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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 24316/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2622 nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 117/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/01/2022 R.G.N. 2810/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17972/2022Numero sezionale 2622/2026R.G. 17972/22 Numero di raccolta generale 24316/2026Data pubblicazione 31/07/2026Rilevato che:Con sentenza del 19.1.22 n. 117, la Corte d’appello di Romaaccoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respintol’opposizione proposta da quest’ultimo nei confronti della CassaNazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], avverso lacartella di pagamento emessa a titolo di sanzioni per il mancatoinvio della comunicazione annuale sul volume d’affari econtributi soggettivi minimi e di maternità (cd. modello 5), perun importo complessivo, con sanzioni e interessi di € 39.646,88.La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’appello del Polacco,ma solo limitatamente alla prescrizione del credito per le sommerichieste a titolo di sanzioni per l’omesso invio dei modelli 5, pergli anni 2003-2009, rigettandolo per il resto, in particolare,relativamente alla prescrizione che, per i crediti vantati dallaCassa forense, risulta essere tornata decennale, in ragionedell’art. 66 della legge n. 247/12, anche in riferimento allesanzioni accessorie (civili), ma non per la sanzione dovuta almancato invio del modello 5, di comunicazione del volume diaffari che ha, invece, natura amministrativa e soggiace altermine quinquennale di prescrizione.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di cinque motivi, mentre laCassa Forense ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, dell’art. 26 comma 1 del DPR n. 602/73Numero registro generale 17972/2022e dell’art. 16 ter del DL n. 179/12, dell’art. 617 c.p.c., conN umero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 24316/2026riguardo alla nullità della notificazione della cartella impugnataData pubblicazione 31/07/2026e della tempestività dell’opposizione proposta, in riferimentoall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Dubbi di legittimitàcostituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., essendo lanotifica della cartella nulla perché inviata da una pec noninserita in pubblici registri e perché il formato dell’allegato erain pdf, anziché in p7m.Il primo motivo è infondato, in quanto, laddove l'agente dellariscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzop.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI Pec eIpa) non si verifica alcuna nullità della notifica e, poichél'estraneità dell'indirizzo del mittente dai registri pubblici noninficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggettoda cui essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall'indirizzo del mittente; inoltre, occorre che la partecontribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto didifesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dipagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presentein tale registro, ma del quale sia evidente ictu oculi laprovenienza (Cass. n. 9599/26, Cass. sez. un. n. 15979 del2022) ed anche la notifica della busta in formato pdf in luogodel formato p7m è stata nondimeno ritenuta valida (cfr. Cass.n. 30922/24, 14081/25).Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, del DPR n. 602/73 e dell’art.7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 primo comman. 3 c.p.c. e per omessa pronuncia su un punto decisivo dellacontroversia, perché in considerazione dei motivi di inesistenzae di nullità della notificazione della cartella opposta (di cui alprimo motivo) ne deriverebbe, come conseguenza logico-Numero registro generale 17972/2022Numero sezionale 2622/2026giuridica, l’inesistenza e la nullità insanabile anche di tuttNi ugmleir oa dti trai ccolta generale 24316/2026Data pubblicazione 31/07/2026prodromici, antecedenti, connessi e conseguenti, allegati allacartella.Il motivo è infondato, alla luce del rigetto del primo motivo diricorso, in quanto non vi è stato alcun vizio nella notificazionedella cartella.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare della legge n. 212/2000(statuto del contribuente) ed erronea e contraddittoriamotivazione su un punto decisivo della controversia, consistentenella mancata declaratoria della prescrizione del credito relativoalla sanzione pecuniaria per il tardivo invio del modello 5dell’anno 2010, relativo ai redditi 2009 (che è pacificamente dinatura amministrativa e il cui termine decorre dal giorno in cuiè stata commessa la violazione), essendo invece statedichiarate prescritte le sanzioni per il mancato invio del modello5 relativamente alle annualità 2003-2009; secondo il ricorrente,la nota del maggio 2015 era inidonea a interrompere laprescrizione, perché non poteva valere come atto di costituzionein mora, essendo sprovvisto dei requisiti di cui all’art. 1219 c.c.Il motivo è all’evidenza inammissibile, per difetto di specificità,perché non riporta in ricorso la predetta nota del maggio 2015,inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] per richiedere il pagamento dellasanzione, così da non mettere questa Corte in condizione divalutare la fondatezza della censura relativa alla idoneità omeno della stessa nota a costituire idonea costituzione in mora.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 66 della legge n.247/12, nonché la prescrizione dei crediti risalenti al 2010-2011, con inapplicabilità ratione temporis della predetta novellalegislativa, alle prescrizioni non ancora maturate, secondo ilNumero registro generale 17972/2022Numero sezionale 2622/2026regime previgente, in assenza di un atto interruttiNvuome rod dei ral ccolta generale 24316/2026Data pubblicazione 31/07/2026previgente termine prescrizionale.Il motivo è infondato; infatti, alla luce della giurisprudenza diquesta Corte, la novella dell’art. 66 della legge n. 247/12, intema di prescrizione decennale dei contributi previdenziali dellaCassa Forense, non è una norma di interpretazione autenticadell’art. 3 della legge n. 335/95 (che ha ridotto il termine diprescrizione dei contributi da dieci a cinque anni) ma è unalegge innovativa che non si applica che per l’avvenire e si applicanon solo per i termini di prescrizione decorrenti dalla sua entratain vigore (2.2.13), ma anche per quelli non ancora maturati,secondo il regime previgente (Cass. n. 6729/13, v. anche Cass.n. 18953/14).Nella specie, pertanto, i contributi maturati negli anni 2009-2011, non erano ancora prescritti alla data dell’entrata in vigoredell’art. 66 cit., pertanto, i relativi crediti dovevano essereassoggettati al termine di prescrizione decennale.Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art.92 c.p.c. ed erronea, contraddittoria motivazione su un puntodecisivo della controversia, in ordine alla condanna alle spesedel secondo grado.Il motivo appare fondato alla luce della giurisprudenza di questaCorte (Cass. n. 32061/22), perché il Polacco era statoparzialmente vittorioso sul profilo della prescrizione del creditoper le somme richieste a titolo di sanzioni per l’omesso invio delmodello 5 per gli anni 2003-2009 per un importo di € 2.220,00,pertanto, le spese del grado di appello, potevano esserecompensate in tutto o in parte, al ricorrere di gravi edeccezionali ragioni, ma mai il Polacco poteva essere condannatoalle spese, essendo stato seppur parzialmente, vittorioso inappello.Numero registro generale 17972/2022Numero sezionale 2622/2026In accoglimento del quinto motivo, rigettati il primo, secNoumnedroo d i era ccolta generale 24316/2026Data pubblicazione 31/07/2026quarto e dichiarato inammissibile il terzo, la sentenza va cassatae la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, allaluce dei principi sopra esposti, riesamini il merito dellacontroversia, in riferimento al motivo accolto.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, secondo equarto e dichiara inammissibile il terzo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.26.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2622 nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 117/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/01/2022 R.G.N. 2810/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17972/2022Numero sezionale 2622/2026R.G. 17972/22 Numero di raccolta generale 24316/2026Data pubblicazione 31/07/2026Rilevato che:Con sentenza del 19.1.22 n. 117, la Corte d’appello di Romaaccoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respintol’opposizione proposta da quest’ultimo nei confronti della CassaNazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], avverso lacartella di pagamento emessa a titolo di sanzioni per il mancatoinvio della comunicazione annuale sul volume d’affari econtributi soggettivi minimi e di maternità (cd. modello 5), perun importo complessivo, con sanzioni e interessi di € 39.646,88.La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’appello del Polacco,ma solo limitatamente alla prescrizione del credito per le sommerichieste a titolo di sanzioni per l’omesso invio dei modelli 5, pergli anni 2003-2009, rigettandolo per il resto, in particolare,relativamente alla prescrizione che, per i crediti vantati dallaCassa forense, risulta essere tornata decennale, in ragionedell’art. 66 della legge n. 247/12, anche in riferimento allesanzioni accessorie (civili), ma non per la sanzione dovuta almancato invio del modello 5, di comunicazione del volume diaffari che ha, invece, natura amministrativa e soggiace altermine quinquennale di prescrizione.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di cinque motivi, mentre laCassa Forense ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, dell’art. 26 comma 1 del DPR n. 602/73Numero registro generale 17972/2022e dell’art. 16 ter del DL n. 179/12, dell’art. 617 c.p.c., conN umero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 24316/2026riguardo alla nullità della notificazione della cartella impugnataData pubblicazione 31/07/2026e della tempestività dell’opposizione proposta, in riferimentoall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Dubbi di legittimitàcostituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., essendo lanotifica della cartella nulla perché inviata da una pec noninserita in pubblici registri e perché il formato dell’allegato erain pdf, anziché in p7m.Il primo motivo è infondato, in quanto, laddove l'agente dellariscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzop.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI Pec eIpa) non si verifica alcuna nullità della notifica e, poichél'estraneità dell'indirizzo del mittente dai registri pubblici noninficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggettoda cui essa risulta provenire, testualmente ricavabiledall'indirizzo del mittente; inoltre, occorre che la partecontribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto didifesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dipagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presentein tale registro, ma del quale sia evidente ictu oculi laprovenienza (Cass. n. 9599/26, Cass. sez. un. n. 15979 del2022) ed anche la notifica della busta in formato pdf in luogodel formato p7m è stata nondimeno ritenuta valida (cfr. Cass.n. 30922/24, 14081/25).Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, del DPR n. 602/73 e dell’art.7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 primo comman. 3 c.p.c. e per omessa pronuncia su un punto decisivo dellacontroversia, perché in considerazione dei motivi di inesistenzae di nullità della notificazione della cartella opposta (di cui alprimo motivo) ne deriverebbe, come conseguenza logico-Numero registro generale 17972/2022Numero sezionale 2622/2026giuridica, l’inesistenza e la nullità insanabile anche di tuttNi ugmleir oa dti trai ccolta generale 24316/2026Data pubblicazione 31/07/2026prodromici, antecedenti, connessi e conseguenti, allegati allacartella.Il motivo è infondato, alla luce del rigetto del primo motivo diricorso, in quanto non vi è stato alcun vizio nella notificazionedella cartella.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare della legge n. 212/2000(statuto del contribuente) ed erronea e contraddittoriamotivazione su un punto decisivo della controversia, consistentenella mancata declaratoria della prescrizione del credito relativoalla sanzione pecuniaria per il tardivo invio del modello 5dell’anno 2010, relativo ai redditi 2009 (che è pacificamente dinatura amministrativa e il cui termine decorre dal giorno in cuiè stata commessa la violazione), essendo invece statedichiarate prescritte le sanzioni per il mancato invio del modello5 relativamente alle annualità 2003-2009; secondo il ricorrente,la nota del maggio 2015 era inidonea a interrompere laprescrizione, perché non poteva valere come atto di costituzionein mora, essendo sprovvisto dei requisiti di cui all’art. 1219 c.c.Il motivo è all’evidenza inammissibile, per difetto di specificità,perché non riporta in ricorso la predetta nota del maggio 2015,inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] per richiedere il pagamento dellasanzione, così da non mettere questa Corte in condizione divalutare la fondatezza della censura relativa alla idoneità omeno della stessa nota a costituire idonea costituzione in mora.Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare dell’art. 66 della legge n.247/12, nonché la prescrizione dei crediti risalenti al 2010-2011, con inapplicabilità ratione temporis della predetta novellalegislativa, alle prescrizioni non ancora maturate, secondo ilNumero registro generale 17972/2022Numero sezionale 2622/2026regime previgente, in assenza di un atto interruttiNvuome rod dei ral ccolta generale 24316/2026Data pubblicazione 31/07/2026previgente termine prescrizionale.Il motivo è infondato; infatti, alla luce della giurisprudenza diquesta Corte, la novella dell’art. 66 della legge n. 247/12, intema di prescrizione decennale dei contributi previdenziali dellaCassa Forense, non è una norma di interpretazione autenticadell’art. 3 della legge n. 335/95 (che ha ridotto il termine diprescrizione dei contributi da dieci a cinque anni) ma è unalegge innovativa che non si applica che per l’avvenire e si applicanon solo per i termini di prescrizione decorrenti dalla sua entratain vigore (2.2.13), ma anche per quelli non ancora maturati,secondo il regime previgente (Cass. n. 6729/13, v. anche Cass.n. 18953/14).Nella specie, pertanto, i contributi maturati negli anni 2009-2011, non erano ancora prescritti alla data dell’entrata in vigoredell’art. 66 cit., pertanto, i relativi crediti dovevano essereassoggettati al termine di prescrizione decennale.Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art.92 c.p.c. ed erronea, contraddittoria motivazione su un puntodecisivo della controversia, in ordine alla condanna alle spesedel secondo grado.Il motivo appare fondato alla luce della giurisprudenza di questaCorte (Cass. n. 32061/22), perché il Polacco era statoparzialmente vittorioso sul profilo della prescrizione del creditoper le somme richieste a titolo di sanzioni per l’omesso invio delmodello 5 per gli anni 2003-2009 per un importo di € 2.220,00,pertanto, le spese del grado di appello, potevano esserecompensate in tutto o in parte, al ricorrere di gravi edeccezionali ragioni, ma mai il Polacco poteva essere condannatoalle spese, essendo stato seppur parzialmente, vittorioso inappello.Numero registro generale 17972/2022Numero sezionale 2622/2026In accoglimento del quinto motivo, rigettati il primo, secNoumnedroo d i era ccolta generale 24316/2026Data pubblicazione 31/07/2026quarto e dichiarato inammissibile il terzo, la sentenza va cassatae la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, allaluce dei principi sopra esposti, riesamini il merito dellacontroversia, in riferimento al motivo accolto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, secondo equarto e dichiara inammissibile il terzo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.26.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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