CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 24255/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 28 novembre 2025 ex art. 599-bis cod. proc.pen. la Corte d’Appello di Catania rideterminava la pena inflitta all’imputataPutrino Irene in mesi sedici di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazioneal reato di rapina aggravata.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione dell’art. 129 cod.pen. e vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale avevasostanzialmente omesso di motivare in relazione alla eventuale sussistenza dicause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc, pen., affermando che “nonricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen. per ilproscioglimento dell’imputato”, in tal modo rendendo una motivazionemeramente apparente.3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Questa Sezione ha avuto modo di esprimere di recente il proprioorientamento (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 – 01),condiviso da questo Collegio, affermando che i limiti alla impugnabilità conricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, inesistente per taleistituto, bensì dall'ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia aimotivi di appello.Invero, una volta che la parte ha rinunciato a uno o più motivi, sul punto dirinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione dellacensura nel successivo grado di giudizio.I confini dell'impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa aisensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dallaformazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati,restando altrimenti proponibile l'impugnazione nei limiti generali previstidall'art. 606 cod. proc. pen.In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte, affermando unprincipio di diritto a mente del quale «il giudice di secondo grado, nell'accoglierela richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen nésull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle proveperché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivoproprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciatoai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto dirinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez.5,Sentenza n.15505 del 19/03/2018, Bresciani).Più di recente è stato affermato che «nel caso in cui il giudice di appello haraccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime nonpossono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questionerelativa ai motivi rinunciati. (Vedi: n. 103837 del 1992, Rv. 192113-01)» (Sez.3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).Da quanto esposto discende l'inammissibilità del motivo con il quale ci siduole della mancata motivazione in relazione ai presupposti per ilproscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., considerato che laricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quellirelativi al riconoscimento dell’attenuante di cui alla sentenza della CorteCostituzionale n. 86/2024 e al trattamento sanzionatorio, dalla stessaconcordato.Va evidenziato che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implicala rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sullequestioni coinvolte nei motivi rinunciati.4. In applicazione dei suddetti principi il ricorso in esame deve esseredichiarato inammissibile in quanto solleva questioni sulle quali si è oramaiformato il giudicato; la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Invirtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]