Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 00591/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dei 27 ottobre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha revocato a far data dal 23 dicembre 2019 la misura alternativa alta detenzione dell'affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 2 ottobre 2019, relativamente alla pena di anni quattro, mesi dieci, giorni ventisette di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara del 6 ottobre 2020

2. Il ricorrente erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente revocato la misura alternativa alla detenzione a far tempo dal 23 dicembre 2019 (due mesi e mezzo dopo l'avvio), senza tenere in considerazione la condotta complessivamente tenuta dal condannato per tutta la durata del periodo di prova.

Nel ricorso, infatti, si evidenzia come egli sia stato sempre collaborativo fino al 29 settembre 2020, data di sospensione della misura disposta dal Magistrato di sorveglianza di Novara. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Al sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca delta misura, essenzialmente in rapporto alta rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordeiti, Rv. 207214).

In rapporto a tate costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva lamentato di esser stata vittima di condotte persecutorie da novembre 2019 da parte del condannato, padre del suo ex compagno - erano già state vagliate e ritenute credibili dal Questore, a seguito dell'istruttoria prevista nella richiesta di ammonimento.

Una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese, Rv. 259474), atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare.

Il Tribunale di sorveglianza, in applicazione dei suddetti principi, in modo ineccepibile ha ritenuto di revocare la misura alternativa alla detenzione a far data dalla prima e più consistente condotta persecutoria ai danni di Palopoli, commessa il 23 dicembre 2019.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dei 27 ottobre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha revocato a far data dal 23 dicembre 2019 la misura alternativa alta detenzione dell'affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 2 ottobre 2019, relativamente alla pena di anni quattro, mesi dieci, giorni ventisette di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara del 6 ottobre 2020 2. Il ricorrente erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente revocato la misura alternativa alla detenzione a far tempo dal 23 dicembre 2019 (due mesi e mezzo dopo l'avvio), senza tenere in considerazione la condotta complessivamente tenuta dal condannato per tutta la durata del periodo di prova. Nel ricorso, infatti, si evidenzia come egli sia stato sempre collaborativo fino al 29 settembre 2020, data di sospensione della misura disposta dal Magistrato di sorveglianza di Novara. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Al sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca delta misura, essenzialmente in rapporto alta rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordeiti, Rv. 207214). In rapporto a tate costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva lamentato di esser stata vittima di condotte persecutorie da novembre 2019 da parte del condannato, padre del suo ex compagno - erano già state vagliate e ritenute credibili dal Questore, a seguito dell'istruttoria prevista nella richiesta di ammonimento. Una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese, Rv. 259474), atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare. Il Tribunale di sorveglianza, in applicazione dei suddetti principi, in modo ineccepibile ha ritenuto di revocare la misura alternativa alla detenzione a far data dalla prima e più consistente condotta persecutoria ai danni di Palopoli, commessa il 23 dicembre 2019. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid