CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 10079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23597-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3307/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23597 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- 23597/2020 [OSCURATO:PERSONA] GmbH già Goldbet sportwetten GmbH cl Agenzia delle dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] GmbH già Goldbet sportwetten GmbH ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009 che sulla base della sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittima la pretesa tributaria anche nei confronti del bookmaker "il quale, pur se privo di concessione, predispone gli strumenti organizzativi indispensabili per garantire quella raccolta assumendone il relativo rischio d'impresa", per cui ha ritenuto sussistere la responsabilità solidale anche per i periodi precedenti alla I. n. 220 del 2010 in considerazione della sua portata interpretativa. L'Agenzia delle dogane si costituisce con controricorso. 1. Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. (riportare a pag. 8). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.