti emerge in ordine al luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, non avendolo mai dedotto la ricorrente nel ricorso, né avendo ella prodotto contratto di assunzione”; il primo giudice, sull’assunto che la parte ricorrente non avesse dato prova della ragione per la quale aveva inteso radicare la competenza per territorio innanzi al giudice adito, ha declinato la competenza per territorio del Tribunale di Roma, “in favore di quello nella cui circoscrizione è situata la sede di lavoro della ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Potenza), o alternativamente, in favore di quello nella cui circoscrizione è situata la sede legale della società (Milano), dinanzi al quale dovrà essere riassunto”; 3. avverso tale ordinanza la Clemen ti ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. affidato a 4 motivi; la società epigrafata ha resistito ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.; il pubblico ministero ha depositato memoria scritta, concludendo per la competenza territoriale del giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: con il primo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 38 c.p.c., contestando l’ordinanza impugnata per non aver considerato che “grava sulla parte convenuta che eccepisca la competenza del giudice adito l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle Ric. 2021 n. 28831 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione” e che, pertanto, la società avrebbe dovuto dimostrare “il diverso luogo di origine del rapporto di lavoro e il corrispondente Foro territorialmente competente”; con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. e dell’art. 413, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente quanto allegato in atti circa il fatto che il rapporto di lavoro era sorto in Roma e la circostanza non risultava specificamente contestata dalla società convenuta; con il terzo mezzo si deduce che il terzo comma dell’art. 413 c.p.c. lascerebbe al lavoratore, per radicare la competenza, la possibilità di scegliere il luogo in cui rendeva la prestazione entro sei mesi “dal trasferimento, nel caso della sua impugnazione”; si eccepisce che, nella specie, “la data del trasferimento della lavoratrice risulta essere quella della presa in servizio, fissata dal datore di lavoro presso [OSCURATO:PERSONA] (Potenza) per il giorno 11 maggio 2020”, mentre il ricorso sarebbe stato depositato entro sei mesi da detto trasferimento; con l’ultima censura si critica l’ordinanza impugnata per non aver rilevato che, con il ricorso, era stato impugnato giudizialmente anche il trasferimento, oltre, al licenziamento, sicché il Tribunale avrebbe “disapplicato l’art. 413 comma 3, c.p.c., il cui termine di sei mesi dal trasferimento, per radicare la competenza del Tribunale di Roma, risulta sospeso e diluito dall’impugnazione giudiziale del trasferimento”; 2. il Collegio giudica il ricorso fondato nei sensi espressi dalla motivazione che segue; nelle controversie soggette al rito del lavoro, per il secondo comma dell’art. 413 c.p.c., “Competente per territorio è il giudice nella cui Ric. 2021 n. 28831 sez. ML -ud. 26-05-2022 -5- circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera almomento della fine del rapporto”; si tratta di tre fori concorrenti e alternativi lasciati alla scelta dell’attore; di recente questa Corte ha affermato che, per la competenza territoriale ex art. 413, comma 2, c.p.c., “grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.” (in termini: Cass. n. 21762 del 2020); tanto in conformità con il più generale principio operante in tema di competenza territoriale per la quale sussistano più criteri concorrenti (tra le altre v. Cass. n. 12165 del 2021; Cass. n. 21989 del 2021; Cass. n. 17311 del 2018); non risulta che la parte convenuta abbia in memoria di costituzione del giudizio di primo grado specificamente contestato il forum contractus e adeguatamente dedottoche il rapporto di lavoro era sorto in un luogo diverso da Roma; contestazione tanto più necessaria laddove la Clementi aveva allegato, sin dall’atto introduttivo, di essere “stata assunta dal 01/06/2011 presso la Total E P Italia, […] con la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] (specialista cedolini e buste paga – [OSCURATO:PERSONA] –Livello A 2.1.) […] Con tali mansioni ha quindi prestato la propria attività lavorativa presso la sede legale della società, al tempo sita in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] 498.”, sicché doveva ritenersi sufficientemente dedottoche la parte attrice aveva adito il Tribunale di Roma in quanto ivi era sorto il rapporto, perché a Roma era stata “assunta” ed aveva iniziato a prestare la sua attività lavorativa; Ric. 2021 n. 28831 sez. ML -ud. 26-05-2022 -6- né giova alla società la difesa, condivisa dal primo giudice,secondo cui la Clementi non avrebbe prodotto “il contratto di assunzione”, atteso che “è concreta la possibilità che il contratto di lavoro non avvenga in forma scritta, come attesta la realtà fattuale che comprova, infatti, come in molti casi l'incontro di volontà delle parti viene attestato dalla condotta consistente nell'inizio della prestazione lavorativa e nell'utilizzazione consapevole di detta prestazione da parte dell'imprenditore” (Cass. n. 10006 del 2001), per cui “sussiste lacompetenza territor iale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto” (Cass. n. 5837 del 2004); pertanto, “soltanto se un eventuale contratto scritto consente di appurare l'esistenza del luogo diverso da quello dell'inizio della prestazione deve escludersi la coincidenza del luogo dove è sorto il rapporto con quello dove il rapporto stessosia "iniziato", valendo in caso contrario la regola della identificazione del luogo territorialmente competente con quello dove, senza alcuna formalizzazione del negozio e senza alcuna preventiva contrattazione, ha di fatto avuto inizio la prestazione lavorativa” (ancora Cass. n. 10006/2001 cit.); 3.alla stregua delle esposte argomentazioni, il regolamento va accolto, con affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Roma; spese al definitivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedim