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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25734/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29740 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 226/03/20, depositata in data 21 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 239/02/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Siena di rigetto del ricorso proposto dal contribuente- limitatamente alle sanzioni- avverso l'avviso con il quale l'Ufficio aveva liquidato l'imposta di successione e irrogato la corrispondente sanzione ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 346/90 (TUS) per l'anno di imposta 2016; - la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che- premesso che in data 5 dicembre 2014 veniva pubblicato il testamento di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e il contribuente, nella sua qualità di coerede, presentava in data 26 febbraio 2016 la dichiarazione di successione - era illegittima l'irrogazione della sanzione di euro 11.258,00 per omessa presentazione della dichiarazione nel termine di dodici mesi dall'apertura della successione ex art. 31 TUS, in quanto la dichiarazione di successione presentata tardivamente ma prima dell'accertamento erariale non poteva essere sanzionata e, soltanto a far data dal 1° gennaio 2016, era stata prevista una specifica sanzione - inapplicabile, nella specie, avuto riguardo alla antecedente data di apertura del testamento - per l'ipotesi di ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione non superiore a trenta giorni; -il contribuente resiste con "memoria difensiva con costituzione in giudizio", . - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 50 del d.P.R. n. 346/90 (TUS), per avere la CTR ritenuto illegittima la sanzione irrogata per la presentazione tardiva della dichiarazione di successione in quanto inapplicabile alla fattispecie la novella dell'art. 50 TUS in forza del d.lgs. n. 158 del 2015, allorquando la dichiarazione tardiva dovesse essere equiparata a quella omessa, avendo il legislatore introdotto soltanto una fattispecie sanzionatoria attenuata nel caso di ritardo entro i 30 giorni, senza fare venire meno la sanzionabilità del ritardo superiore ai trenta giorni.

2. Il motivo è infondato.

3. Ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 346/1990 (TUS), nella versione vigente ratione temporis, «la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione».

L'art. 50 del TUS, mentre nella versione ante 1998, sanzionava anche la tardiva presentazione della dichiarazione di successione, nella versione dal 1/4/98 (come modificata dal d.lgs. del 18/12/1997 n. 473 Articolo 2), non sanziona più specificamente la violazione dell'art. 31, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione la quale, come chiarito da questa Corte « come si evince dall'art. 33, comma 1, si verifica allorché, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente» (Cass. n. Sez. 5, Sentenza n. 6938 del 2013; n. 6940/2013; Cass. 11569/2006).Si è precisato, al riguardo, che l'art. 50 del medesimo D.Lgs., come sostituito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2, comma 1, lett. d, a far data dal primo aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l'omissione della denunzia, mentre l'art. 52 si riferisce al solo pagamento dell'imposta oltre il termine a tal fine stabilito dall'art. 37.

Poiché, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1 aprile 1998, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, la nuova disciplina sanzionatoria può essere utilmente invocata anche in riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla predetta data (Cass., sez. 5, 27840 del 2018).

L'art. 50 TUS, come novellato poi dal d.lgs. del 24/09/2015 n. 158 Articolo 28, a decorrere dal 10 gennaio 2016, accanto all'ipotesi già precedentemente contemplata di omissione della presentazione della dichiarazione di successione - cui la giurisprudenza ha equiparato la dichiarazione tardiva che trasmodi in vera e propria omissione, allorquando scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente - ha disciplinato l'ipotesi di dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, cui si applica una sanzione amministrativa inferiore «dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio». 3.1.Nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere illegittimo l'avviso in questione (notificato il 31 marzo 2016) relativamente alla irrogazione della sanzione di euro 11.528,21 con riguardo alla dichiarazione della successione presentata in data 26 febbraio 2016 dal contribuente quale coerede del de cuius [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui testamento veniva pubblicato il 5 dicembre 2014) atteso che non poteva farsi applicazione della fattispecie sanzionatoria prevista dall' art. 50 TUS, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015, trattandosi di fatti antecedenti al 10 gennaio 2016, e considerando, comunque, che "la dichiarazione di successione presentata tardivamente ma prima dell'accertamento erariale non poteva essere sanzionata" non trasmodando in una vera e propria omissione. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 6.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29740 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 226/03/20, depositata in data 21 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 239/02/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Siena di rigetto del ricorso proposto dal contribuente- limitatamente alle sanzioni- avverso l'avviso con il quale l'Ufficio aveva liquidato l'imposta di successione e irrogato la corrispondente sanzione ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 346/90 (TUS) per l'anno di imposta 2016; - la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che- premesso che in data 5 dicembre 2014 veniva pubblicato il testamento di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e il contribuente, nella sua qualità di coerede, presentava in data 26 febbraio 2016 la dichiarazione di successione - era illegittima l'irrogazione della sanzione di euro 11.258,00 per omessa presentazione della dichiarazione nel termine di dodici mesi dall'apertura della successione ex art. 31 TUS, in quanto la dichiarazione di successione presentata tardivamente ma prima dell'accertamento erariale non poteva essere sanzionata e, soltanto a far data dal 1° gennaio 2016, era stata prevista una specifica sanzione - inapplicabile, nella specie, avuto riguardo alla antecedente data di apertura del testamento - per l'ipotesi di ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione non superiore a trenta giorni; -il contribuente resiste con "memoria difensiva con costituzione in giudizio", . - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 50 del d.P.R. n. 346/90 (TUS), per avere la CTR ritenuto illegittima la sanzione irrogata per la presentazione tardiva della dichiarazione di successione in quanto inapplicabile alla fattispecie la novella dell'art. 50 TUS in forza del d.lgs. n. 158 del 2015, allorquando la dichiarazione tardiva dovesse essere equiparata a quella omessa, avendo il legislatore introdotto soltanto una fattispecie sanzionatoria attenuata nel caso di ritardo entro i 30 giorni, senza fare venire meno la sanzionabilità del ritardo superiore ai trenta giorni. 2. Il motivo è infondato. 3. Ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 346/1990 (TUS), nella versione vigente ratione temporis, «la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione». L'art. 50 del TUS, mentre nella versione ante 1998, sanzionava anche la tardiva presentazione della dichiarazione di successione, nella versione dal 1/4/98 (come modificata dal d.lgs. del 18/12/1997 n. 473 Articolo 2), non sanziona più specificamente la violazione dell'art. 31, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione la quale, come chiarito da questa Corte « come si evince dall'art. 33, comma 1, si verifica allorché, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente» (Cass. n. Sez. 5, Sentenza n. 6938 del 2013; n. 6940/2013; Cass. 11569/2006).Si è precisato, al riguardo, che l'art. 50 del medesimo D.Lgs., come sostituito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2, comma 1, lett. d, a far data dal primo aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l'omissione della denunzia, mentre l'art. 52 si riferisce al solo pagamento dell'imposta oltre il termine a tal fine stabilito dall'art. 37. Poiché, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1 aprile 1998, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, la nuova disciplina sanzionatoria può essere utilmente invocata anche in riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla predetta data (Cass., sez. 5, 27840 del 2018). L'art. 50 TUS, come novellato poi dal d.lgs. del 24/09/2015 n. 158 Articolo 28, a decorrere dal 10 gennaio 2016, accanto all'ipotesi già precedentemente contemplata di omissione della presentazione della dichiarazione di successione - cui la giurisprudenza ha equiparato la dichiarazione tardiva che trasmodi in vera e propria omissione, allorquando scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente - ha disciplinato l'ipotesi di dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, cui si applica una sanzione amministrativa inferiore «dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio». 3.1.Nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere illegittimo l'avviso in questione (notificato il 31 marzo 2016) relativamente alla irrogazione della sanzione di euro 11.528,21 con riguardo alla dichiarazione della successione presentata in data 26 febbraio 2016 dal contribuente quale coerede del de cuius [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui testamento veniva pubblicato il 5 dicembre 2014) atteso che non poteva farsi applicazione della fattispecie sanzionatoria prevista dall' art. 50 TUS, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015, trattandosi di fatti antecedenti al 10 gennaio 2016, e considerando, comunque, che "la dichiarazione di successione presentata tardivamente ma prima dell'accertamento erariale non poteva essere sanzionata" non trasmodando in una vera e propria omissione. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 6.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di leg
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