CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2022 il Tribunale di Salerno, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato del reato di concorso in tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi.2.1. Con un motivo (indicato come secondo, ma in realtà avente carattere preliminare) lamenta violazione di legge per motivazione apparente e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato. Assume che il quadro indiziario a carico dell'indagato era totalmente carente non essendo, in generale, emersi elementi idonei a comprovare che egli avesse effettuato pressioni sulla vittima al fine di ottenere la restituzione di un prestito usurario. 2.2. Con il "primo" motivo (come tale indicato nel corpo del ricorso), rileva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari risultando la motivazione, sul punto, basata su elementi del tutto apodittici e congetturali. Evidenzia che, in particolare, che i giudici del riesame non avevano motivato in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ed al concreto rischio di recidivanza. Con il terzo motivo,assume violazione dell'art. 628 comma 3 cod. pen. non essendo emersa prova della condotta minacciosa posta in essere da più soggetti, posto che il ricorrente, in occasione dell'occorso, era rimasto sullo scooter e la richiesta era stata formulata solamente dal fratello Paolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di ricorso afferenti l' asserita insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla condotta di tentata estorsione aggravata sono manifestamente infondati, richiedendo entrambi un differente apprezzamento di circostanze di mero fatto precluso in sede di legittimità; non si confrontano inoltre con la motivazione precisa e puntuale della ordinanza impugnata ed indugiano nella iterazione degli argomenti già prospettati al giudice della cautela e da questi motivatamente respinti. 2.1. In tema di apprezzamento della gravità indiziaria per i fatti emersi all'attenzione investigativa per effetto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, con il conforto di altro indiretto indizio dichiarativo e di ulteriore indice colloquiale-intercettivo - ove chiaro è il riferimento alla minaccia subita ad opera degli agenti per indurre il debitore di un pregresso rapporto illecito al sollecito adempimento - il Tribunale del riesame ha esplicitamente trattato e disatteso, con adeguata motivazione, gli argomenti "di merito" oggi riproposti con i motivi di ricorso, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Il Tribunale del riesame si è, poi, ampiamente occupato di esporre le ragioni che hanno indotto a ritenere affidabile, nel cronologico divenire, l'estorto ed attendibile quanto da costui riferito, facendo, peraltro, riferimento anche a dati esterni dichiarativi ed intercettivi di conforto.Né, sulla genuinità del narrato, la difesa ha offerto concreti argomenti di smentita, avendo invece solo prospettato (senza nulla allegare in proposito) come la condotta del ricorrente intendesse,in realtksolo favorire l'adempimento di una pregressa obbligazione naturale da debiti di gioco. L'argomento proposto all'attenzione del Tribunale (necessità di assolvere un debito di gioco pregresso) appare apertamente "immaginifico" e privo di ogni riscontro e come tale il Tribunale lo ha valutato, con motivazione congrua, che non appare censurabile in questa sede. E' stato, infatti, ben esplicitato, nel duplice contesto motivazionale conforme, che, al di là della generica ragione di credito, il ricorrente è stato concretamente rafforzato dal fratello (condotto a bordo dello scooter e presente alla minaccia portata per l'adempimento di una ragione comune ai due) nel portare la sua domanda estorsiva, così rafforzatamente percepita dalla vittima. 2.2. Del resto, la minaccia volta all'adempimento di obbligazione naturale (debito di gioco) costituirebbe comunque elemento capace di integrare il "tipo estorsione" (Sez. 2, n. 7972 del 31/01/2013, Rv. 254995 - 01); come pure la compresenza all'atto della minaccia integra pacificamente l'ontologia della aggravante ritenuta (Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916 - 01), perfino a prescindere dalla percezione avvertita dalla vittima. Peraltro sul punto (terzo motivo) la censura è da ritenere proposta per motivi non consentiti in quanto attiene alla valutazione di circostanze fattuali non adeguatamente dedotte in sede di riesame. 3. Congrua in fatto e corretta in diritto è la motivazione in punto di c.d. pericula libertatis, concretamente descritti, quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili, in riferimento alla natura sostanziale delle ragioni creditorie, alla biografia criminale dell'agente ed alle modalità apertamente intimidatorie dell'azione che lasciano ipotizzare una pervicacia non contenibile, se non con la misura detentiva a carattere impeditivo generale. 3.1. In tale prospettiva, neppure la motivazione che sorregge la scelta della misura detentiva (ancorché non inframuraria) offre il fianco alle generiche censure mosse con il motivo di ricorso, dacché la ravvisata necessità del presidio detentivo - quale misura impeditiva della libera circolazione a carattere generale - non necessita di ulteriori argomenti atti ad escludere la adeguatezza di misure meno afflittive, come invece esplicitamente richiesto in caso di applicazione della custodia in carcere dall'art. 275, comma 3, primo periodo. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 4.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C