CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 43664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha confermato il decreto del 16/06/2021 con il quale il Tribunale di Bari aveva disposto la confisca nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] di una serie di beni intestati, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Bari hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 24, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto l'esecuzione del sequestro è intervenuta il 15/10/2018, mentre il termine è stato sospeso per sei mesi e la sospensione per l'emergenza sanitaria può comprendere solo il periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020, sicché, alla luce di tale normativa, il sequestro sembra aver perso efficacia. 2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza totale di motivazione, in quanto il decreto impugnato si limita a ritenere condivisibile il decreto di primo grado, laddove l'atto di appello richiamava la consulenza della difesa e deduceva la necessità di operare un approfondimento dei dati ISTAT relativi alla spesa annuale di un nucleo familiare avente le caratteristiche di quello del proposto. Il decreto impugnato si limita a osservare che le correzioni al ribasso suggerite dalla difesa si fondano sull'assunto indimostrato che il nucleo familiare del proposto avesse una capacità di spesa minimale, dimostrando di avere totalmente ignorato le considerazioni della difesa e del suo consulente. 2.3. Il terzo motivo denuncia difetto totale di motivazione, in quanto il decreto impugnato ha completamente omesso di valutare uno specifico punto dell'atto di appello, lì dove deduceva che non era chiaro il motivo per il quale non venivano presi in considerazione alcuni accrediti (pur transitati sul conto corrente), mentre venivano comunque conteggiati, ai fini del calcolo della sproporzione, gli assegni emessi e i bonifici effettuati. 2.4. Il quarto motivo denuncia carenza, insufficienza e illegittimità della motivazione, in quanto a fronte dell'impossibilità per la difesa di dimostrare l'esistenza di un saldo positivo iniziale per i nuclei familiari considerati, la Corte di appello si è limitata a ritenere tale affermazione apodittica, essendo onere integrabile attraverso altra documentazione, laddove il consulente non aveva potuto inserire nella propria rielaborazione il dato relativo al saldo finanziario iniziale del nucleo familiare Lioce in quanto, essendo ormai trascorsi quasi 20 anni, le banche non avevano potuto fornire alcuna documentazione e informazione. 2.5. Il quinto motivo denuncia carenza, insufficienza e illegittimità della motivazione e violazione di legge con riguardo alla correlazione temporale tra acquisti dei beni e manifestazione di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ignorato le indicazioni della giurisprudenza costituzionale e ha omesso di giustificare come i reati più significativi ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra il 2011 e il 2018, possano aver inciso sull'acquisto o sulla realizzazione di beni di interesse processuale avvenuta nel 2002, 2006 e 2010. La Corte di appello non spiega neppure come sia possibile individuare la correlazione temporale tra i reati posti in essere negli anni 1999, 2000, 2003 e 2007 e gli acquisti dei terreni (2002 e 2006) e la realizzazione dei fabbricati (2010). 2.6. Il sesto motivo denuncia carenza, insufficienza e illegittimità della motivazione e violazione di legge in ordine alla prova dell'intestazione fittizia dei beni, ritenuta dalla Corte di appello essenzialmente in ragione del vincolo di parentela tra il proposto e i terzi interessati, rapporto che tuttavia non può legittimare una presunzione di intestazione fittizia quando, come nella specie, non vi sia prova della coabitazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella Luana. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. A fronte dei rilievi del giudice di appello, che ha richiamato una pluralità di sospensioni del termine correlate a cause diverse (rinvio su richiesta del difensore, per l'emergenza sanitaria, per lo svolgimento delle operazioni peritali e per la redazione della motivazione del decreto di primo grado), il ricorso si sofferma solo su alcune di esse, omettendo in toto di valutare l'incidenza delle altre indicate dalla Corte distrettuale. Il che rende il motivo del tutto aspecifico. Sotto un ulteriore profilo, il motivo è manifestamente infondato. Muovendo dalla data di esecuzione del sequestro (15/10/2018) e aggiungendo ad essa due anni (un anno e sei mesi più sei mesi giusta proroga del 25/01/2021), si giunge al 15/10/2020. A tale data devono poi aggiungersi i periodi di sospensione per rinvii su richiesta dal difensore (dal 14/11/2018 al 13/03/2019: 119 giorni; dal 13/03/2019 al 12/06/2019: 91 giorni; dal 19/05/2021 al 16/06/2021: 28 giorni), quello per la perizia (90 giorni) e quello per la motivazione del decreto di primo grado (altri 90 giorni), per un totale di 418 giorni che conduce al 07/12/2021, ben oltre - anche senza considerare le ulteriori sospensioni per l'emergenza sanitaria - la data del decreto di confisca 16/06/2021. 3. Prima di passare all'esame degli ulteriori motivi, mette conto ribadire che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246); già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263). La limitazione legislativa dei motivi deducibili, nella materia in esame, con il ricorso per cassazione è stata valutata come conforme a Costituzione dalla sentenza n. 106 del 2015, con la quale il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in questione nella parte in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in relazione al ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, nella nozione di violazione di legge devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 4. Ciò premesso, il secondo, il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dei temi trattati, sono inammissibili. 4.1. La Corte di appello ha sottolineato, in primo luogo, che le censure proposte dagli appellanti in merito ai dati ISTAT erano già state valutate dal Tribunale all'esito dell'esame dell'elaborato peritale, del contraddittorio instaurato con quest'ultimo e della successiva integrazione della perizia; il giudice di primo grado aveva così verificato l'assenza di differenze di importi rispetto ai prospetti offerti dall'Agenzia delle Entrate, non essendo stata offerta la prova né di una capacità di spesa minimale da parte del nucleo familiare, né dell'esistenza di un saldo positivo di inizio periodo (1999 - 2000). 4.2. Il quarto motivo censura quest'ultima parte della motivazione, adducendo, sostanzialmente, l'impossibilità di recuperare documentazione bancaria significativa decorsi quasi 20 anni. Il decreto impugnato, però, si è fatto carico di questa obiezione e non solo ha fatto riferimento a un onere dimostrativo integrabile anche attraverso diversa documentazione, ma ha anche accompagnato tale riferimento a specifici esempi, richiamando documenti non bancari quali le dichiarazioni dei redditi e i contratti. I ricorrenti reiterano la doglianza senza confrontarsi con la puntuale replica del giudice di appello, il che rende il motivo aspecifico. 4.3. Del pari inammissibili sono il secondo e il terzo motivo, entrambi riproduttivi, in buona sostanza, di doglianze proposte dagli appellanti e asseritannente rimaste prive di risposta. La Corte distrettuale, in realtà, per un verso, ha dato conto dell'approfondito esame svolto, sui punti in questione, dal giudice di primo grado (ricorrendo anche a un supplemento di perizia, all'esito del confronto in contraddittorio sul primo elaborato peritale), mentre, per altro verso, ha sottolineato (oltre alla mancanza di qualsiasi dato confermativo di una capacità di spesa minimale da parte del nucleo familiare, né dell'esistenza di una saldo positivo di inizio periodo 1999 - 2000) come le censure alla metodologia del consulente si risolvano in una rilettura di dati contabili non accompagnata dall'allegazione di alcun elemento dimostrativo dell'origine lecita delle provviste impiegate per gli acquisti immobiliari. Il che rende ragione della manifesta infondatezza dei motivi. 5. Il quinto motivo è inammissibile. Il decreto impugnato ha richiamato i plurimi episodi di spaccio posti in essere dal proposto dal 1999 al 2007, nonché vari altri reati per i quali lo stesso ha riportato condanna, tra i quali falso e truffa (commessi dal 2011 al 2013), altri reati in materia di stupefacenti (nel 2011, due condanne nel 2018). La Corte distrettuale si confronta poi con la tesi difensiva circa la cadenza episodica dei reati e la riconducibilità degli acquisti alle singole annualità dal 2002 al 2006, per i terreni, e al 2010, per i fabbricati. Ora, al di là del rilievo che gli acquisti dei terreni rientrano nel primo arco temporale di commissione di reati in materia di stupefacenti messo in luce dai giudici della prevenzione, il decreto impugnato ha osservato che non sono solo i singoli acquisti iniziali, ma l'intera operazione di investimento edilizio posta in essere a coincidere con il periodo di piena espansione criminale del proposto finanziata con illeciti profitti. Nei termini indicati, il decreto della Corte di appello di Bari ha dato conto della commissione di illeciti produttivi di redditi che, al di là della corrispondenza di ciascun anno in cui sono stati commessi reati oggetto di condanna, hanno rappresentato i proventi integranti la provvista utilizzata per il complessivo intervento edilizio. Il ricorso non dà corpo a vizi denunciabili in questa sede, limitandosi ad una assertiva critica al ragionamento sotteso al decreto impugnato, sicché il motivo deve essere ritenuto manifestamente infondato. 6. Anche il sesto motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha motivato circa l'intestazione fittizia dei beni valorizzando, oltre al rapporto di parentela con le terze intessate, l'assenza, in capo a queste ultime, di risorse idonee a giustificare finanziariamente l'investimento edilizio; conclusione, questa, ulteriormente corroborata dalle risultanze di conversazioni intercettate intercorse tra Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA] e il padre Giuseppe, che dava consigli proprio in ordine alla giustificazione degli acquisti in questione. Il ricorso omette di confrontarsi con i dati conoscitivi richiamati dal giudice di appello, risultando, per questa parte, carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i rico