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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06792/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omesso riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata e il vizio di motivazione sul punto; Considerato il ricorso appare inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (a pagg. 2-3 quanto all'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, a pag. 3-4, quanto alla determinazione della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omesso riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata e il vizio di motivazione sul punto; Considerato il ricorso appare inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione su punti della decisione già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (a pagg. 2-3 quanto all'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, a pag. 3-4, quanto alla determinazione della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobr
Sentenza Cassazione n. 06792/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris