CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 43676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila; nell' ambito del procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la sentenza n.23553/2023, pronunziata da questa Corte all'udienza del 21 marzo 2023, sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte di appello di L'Aquila avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza della stessa città del 15 dicembre 2022, nell'ambito del procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA], con la quale questa Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. Considerato che, come emerge dal contenuto della predetta sentenza, per mero errore materiale — nella prima pagina è stata omessa, dopo "Repubblica Italiana", la frase "In nome del [OSCURATO:PERSONA]" e vi è l'indicazione "Ordinanza" in luogo di quella corretta di "Sentenza". Ritenuto che, pertanto, si deve procedere 'de plano', ai sensi degli artt.625- bis, comma 3, e 130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale della sentenza-documento nei termini appresso indicati. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza-documento n.23553/2023 del 21 marzo 2023, sul ricorso n.986/2023 di r.g., nel senso che, ove dopo le parole "REPUBBLICA ITALIANA", sia scritto "[OSCURATO:PERSONA]" e che in luogo della parola "ORDINANZA" sia scritto "SENTENZA". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 13 luglio 20