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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30115/2026

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l Tribunale di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, in funzionedi giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di continuazione tra reatigiudicati con sei sentenze definitive emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AngeloRandazzoi.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a quattro motivi (violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. – primo motivo; vizio di motivazione - secondomotivo; vizio di motivazione e violazione di legge in punto di valutazione deiprecedenti penali – terzo motivo; travisamento del concetto di eterogeneità deireati – quarto motivo) è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che il primo motivo è generico, gli altri sono costituiti damere doglianze in punto di fatto e mirano ad ottenere una rivalutazione dellerisultanze già vagliate dall’ordinanza censurata, operazione non consentita nellapresente sede, nonché tutti sono manifestamente infondati perché il lamentatodifetto di motivazione non si ravvisa nella lettura del provvedimento impugnato.Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino,comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).[OSCURATO:PERSONA], altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).[OSCURATO:PERSONA], invero, che detti indici sono stati esclusi con ragionamentoimmune da vizi e privo di manifesta illogicità laddove il giudice dell’esecuzione havalorizzato il considerevole lasso temporale tra le condotte, quanto ai reati di cuialle sentenze nn. 1, 4, 5, nonché la circostanza che anche se i titoli di reato, permolti dei provvedimenti esaminati, erano omogenei, vista l’assenza di unpreventivo disegno unitario, questi potevano essere considerati esclusivamentesintomo di particolare inclinazione a commettere reati contro il patrimonio, comeconfermato dai precedenti penali risultati dal certificato penale.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, in funzionedi giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di continuazione tra reatigiudicati con sei sentenze definitive emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AngeloRandazzoi.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a quattro motivi (violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. – primo motivo; vizio di motivazione - secondomotivo; vizio di motivazione e violazione di legge in punto di valutazione deiprecedenti penali – terzo motivo; travisamento del concetto di eterogeneità deireati – quarto motivo) è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che il primo motivo è generico, gli altri sono costituiti damere doglianze in punto di fatto e mirano ad ottenere una rivalutazione dellerisultanze già vagliate dall’ordinanza censurata, operazione non consentita nellapresente sede, nonché tutti sono manifestamente infondati perché il lamentatodifetto di motivazione non si ravvisa nella lettura del provvedimento impugnato.Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino,comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).[OSCURATO:PERSONA], altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).[OSCURATO:PERSONA], invero, che detti indici sono stati esclusi con ragionamentoimmune da vizi e privo di manifesta illogicità laddove il giudice dell’esecuzione havalorizzato il considerevole lasso temporale tra le condotte, quanto ai reati di cuialle sentenze nn. 1, 4, 5, nonché la circostanza che anche se i titoli di reato, permolti dei provvedimenti esaminati, erano omogenei, vista l’assenza di unpreventivo disegno unitario, questi potevano essere considerati esclusivamentesintomo di particolare inclinazione a commettere reati contro il patrimonio, comeconfermato dai precedenti penali risultati dal certificato penale.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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