CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 26198/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21689/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 222, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 602/2019,depositata il 4/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la condanna dei convenuti, che avevano loro venduto un appartamento con garage di pertinenza, a risarcire i danni causati da un vizio presente nell’immobile. Gli attori hanno dedotto che, acquistato l’immobile il 12 dicembre 2006, avevano riscontrato il vizio (infiltrazioni d’acqua nel garage) dopo alcune abbondanti precipitazioni nel dicembre 2007. Con la sentenza n. 375/2015, il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda: ha ritenuto fondata l’eccezione dei convenuti di decadenza dalla garanzia per vizi, non avendo gli attori provato di avere denunciato il vizio nel termine di otto giorni dalla scoperta previsto dall’art. 1495 c.c. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 602/2019, la Corte d’appello di Brescia ha accolto il gravame e ha condannato Piccinelli e Barcella al pagamento di euro 12.767. Il Tribunale – ha osservato il giudice d’appello - non ha debitamente valorizzato le dichiarazioni confessorie rese dai venditori in sede di interrogatorio formale, che confermano quanto dedotto dagli attori, ossia che il vizio era stato “immediatamente” denunciato con una telefonata, denuncia poi ribadita con lettera del 4 febbraio 2008, così che è stato rispettato il termine di decadenza prescritto dall’art. 1495 c.c. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro connessi: 1. il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 183, 230, 244 c.p.c., 2733 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuto gli appellanti non decaduti dalla garanzia per vizi sulla base di una confessione” resa in sede di “interrogatorio formale su circostanze generiche, non ammissibili e più volte contestate”; 2. il secondo motivo contesta “violazione degli artt. 2733 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice d’appello omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ignorando l’interrogatorio formale dell’attore [OSCURATO:PERSONA], il quale confessava di avere denunciato il vizio dopo il 4 febbraio 2008; 3. il terzo motivo lamenta “violazione degli artt. 1491 e 2733 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice d’appello omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ignorando l’esistenza della consulenza tecnica di parte attrice nella quale è indicato” che gli attori conoscevano l’esistenza delle infiltrazioni sin dall’acquisto dell’immobile. I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo motivo, va sottolineato che i ricorrenti, nel lamentare l’ammissibilità del capitolo dell’interrogatorio formale perché generico, chiedono a questa Corte una valutazione ad essa preclusa. A prescindere dalla necessità –e v. al riguardo i rilievi del controricorso a pag. 8 – di contestare l’ammissibilità del mezzo di prova sia prima della sua ammissione che dopo che è stata assunta, secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c. (cfr. la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 16723/2020), in ogni caso “gli apprezzamenti sulla genericità, irrilevanza e influenza probatoria dell'interrogatorio, rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, sfuggono ove motivati – come nel caso in esame (v. le pagg. 5-6 della sentenza) – al sindacato di legittimità della Cassazione” (così Cass. n. 895/1970). Circa il secondo motivo di ricorso, va rilevato che la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che ha parlato di denuncia del 4 febbraio 2008, è dichiarazione non incompatibile con quanto ritenuto provato dalla Corte d’appello, ossia che prima della denuncia formale – pacificamente posta in essere con comunicazione scritta il 4 febbraio 2008 – vi sia stata una telefonata con la quale, nell’immediatezza del riscontro delle infiltrazioni, queste siano state rese note ai venditori, così che non sussiste il denunciato vizio, non trattandosi di mancata valutazione di una circostanza decisiva. Quanto alla mancata considerazione di quanto dichiarato dal consulente tecnico degli attori, va rimarcato che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – quanto dichiarato dal tecnico di parte non ha certamente valore confessorio (dovendo la confessione provenire dalla parte) e non ha perciò effetto vincolante per il giudice, potendo rivestire il mero valore di indizio soggetto al libero convincimento del giudice (si veda al riguardo Cass. n. 21827/2013). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del com