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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20300/2025

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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSimone Perelli che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del F oro di Brindisi,difensore di fiducia di Pinto, insiste per l’ accoglimento dei motivi del proprio ricorso,ai quali si riporta, e di quello del collega. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata , la Corte di a ppello di L ecce , parzialmente riformando la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, adottata a conclusione di un giudizio abbreviato, ha confermato le condanne di [OSCURATO:PERSONA] ─ per i reati ex artt. 4 1 6 - bis cod. pen. (capo 1), 81 , comma 2, 110, 416 bis.1 cod.pen. e 1, 2 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capo 11), 110 cod. pen., 416 bis.1 e 648 cod. pen. (capo 12), 110 e 416 bis.1 cod. pen. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (capo 31) ─ di [OSCURATO:PERSONA]─ per i reati ex artt. 416 - bis cod. pen. (capo 1), 81, comma 2, 416 bis .1 . 56 e 629 (capo 3), 81, comma 2, 110, 416 bis.1 cod. pen. ex lege 2 ottobre 1967 n. 895(capi 8, 12, 14 e 15), 110 e 416 bis.1 cod. pen. cod. pen., 73, comma 1 (capi 30 e 36 ) e comma 4 (capi 51 e 53 ) d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 ─ di [OSCURATO:PERSONA] ─ per il reato exartt. 81, comma 2, 110 e 416 bis.1 cod. pen. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (capo 33) ─ di [OSCURATO:PERSONA] ─ exartt. 61 n. 11-quater, 110, 582 585 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 4), 74, commi 2 e 4 d.P.R. n.309/1990 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 21), 61 n. 11-quater, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 416 bis .1 cod. pen (capi 22, 23 e 28) ─ e di [OSCURATO:PERSONA] ─ exartt. 110, 416 bis .1 cod. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895(capo 13), 110, 416 bis .1 cod. pen. 2, e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 , 23 comma 3, legge 1975 n. 110 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 16) e 110, 648, 416 bis.1 cod. pen. (capo 17).

Tuttavia,come concordato dalle parti, ha ridottole pene a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche concedendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti per Caponee equivalenti alle aggravanti per Pinto .

2. Con i ricors i presentat i da i loro difensor i gli imputati chiedono l’annullamento della sentenza.

2.1. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], conun unico composito motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nei termini che seguono.

Si assume che la sentenzadella Corte di appello non s i è limitata a integrare la motivazionedellasentenza di primo grado, ma l’ha sostanzialmente riformulata , per superare le eccezioni sollevate nell’atto di appello, senza, comunque giustificarel’affermazione dell e respo nsa b i lità del ricorrente.

Si osserva che ─ come già evidenziato nell’atto di appello ─ il Giudice d el primo grado aveva travisato l’ elemento di prova costituito dalle dich ia razioni eteroaccusatoriedel collaborante con l’Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], nelle quali sonoindicati i partecipi della organizzazione criminale ma [OSCURATO:PERSONA] non è menzionato(p. 9 del ricorso ) .

Si adduceche anche i contenuti delle conversazioni intercettate , sui quali la Corte d’appello ha inteso fondare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (p. 41 della sentenza), non consentono di concludere che il «Fabio» menzionato nelle conversazioni sia [OSCURATO:PERSONA].

Si argomenta che fallacemente la Corte di appello ha ritenuto che la detenzione illecita di sostanza stupefacente oggetto del capo 31) delle imputazioni, «anche ai fini della custodia della stessa, come si desume dalle conversazioni riportate in riferimento al capo 31)» costituisca prova della partecipazionealla associazione per delinquere ex art. 416 - bis cod. pen. (p. 53 della sentenza), oltretutto trascurando che, al momento della celebrazione del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] non era più imputato di partecipazione alla associazioneper delinquere ex art.74 d.p.r. n. 309/1990 oggetto del capo 2 1 ), concorrentecon quella oggetto del capo 1), né dei reati di detenzione di armi da guerra oggetto dei capi 14) e 15).

Si rimarca che la Corte di appello ha ritenuto di superare le valutazioni ─ incentrate sulla scarsa fiducia di cui [OSCURATO:PERSONA] godeva da parte di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] ─ che condussero il Giudice perle indaginipreliminari a rigettare la richiesta di misura caut e lare relativamente al reato oggetto del capo 21 ) adducendo, con una valutazione meramente congetturale, che in realtà tale sfiducia riguardava soltanto le sue capacità nel confezionare la sostanza stupefacente.

Si aggiunge che neanche dal riconoscimento della responsabilitàper i reati, riguardanti armi, oggetto dei capi 11) e12), può desumersi la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere oggetto del capo 1) :infatti, dai contenutidelle conversazioni intercettate (p. 16 - 20 del ricorso) non può trarsi che egli abbia svolto attività illecite, anche perché le stesse per la loro scarsa comprensibilità(sononumerosi gli “incomprensibili ” presenti nelle trascrizioni) non sono utilizzabili, comegià eccepito al Giudice per le indagini preliminari.

Si considera che l’assunto della Corte di appello secondo cui dalle conversazione intercettate con il captatore istallato sul cellulare di Capone si desumerebbeche [OSCURATO:PERSONA] custodì armi a casa sua non è fondato su sufficient i elementi, come non è quello concernente la r e spo ns abi li tà di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione illecita di droga oggetto del capo 31) , perché che il ricorrente si identifichicon uno dei conversanti non può ritersi provato dal solo fatto che non vi siano altri imputati con il nome «Fabio».

Si conclude che, in ogni caso, le condotte (peraltroinfondatamente) ascritte a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero di per sé riconducili a una consapevole partecipazione alla associazioneper delinquere ex art. 416 - bis cod. pen . descritta nel capo 1), né loè l’invio di 50 euro a [OSCURATO:PERSONA], nipote del ricorrente, mentre era detenuto per reati comuni.

2.2. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deducono erronea qualificazione giuridicadelle condotte oggetto dei capi 30), 36), 51) e 53) del le imputazioni e illegalità della pena comminata al ricorrente.

Si osserva che ─ nel rideterminarela pena così come concordata dalle parti ─ la Cortedi appello, pur valutando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti «in considerazione del positivo comportamento processuale» e, quindi, per ragioni strettamentesoggettive, si è limitata a ridurre la pena soltanto per ilreato più grave (capo 1) e, per altro verso, non ha precisato la misuradegli aumenti di pena inflitti per la continuazione con i reati satellite (capi3, 8, 11, 12, 14 15, 30, 36, 51 e 53) .

Si adduceche l 'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova exart. 587, comma1, cod. proc. pen., anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato.

2.3. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione dell’art. 271 cod. proc pen. e vizio dellamotivazione relativamente alle utilizzazione del le conversazioni ambientaliintercettate con il decreto n. 1042/19 nel periodo dal 26/08/2019 al 15/09/2019 e con ildecreto n. 1464/2018 R.I.

Si assumeche il decreto del 21/08/2019 con il quale il Giudice per le indagini preliminariautorizzò la proroga del le intercettazioni riguardò esclusivamente le intercettazionidi conversazioni e comunicazioni telefoniche , ma non anche quelle ambientali.

Si osserva che sulla relativa eccezione si è pronunziatala sentenza di primo grado,ma non si è pronunciata quella della Corte di appello che si è limitata riassumerela questione (p. 18 della sentenza impugnata ).

2.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] articolato in due motivi

2.4.1. Con il primo motivo, dopo avere richiamato i principi normativi e i precedenti della giurisprudenza circa la deducibilità di vizi della sentenza relativa alla determinazione della pena nel caso di concordato in appello, evidenzia l’assenza di motivazione circa il disconoscimento della fattispecie ex artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. n.309/1990.

2.4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostante aggravante si rimarca che nella sentenza impugnata (p.37) è specificatoche nella sentenza di primo grado è, stata applicata la recidiva mentre così non risulta essere stato.

2.5. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si de du co n o violazione dell’art. 271 cod. proc pen. e vizio della motivazione relativamente alle utilizzazione del le conversazioni ambientaliintercettate con il decreto n. 1042/19 R.I. nel periodo dal 26/08/2019 al 15/09/2019 Si assume che il decreto del 21/08/2019 con il quale il Giudice per le indagini preliminari autorizzò la proroga delle intercettazioni riguardò esclusivamente le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, ma non anche quelle ambientali.

Si osserva che sulla relativa eccezione la sentenza di primo grado si è pronunciata, ma erroneamente assumendo che, il Giudice per le indagini preliminari nel menzionare il cellulare Samsung con il codice IMEI, monitorato con decreto 1041/2019 R.I. avrebbe richiamato per intero la prima autorizzazione anche nella parte che comprendeva l’autorizzazione alla captazione ambientale.

Si rileva che sulla eccezione non si è pronunciata la sentenza della Corte di appello, che si è limitata riassumere la questione (p. 18 della sentenza impugnata).

Si adduce che la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata, come si desume da quanto affermato a p. 39 della ordinanza di custodia cautelare, esclusivamente dai contenuti delle già menzionate intercettazioni, pur essendo queste inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ribadisce le argomentazioni già espresse a sostegno dell’atto di appello richiamate nella sentenza impugnata (p. 3-6).

1.1. La Corte di appelloha adeguatamente argomentato (p. 38 ss.) che per i reati in relazioneai quali il Tribunale per i l riesame aveva escluso la sussistenza di gravi indizidi colpevolezza il Pubblico ministero non ha es ercita to l ’ azione penale , sicchétale circostanza «non assume pa rtic olare rilievo n e l presente giudizio ».

1.2. Per quanto riguarda l’ identificazione di [OSCURATO:PERSONA] con il «Fabio» , che è menzionato nelle conversazioni intercettate e che in alcune di queste è anche interlocutore (sicché ne è stata ascoltata la voce),deve ribadirsi che in tema di intercettazioni telefoniche, quando è contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze ─ quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche ─che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265; Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900 -01 Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259478).

Nel caso in esame la Corte di appello (p. 39-40) non si è limitata a rilevare che non vi sono altri coimputaticon il nome «Fabio», ma ha considerato (p. 39) che, come risulta dalla scheda di identificazione allegata all’informativa della Polizia giudiziaria, la voce di [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta con certezza dagli operanti;inoltre egli è stato riconosciuto fra i soggetti ripresi dalle telecamera installata nella sala-giochi in cui si incontravano gli imputati e,in particolare, la sua foto è stata scattata in occasione dell’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concomitanza delle intercettazioni.

Inoltre, la Corte ha puntualmente aggiunto che, per sua parte, la difesa non ha allegato elementi di valutazione di segno contrario (come, per esempio, l’assenza di [OSCURATO:PERSONA] dl territorio di Lecce in quel periodo..).

1.3. Per quanto rig ua rda la non utilizzabilità , a causa del la loro incomprensibilità, delleconversazioni intercettate , la Corte di appello ha ritenuto diintegrare (p. 41 ss.) l a motivazione del la sentenza di primo grado .

La mancanza di motivazione della sentenza appellata non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiararne la nullità e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, sicché benpuò il giudice di appello, con i suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio(Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287505; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Rv. 246227) Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, se il giudice d’appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e riferendosi ai passaggi logic i della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906).

Né il giudice di appello che, investito di pieni poteri cognitivi e decisori, integri la motivazione mancante della sentenza di primo grado, viola il principio del doppio grado di giurisdizione di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, perchéle modalità di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto con il ricorso per cassazion e (Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Rv. 262397).

Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha evidenziato che le conversazioni menzionate nell’atto di appello non solo le sole utilizzabili e ha elencato (p. 42) quelle indicate nella ordinanza cautelare , nonchè nel verbale di perquisizione e sequestro del 25/09/2019 .

Sulla scorta dei contenuti di tali conversazioni , ha ricostruito , in termini analiticie circostanziati: la trattativa e gli incontri finalizzati all’ acquisto del le armi (poi rinvenute e sequestrate il 25/09/2019) e l’ inserirsi di [OSCURATO:PERSONA] nella conversazionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche nei momenti in cui si pensava di provare le armi o di modificarle, decidendo poi si soprassedere per il sopraggiungere di un’autovettura con i lampeggianti (p. 42-43); il prelievo(13/09/2019) di un’arma dal luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] l’aveva collocata (p. 44).

Da questi elementi di valutazione, la Corte, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza,ha desunto la funzione di vigilanza e vedetta svolta daBriganti (p. 44).

Inoltre, correttamente la Corte di appello ha osservato che la “inutilizzabilità” delle intercettazioni alla quale si riferisce la difesa del ricorrente non è riconducibile a una delle fattispecie ex art. 271 cod. proc pen. , ma va intesa, semmai, come attitudine dimostrativadelle intercettazioni e ha rimarcato che sol o alcune p arti delleconversazioni son o indicate come incomprensibili , mentre i contenuti del le altre parti risultano comprensibili e consentono, con una lettura coordinata e complessiva dei dati, una coerente ricostruzione della vicenda(p. 45).

Su queste basi, senza incorre in manifeste illogicità, ha ravvisato la prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai reati di ricezione, acquisto, detenzione e porto di armi e di ricettazione dellestesse oggetto dei capi oggetto dei capi 11) e 12) delle imputazioni (p. 45-46).

1.4. Per quanto riguarda la prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazioneper delinquere ex art. 416 - bis cod. per . oggetto del capo 1, la Co rte di appello ha osservato che, come correttamente rilevato dall’appellante, il collaborante Montedoro non ha menzionato [OSCURATO:PERSONA] fra i partecip i del la associazione (ma suo fratello [OSCURATO:PERSONA], detto “Maurizio”, capo d ella associazione), e che, tuttavia, glialtri dati acq uisiti offrono sufficiente prova della responsabilità del ricorrente (p. 49).

Al riguardo h a ind ic ato, in term i ni analitici e circostanziati, diversi elementi di valutazione così riassumibili: la fiducia che [OSCURATO:PERSONA], dirigentedella associazione, ha mostratodi riporre fiducia in lui i n occasione della commissionedei reati concernetti le armi (capi 11 e 12) ; la circostanza che, in presenza del ricorrente nelleconversazioni si parlò anche di presidiare la zona di influenza delgruppo criminale con persone armate a tutti gli ingressi (p. 49); il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in cui [OSCURATO:PERSONA] decise di utilizzare le armi, custodite da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del rivale Cafiero, coinvolgendoBriganti nella programmazionedell’azione intimidatoria (p. 50 - 51); l’invio di 50 euro a [OSCURATO:PERSONA], detenuto per reati comuni, non di iniziativadel ricorrente ma su invito di [OSCURATO:PERSONA](p. 52); i contenuti delle conversazioni intercettate dai quali si trae la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a collaborare con il gruppo criminale anche in relazione allo spaccio di sostanze stupefacenti (p. 53), nell’ambito del quale la sfiducia espressa nei suoi confronti ha riguardato soltanto il timore che egli si appropriasse di piccole quantità di sostanza in occasione del confezionamento ( eventualità peraltro benevolmente considerata dai correi in considerazione delfatto che [OSCURATO:PERSONA] è il fratello di uno dei capi del gruppo, p. 54); i rapportidi [OSCURATO:PERSONA] con altri partecipi del gruppo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e il suo ubbidire alle direttivedi Zecca mentre suo fratello [OSCURATO:PERSONA] eradetenuto (p. 55).

1.5. Il ricorso in esame no n si confro nta con l’insieme degli elementi di valutazioneche la Corte di appello, senza incorrere in manifeste illogicità, ha posto a base della sentenza impugnata e, pertanto, risulta inammissibile.

2. Per quanto riguarda i ricorsi diGreco Nicolò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati nel primo grado di giudizioi quali, rinunciando ai motivi diversi da quelli attinti alle sanzioni, hanno formulatorichieste di concordato ex art. 599 - bis cod. proc. pen., munite del consenso del Procuratore generale e concordemente precisate dalle parti nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si rilevache la Corte di appello ha sviluppato una compiuta disamina delle proposte,richiamandone contenuti (p. 29- 33) e valutandole alla luce dei principi normativienucleati dalla giurisprduenza della Corte di cassazione (p. 33-38).

2.1. Alla valutazione dei singoli ricorsiva premesso, in termini generali , che sono ammissibili imotivi del ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen., relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili i motivi relativi a motivi già rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano risolti nella illegalità della sanzione inflitta, intesa come pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge(Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019).

Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione, contro la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello exart. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, perchél'accordo delle parti circa i punti concordati implica la rinuncia a sollevarenel successivo giudizio di legittimità ogni diversa questione, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegalee questo principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599 - bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).

2.2. Sulla base di quanto precede, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché le argomentazioni che sviluppa non prospettano profili di illegalità della pena,ma concernono questioni relative alla utilizzabilità di alcune delleintercettazioni valorizzate per la prova.

Al riguardo, deve ribadirsi che quando le parti hanno, ex art.599, comma 4, cod. proc. pen., concordato sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, il giudice dell'appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili di ufficio e inutilizzabilità di elementi di prova,posto che i motivi con i quali esse sono state dedotte sono stati espressamente oggetto di rinuncia delle parti e, quindi, non essendogli più devoluti, non possono formare oggetto della suadecisione (Sez. 1, n. 16965 del 29/01/2003, Rv. 22424; Sez. 1, n. 20967 del 26/02/2009, Rv. 243546).

2.3. Sulla base di quanto precede, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibileperché reitera motivi ai quali il ricorrente ha rinunciato nel giudizio di appello e, per altro verso, contiene doglianze generiche.

Il primo motivo, infatti,riguarda il disconoscimento della fattispecie ex artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. n.309/1990, vale a dire una questione di qualificazione giuridica del fatto.

Per quanto riguarda il second o motivo si rileva che il motiv o di appello concernente l’esclusionedellarecidiva deve ritenersi implicitamente rinunciato con la richiesta di concordato presentata da Pinto nel la quale si c hiede i l riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all’ulterioreaggravante e in questi termini la richiesta è accolta nella motivazione della sentenza impugnata (p. 32) come anche nel suo dispositivo , in cui le circostanze att enuanti generiche, son riconosciute « equivalenti rispetto alle aggravantidiverse da quella e x art. 416 bis 1 c.p.» .

2.4. Sulla base di quanto precede,il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le stesse ragioniprima espresse con riferimento al la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sub 2.2.

3. Invece, risulta fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

È ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34,comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi(Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Rv. 286464).

Nel caso in esame, per Capone la riduzione di un terzo della penaex art. 442, comma 2, cod. proc pen. è stata operata solo per il reato-base più grave e non anche ─ come è necessario ─per i reati satellite posti in continuazione , per i quali sono stati riproposti gli aumenti di pena come già indicati dal giudice di primo grado (p. 75 della sentenzadi primo grado e p. 35 della sentenza di secondo grado).

Pertanto,la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della pena.

4. Dalla inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deriva, exart. 616 cod. proc pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSimone Perelli che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del F oro di Brindisi,difensore di fiducia di Pinto, insiste per l’ accoglimento dei motivi del proprio ricorso,ai quali si riporta, e di quello del collega. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata , la Corte di a ppello di L ecce , parzialmente riformando la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, adottata a conclusione di un giudizio abbreviato, ha confermato le condanne di [OSCURATO:PERSONA] ─ per i reati ex artt. 4 1 6 - bis cod. pen. (capo 1), 81 , comma 2, 110, 416 bis.1 cod.pen. e 1, 2 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capo 11), 110 cod. pen., 416 bis.1 e 648 cod. pen. (capo 12), 110 e 416 bis.1 cod. pen. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (capo 31) ─ di [OSCURATO:PERSONA]─ per i reati ex artt. 416 - bis cod. pen. (capo 1), 81, comma 2, 416 bis .1 . 56 e 629 (capo 3), 81, comma 2, 110, 416 bis.1 cod. pen. ex lege 2 ottobre 1967 n. 895(capi 8, 12, 14 e 15), 110 e 416 bis.1 cod. pen. cod. pen., 73, comma 1 (capi 30 e 36 ) e comma 4 (capi 51 e 53 ) d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 ─ di [OSCURATO:PERSONA] ─ per il reato exartt. 81, comma 2, 110 e 416 bis.1 cod. pen. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (capo 33) ─ di [OSCURATO:PERSONA] ─ exartt. 61 n. 11-quater, 110, 582 585 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 4), 74, commi 2 e 4 d.P.R. n.309/1990 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 21), 61 n. 11-quater, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 416 bis .1 cod. pen (capi 22, 23 e 28) ─ e di [OSCURATO:PERSONA] ─ exartt. 110, 416 bis .1 cod. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895(capo 13), 110, 416 bis .1 cod. pen. 2, e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 , 23 comma 3, legge 1975 n. 110 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 16) e 110, 648, 416 bis.1 cod. pen. (capo 17). Tuttavia,come concordato dalle parti, ha ridottole pene a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche concedendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti per Caponee equivalenti alle aggravanti per Pinto . 2. Con i ricors i presentat i da i loro difensor i gli imputati chiedono l’annullamento della sentenza. 2.1. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], conun unico composito motivo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nei termini che seguono. Si assume che la sentenzadella Corte di appello non s i è limitata a integrare la motivazionedellasentenza di primo grado, ma l’ha sostanzialmente riformulata , per superare le eccezioni sollevate nell’atto di appello, senza, comunque giustificarel’affermazione dell e respo nsa b i lità del ricorrente. Si osserva che ─ come già evidenziato nell’atto di appello ─ il Giudice d el primo grado aveva travisato l’ elemento di prova costituito dalle dich ia razioni eteroaccusatoriedel collaborante con l’Autorità giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], nelle quali sonoindicati i partecipi della organizzazione criminale ma [OSCURATO:PERSONA] non è menzionato(p. 9 del ricorso ) . Si adduceche anche i contenuti delle conversazioni intercettate , sui quali la Corte d’appello ha inteso fondare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (p. 41 della sentenza), non consentono di concludere che il «Fabio» menzionato nelle conversazioni sia [OSCURATO:PERSONA]. Si argomenta che fallacemente la Corte di appello ha ritenuto che la detenzione illecita di sostanza stupefacente oggetto del capo 31) delle imputazioni, «anche ai fini della custodia della stessa, come si desume dalle conversazioni riportate in riferimento al capo 31)» costituisca prova della partecipazionealla associazione per delinquere ex art. 416 - bis cod. pen. (p. 53 della sentenza), oltretutto trascurando che, al momento della celebrazione del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] non era più imputato di partecipazione alla associazioneper delinquere ex art.74 d.p.r. n. 309/1990 oggetto del capo 2 1 ), concorrentecon quella oggetto del capo 1), né dei reati di detenzione di armi da guerra oggetto dei capi 14) e 15). Si rimarca che la Corte di appello ha ritenuto di superare le valutazioni ─ incentrate sulla scarsa fiducia di cui [OSCURATO:PERSONA] godeva da parte di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] ─ che condussero il Giudice perle indaginipreliminari a rigettare la richiesta di misura caut e lare relativamente al reato oggetto del capo 21 ) adducendo, con una valutazione meramente congetturale, che in realtà tale sfiducia riguardava soltanto le sue capacità nel confezionare la sostanza stupefacente. Si aggiunge che neanche dal riconoscimento della responsabilitàper i reati, riguardanti armi, oggetto dei capi 11) e12), può desumersi la partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere oggetto del capo 1) :infatti, dai contenutidelle conversazioni intercettate (p. 16 - 20 del ricorso) non può trarsi che egli abbia svolto attività illecite, anche perché le stesse per la loro scarsa comprensibilità(sononumerosi gli “incomprensibili ” presenti nelle trascrizioni) non sono utilizzabili, comegià eccepito al Giudice per le indagini preliminari. Si considera che l’assunto della Corte di appello secondo cui dalle conversazione intercettate con il captatore istallato sul cellulare di Capone si desumerebbeche [OSCURATO:PERSONA] custodì armi a casa sua non è fondato su sufficient i elementi, come non è quello concernente la r e spo ns abi li tà di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione illecita di droga oggetto del capo 31) , perché che il ricorrente si identifichicon uno dei conversanti non può ritersi provato dal solo fatto che non vi siano altri imputati con il nome «Fabio». Si conclude che, in ogni caso, le condotte (peraltroinfondatamente) ascritte a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero di per sé riconducili a una consapevole partecipazione alla associazioneper delinquere ex art. 416 - bis cod. pen . descritta nel capo 1), né loè l’invio di 50 euro a [OSCURATO:PERSONA], nipote del ricorrente, mentre era detenuto per reati comuni. 2.2. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deducono erronea qualificazione giuridicadelle condotte oggetto dei capi 30), 36), 51) e 53) del le imputazioni e illegalità della pena comminata al ricorrente. Si osserva che ─ nel rideterminarela pena così come concordata dalle parti ─ la Cortedi appello, pur valutando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti «in considerazione del positivo comportamento processuale» e, quindi, per ragioni strettamentesoggettive, si è limitata a ridurre la pena soltanto per ilreato più grave (capo 1) e, per altro verso, non ha precisato la misuradegli aumenti di pena inflitti per la continuazione con i reati satellite (capi3, 8, 11, 12, 14 15, 30, 36, 51 e 53) . Si adduceche l 'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova exart. 587, comma1, cod. proc. pen., anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. 2.3. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione dell’art. 271 cod. proc pen. e vizio dellamotivazione relativamente alle utilizzazione del le conversazioni ambientaliintercettate con il decreto n. 1042/19 nel periodo dal 26/08/2019 al 15/09/2019 e con ildecreto n. 1464/2018 R.I. Si assumeche il decreto del 21/08/2019 con il quale il Giudice per le indagini preliminariautorizzò la proroga del le intercettazioni riguardò esclusivamente le intercettazionidi conversazioni e comunicazioni telefoniche , ma non anche quelle ambientali. Si osserva che sulla relativa eccezione si è pronunziatala sentenza di primo grado,ma non si è pronunciata quella della Corte di appello che si è limitata riassumerela questione (p. 18 della sentenza impugnata ). 2.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] articolato in due motivi 2.4.1. Con il primo motivo, dopo avere richiamato i principi normativi e i precedenti della giurisprudenza circa la deducibilità di vizi della sentenza relativa alla determinazione della pena nel caso di concordato in appello, evidenzia l’assenza di motivazione circa il disconoscimento della fattispecie ex artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. n.309/1990. 2.4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostante aggravante si rimarca che nella sentenza impugnata (p.37) è specificatoche nella sentenza di primo grado è, stata applicata la recidiva mentre così non risulta essere stato. 2.5. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si de du co n o violazione dell’art. 271 cod. proc pen. e vizio della motivazione relativamente alle utilizzazione del le conversazioni ambientaliintercettate con il decreto n. 1042/19 R.I. nel periodo dal 26/08/2019 al 15/09/2019 Si assume che il decreto del 21/08/2019 con il quale il Giudice per le indagini preliminari autorizzò la proroga delle intercettazioni riguardò esclusivamente le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, ma non anche quelle ambientali. Si osserva che sulla relativa eccezione la sentenza di primo grado si è pronunciata, ma erroneamente assumendo che, il Giudice per le indagini preliminari nel menzionare il cellulare Samsung con il codice IMEI, monitorato con decreto 1041/2019 R.I. avrebbe richiamato per intero la prima autorizzazione anche nella parte che comprendeva l’autorizzazione alla captazione ambientale. Si rileva che sulla eccezione non si è pronunciata la sentenza della Corte di appello, che si è limitata riassumere la questione (p. 18 della sentenza impugnata). Si adduce che la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata ricavata, come si desume da quanto affermato a p. 39 della ordinanza di custodia cautelare, esclusivamente dai contenuti delle già menzionate intercettazioni, pur essendo queste inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ribadisce le argomentazioni già espresse a sostegno dell’atto di appello richiamate nella sentenza impugnata (p. 3-6). 1.1. La Corte di appelloha adeguatamente argomentato (p. 38 ss.) che per i reati in relazioneai quali il Tribunale per i l riesame aveva escluso la sussistenza di gravi indizidi colpevolezza il Pubblico ministero non ha es ercita to l ’ azione penale , sicchétale circostanza «non assume pa rtic olare rilievo n e l presente giudizio ». 1.2. Per quanto riguarda l’ identificazione di [OSCURATO:PERSONA] con il «Fabio» , che è menzionato nelle conversazioni intercettate e che in alcune di queste è anche interlocutore (sicché ne è stata ascoltata la voce),deve ribadirsi che in tema di intercettazioni telefoniche, quando è contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze ─ quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche ─che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265; Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900 -01 Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259478). Nel caso in esame la Corte di appello (p. 39-40) non si è limitata a rilevare che non vi sono altri coimputaticon il nome «Fabio», ma ha considerato (p. 39) che, come risulta dalla scheda di identificazione allegata all’informativa della Polizia giudiziaria, la voce di [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta con certezza dagli operanti;inoltre egli è stato riconosciuto fra i soggetti ripresi dalle telecamera installata nella sala-giochi in cui si incontravano gli imputati e,in particolare, la sua foto è stata scattata in occasione dell’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concomitanza delle intercettazioni. Inoltre, la Corte ha puntualmente aggiunto che, per sua parte, la difesa non ha allegato elementi di valutazione di segno contrario (come, per esempio, l’assenza di [OSCURATO:PERSONA] dl territorio di Lecce in quel periodo..). 1.3. Per quanto rig ua rda la non utilizzabilità , a causa del la loro incomprensibilità, delleconversazioni intercettate , la Corte di appello ha ritenuto diintegrare (p. 41 ss.) l a motivazione del la sentenza di primo grado . La mancanza di motivazione della sentenza appellata non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiararne la nullità e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, sicché benpuò il giudice di appello, con i suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio(Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv. 287505; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Rv. 246227) Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, se il giudice d’appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e riferendosi ai passaggi logic i della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906). Né il giudice di appello che, investito di pieni poteri cognitivi e decisori, integri la motivazione mancante della sentenza di primo grado, viola il principio del doppio grado di giurisdizione di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, perchéle modalità di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto con il ricorso per cassazion e (Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Rv. 262397). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha evidenziato che le conversazioni menzionate nell’atto di appello non solo le sole utilizzabili e ha elencato (p. 42) quelle indicate nella ordinanza cautelare , nonchè nel verbale di perquisizione e sequestro del 25/09/2019 . Sulla scorta dei contenuti di tali conversazioni , ha ricostruito , in termini analiticie circostanziati: la trattativa e gli incontri finalizzati all’ acquisto del le armi (poi rinvenute e sequestrate il 25/09/2019) e l’ inserirsi di [OSCURATO:PERSONA] nella conversazionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche nei momenti in cui si pensava di provare le armi o di modificarle, decidendo poi si soprassedere per il sopraggiungere di un’autovettura con i lampeggianti (p. 42-43); il prelievo(13/09/2019) di un’arma dal luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] l’aveva collocata (p. 44). Da questi elementi di valutazione, la Corte, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza,ha desunto la funzione di vigilanza e vedetta svolta daBriganti (p. 44). Inoltre, correttamente la Corte di appello ha osservato che la “inutilizzabilità” delle intercettazioni alla quale si riferisce la difesa del ricorrente non è riconducibile a una delle fattispecie ex art. 271 cod. proc pen. , ma va intesa, semmai, come attitudine dimostrativadelle intercettazioni e ha rimarcato che sol o alcune p arti delleconversazioni son o indicate come incomprensibili , mentre i contenuti del le altre parti risultano comprensibili e consentono, con una lettura coordinata e complessiva dei dati, una coerente ricostruzione della vicenda(p. 45). Su queste basi, senza incorre in manifeste illogicità, ha ravvisato la prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai reati di ricezione, acquisto, detenzione e porto di armi e di ricettazione dellestesse oggetto dei capi oggetto dei capi 11) e 12) delle imputazioni (p. 45-46). 1.4. Per quanto riguarda la prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazioneper delinquere ex art. 416 - bis cod. per . oggetto del capo 1, la Co rte di appello ha osservato che, come correttamente rilevato dall’appellante, il collaborante Montedoro non ha menzionato [OSCURATO:PERSONA] fra i partecip i del la associazione (ma suo fratello [OSCURATO:PERSONA], detto “Maurizio”, capo d ella associazione), e che, tuttavia, glialtri dati acq uisiti offrono sufficiente prova della responsabilità del ricorrente (p. 49). Al riguardo h a ind ic ato, in term i ni analitici e circostanziati, diversi elementi di valutazione così riassumibili: la fiducia che [OSCURATO:PERSONA], dirigentedella associazione, ha mostratodi riporre fiducia in lui i n occasione della commissionedei reati concernetti le armi (capi 11 e 12) ; la circostanza che, in presenza del ricorrente nelleconversazioni si parlò anche di presidiare la zona di influenza delgruppo criminale con persone armate a tutti gli ingressi (p. 49); il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in cui [OSCURATO:PERSONA] decise di utilizzare le armi, custodite da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del rivale Cafiero, coinvolgendoBriganti nella programmazionedell’azione intimidatoria (p. 50 - 51); l’invio di 50 euro a [OSCURATO:PERSONA], detenuto per reati comuni, non di iniziativadel ricorrente ma su invito di [OSCURATO:PERSONA](p. 52); i contenuti delle conversazioni intercettate dai quali si trae la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a collaborare con il gruppo criminale anche in relazione allo spaccio di sostanze stupefacenti (p. 53), nell’ambito del quale la sfiducia espressa nei suoi confronti ha riguardato soltanto il timore che egli si appropriasse di piccole quantità di sostanza in occasione del confezionamento ( eventualità peraltro benevolmente considerata dai correi in considerazione delfatto che [OSCURATO:PERSONA] è il fratello di uno dei capi del gruppo, p. 54); i rapportidi [OSCURATO:PERSONA] con altri partecipi del gruppo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e il suo ubbidire alle direttivedi Zecca mentre suo fratello [OSCURATO:PERSONA] eradetenuto (p. 55). 1.5. Il ricorso in esame no n si confro nta con l’insieme degli elementi di valutazioneche la Corte di appello, senza incorrere in manifeste illogicità, ha posto a base della sentenza impugnata e, pertanto, risulta inammissibile. 2. Per quanto riguarda i ricorsi diGreco Nicolò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati nel primo grado di giudizioi quali, rinunciando ai motivi diversi da quelli attinti alle sanzioni, hanno formulatorichieste di concordato ex art. 599 - bis cod. proc. pen., munite del consenso del Procuratore generale e concordemente precisate dalle parti nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si rilevache la Corte di appello ha sviluppato una compiuta disamina delle proposte,richiamandone contenuti (p. 29- 33) e valutandole alla luce dei principi normativienucleati dalla giurisprduenza della Corte di cassazione (p. 33-38). 2.1. Alla valutazione dei singoli ricorsiva premesso, in termini generali , che sono ammissibili imotivi del ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen., relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili i motivi relativi a motivi già rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano risolti nella illegalità della sanzione inflitta, intesa come pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge(Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019). Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione, contro la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello exart. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, perchél'accordo delle parti circa i punti concordati implica la rinuncia a sollevarenel successivo giudizio di legittimità ogni diversa questione, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegalee questo principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599 - bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196). 2.2. Sulla base di quanto precede, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché le argomentazioni che sviluppa non prospettano profili di illegalità della pena,ma concernono questioni relative alla utilizzabilità di alcune delleintercettazioni valorizzate per la prova. Al riguardo, deve ribadirsi che quando le parti hanno, ex art.599, comma 4, cod. proc. pen., concordato sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, il giudice dell'appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili di ufficio e inutilizzabilità di elementi di prova,posto che i motivi con i quali esse sono state dedotte sono stati espressamente oggetto di rinuncia delle parti e, quindi, non essendogli più devoluti, non possono formare oggetto della suadecisione (Sez. 1, n. 16965 del 29/01/2003, Rv. 22424; Sez. 1, n. 20967 del 26/02/2009, Rv. 243546). 2.3. Sulla base di quanto precede, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibileperché reitera motivi ai quali il ricorrente ha rinunciato nel giudizio di appello e, per altro verso, contiene doglianze generiche. Il primo motivo, infatti,riguarda il disconoscimento della fattispecie ex artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. n.309/1990, vale a dire una questione di qualificazione giuridica del fatto. Per quanto riguarda il second o motivo si rileva che il motiv o di appello concernente l’esclusionedellarecidiva deve ritenersi implicitamente rinunciato con la richiesta di concordato presentata da Pinto nel la quale si c hiede i l riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all’ulterioreaggravante e in questi termini la richiesta è accolta nella motivazione della sentenza impugnata (p. 32) come anche nel suo dispositivo , in cui le circostanze att enuanti generiche, son riconosciute « equivalenti rispetto alle aggravantidiverse da quella e x art. 416 bis 1 c.p.» . 2.4. Sulla base di quanto precede,il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le stesse ragioniprima espresse con riferimento al la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sub 2.2. 3. Invece, risulta fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. È ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34,comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi(Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, Rv. 286464). Nel caso in esame, per Capone la riduzione di un terzo della penaex art. 442, comma 2, cod. proc pen. è stata operata solo per il reato-base più grave e non anche ─ come è necessario ─per i reati satellite posti in continuazione , per i quali sono stati riproposti gli aumenti di pena come già indicati dal giudice di primo grado (p. 75 della sentenzadi primo grado e p. 35 della sentenza di secondo grado). Pertanto,la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della pena. 4. Dalla inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deriva, exart. 616 cod. proc pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 20300/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris