Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:564
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0337
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’8 luglio 2021 (
1
)
Causa C‑337/20
DM,
LR
contro
[OSCURATO:PERSONA] régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Corte di cassazione, Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Articoli da 58 a 60 – Diritti e obblighi dell’utente di servizi di pagamento e del prestatore di servizi di pagamento – Nozioni di “piena armonizzazione” e di “armonizzazione completa” – Notifica fuori termine delle operazioni di pagamento non autorizzate – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento nei confronti dell’utente di servizi di pagamento disciplinata dalla sola direttiva 2007/64/CE – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento nei confronti di un terzo, come un fideiussore – Ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE – Applicazione di un regime di responsabilità previsto dalla legge nazionale»
I.
Introduzione
1.
La presente causa verte sull’interpretazione della direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento (
2
) e più in particolare sul suo ambito di applicazione.
2.
Tale direttiva disciplina le operazioni di pagamento tra un prestatore di servizi di pagamento, come un istituto di credito, e l’utente di tali servizi, che può essere un privato o un’impresa.
3.
Nella controversia oggetto della causa principale, il prestatore di servizi di pagamento è anche il creditore dell’utente, il quale ha, di conseguenza, la qualità di debitore. Le questioni pregiudiziali proposte dalla Cour de cassation [Corte di cassazione, Francia] sono dirette a stabilire se le disposizioni della direttiva 2007/64 siano pienamente armonizzate, di talché gli [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongano di alcuna discrezionalità per quanto riguarda la responsabilità delle parti in un’operazione di pagamento, e se tali disposizioni incidano sul rapporto tra un fideiussore, che garantisce il debito del debitore nei confronti del creditore, e tale creditore.
4.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia tra DM, amministratrice della società Groupe centrale automobiles SARL (in prosieguo: la «società GCA»), e LR, fideiussore di tale società, da una parte, e un istituto di credito, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence (in prosieguo: la «banca»), dall’altra. Le ricorrenti in cassazione sostengono che, anche qualora, alla luce delle disposizioni della direttiva 2007/64, ad una società in posizione di debitrice sia preclusa un’azione di responsabilità nei confronti di un istituto di credito che abbia eseguito operazioni di pagamento non autorizzate da tale società, tale direttiva non osta a che il fideiussore faccia valere, in ragione degli stessi fatti, la responsabilità di tale istituto, se la legge nazionale lo consente.
5.
In esito alla mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare che la direttiva 2007/64 disciplina pienamente gli obblighi contrattuali e le rispettive responsabilità dell’utente di servizi di pagamento e del suo prestatore di servizi di pagamento, ma che essa non disciplina i rapporti tra il fideiussore e quest’ultimo. In particolare, tale direttiva non osta a che il fideiussore faccia valere la responsabilità di tale prestatore, qualora la legge nazionale lo consenta, in caso di negligenza commessa nei confronti dell’utente di servizi di pagamento eseguendo un’operazione non autorizzata da quest’ultimo, anche se tale utente di servizi non può più, a sua volta, alla luce della detta direttiva, far valere la responsabilità del suo prestatore.
II.
Contesto normativo
A.
Normativa dell’Unione
6.
Ai sensi dei considerando 4, 31 e 47 della direttiva 2007/64:
«(4)
È (…) essenziale istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall’iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un’area di pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi pr i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale.
(…)
(31)
Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l’utente di servizi di pagamento dovrebbe informare il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se questo termine per la notifica è rispettato dall’utente, questi dovrebbe potersi rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione ai sensi della legge nazionale. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento.
(…)
(47)
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe assumere la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l’importo integrale dell’operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nell’iter del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l’importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l’operazione di pagamento o rimborsare senza indugio il corrispondente importo dell’operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. La presente direttiva dovrebbe riguardare solo gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l’utente dei servizi di pagamento e il corrispondente prestatore. (...)».
7.
L’articolo 4 di tale direttiva dispone:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
7)
“pagatore”: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
(...)
10)
“utente di servizi di pagamento”: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
(...)».
8.
L’articolo 51, paragrafo 1, della detta direttiva prevede:
«Se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 3, gli articoli 59, 61, 62, 63, 66 e 75 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso da quello di cui all’articolo 58».
9.
Ai sensi dell’articolo 58 della stessa direttiva:
«L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all’articolo 75, ne informa il suo prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro tredici mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III.»
10.
L’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 è così formulato:
«[OSCURATO:PERSONA] membri esigono che, qualora l’utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, il prestatore di servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti».
11.
L’articolo 60 di tale direttiva prevede:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.
2. Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento».
12.
L’articolo 75, paragrafo 1, primo e secondo comma, della detta direttiva dispone:
«Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal pagatore, fatti salvi l’articolo 58, l’articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il suo prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento conformemente all’articolo 69, paragrafo 1. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del primo comma, egli risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo».
13.
L’articolo 86, paragrafo 1, della stessa direttiva prevede:
«Fatti salvi l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 33, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 48, paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 2, l’articolo 52, paragrafo 3, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 61, paragrafo 3, e gli articoli 72 e 88, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva».
14.
La direttiva 2007/64 è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva [2007/64] (
3
).
15.
L’articolo 71, paragrafo 1, l’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 73, paragrafo 1, l’articolo 89, paragrafo 1 e l’articolo 107, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 corrispondono, rispettivamente e in sostanza, all’articolo 58, all’articolo 59, paragrafo 1, all’articolo 60, all’articolo 75, paragrafo 1, primo e secondo comma, e all’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 (
4
).
B.
Normativa francese
16.
Le disposizioni della direttiva 2007/64, quali recepite nella normativa francese, figurano nel code monétaire et financier (codice monetario e finanziario), nella sua versione derivante dal decreto n. 2009-866, del 15 luglio 2009, relativo alle condizioni che disciplinano la prestazione di servizi di pagamento e recante creazione degli istituti di pagamento [JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 16 luglio 2009, testo n. 13] (in prosieguo: il «codice monetario e finanziario»).
17.
L’articolo L. 133-18 del codice monetario e finanziario, che ha recepito l’articolo 60 della direttiva 2007/64, dispone:
«Nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata segnalata dall’utente alle condizioni previste all’articolo L. 133-24, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione non autorizzata e, se del caso, riporta il conto addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.
Il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono stabilire contrattualmente una compensazione integrativa».
18.
L’articolo L. 133-23 del codice monetario e finanziario ha recepito l’articolo 59 della direttiva 2007/64.
19.
L’articolo L. 133-24 del codice monetario e finanziario, che ha recepito l’articolo 58 della direttiva 2007/64, è così formulato:
«L’utente dei servizi di pagamento segnala, senza indugio, al suo prestatore di servizi di pagamento un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto ed entro tredici mesi dalla data di addebito, a pena di decadenza, salvo che il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornirgli o di mettere a sua disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente al capo IV del titolo 1 del libro III.
Salvo il caso in cui l’utente sia una persona fisica che agisce per esigenze non professionali, le parti possono decidere di derogare alle disposizioni del presente articolo».
20.
Ai sensi dell’articolo 1147 del code civil (codice civile):
«Il debitore è condannato, se del caso, al risarcimento dei danni, vuoi a seguito di mancata esecuzione dell’obbligazione, vuoi a seguito di ritardata esecuzione, ogniqualvolta non dimostri che la mancata esecuzione deriva da causa esterna, a lui non imputabile, anche in assenza di dolo da parte sua».
21.
L’articolo 2313 del code civil (codice civile) stabilisce:
«Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale e che sono inerenti al debito;
Egli non può tuttavia opporre le eccezioni che sono puramente personali al debitore».
III.
Controversia nella causa principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
22.
Il 22 dicembre 2008, la banca ha concesso alla società GCA una linea di credito in conto corrente, garantita attraverso la fideiussione in solido di LR.
23.
Dopo aver disdetto tale linea di credito, la banca ha chiesto un’ingiunzione di pagamento nei confronti di LR, in quanto fideiussore. Quest’ultimo ha sostenuto che, procedendo a bonifici a favore di terzi senza autorizzazione, la banca si era resa inadempiente e che l’importo di tali bonifici doveva essere dedotto dagli importi da essa reclamati nei suoi confronti.
24.
Fondandosi sull’articolo L. 133-24 del codice monetario e finanziario che recepisce l’articolo 58 della direttiva 2007/64, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence, Francia) ha dichiarato irricevibili le contestazioni di LR, dato che il termine di tredici mesi per contestare i bonifici controversi, previsto da tale disposizione, era scaduto prima della presentazione di tali contestazioni e che a loro riguardo era intervenuta la decadenza.
25.
Nel ricorso proposto dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), LR e l’amministratrice della società GCA, DM, riconoscono che tale termine di tredici mesi è scaduto. Essi sostengono però che la detta disposizione del codice monetario e finanziario non osta a che la responsabilità di diritto comune della banca, prevista all’articolo 1147 del code civil, sia riconosciuta in caso di inadempimento del suo obbligo di vigilanza.
26.
Orbene, secondo LR e DM, la circostanza che i benefici controversi siano stati effettuati dalla banca senza autorizzazione da parte della società GCA configura un inadempimento contrattuale, da risarcire sul fondamento dell’articolo 1147 del code civil.
27.
Il giudice del rinvio precisa che, secondo la legge nazionale, il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale e inerenti al debito ed in particolare la compensazione di quanto il creditore deve al debitore principale. Tale giudice aggiunge che tale regola può trovare applicazione qualora il creditore abbia commesso, nei confronti del debitore principale, un illecito che faccia sorgere la sua responsabilità civile e lo obblighi di conseguenza al pagamento al detto debitore principale di un indennizzo quale risarcimento del danno da lui subito.
28.
Il detto giudice sottolinea ancora che, in forza dell’articolo 1147 del codice civile, qualsiasi inadempimento di un’obbligazione contrattuale che abbia causato un danno al creditore dell’obbligazione obbliga il debitore di quest’ultima a risponderne.
29.
Il giudice del rinvio si pone tuttavia il problema della possibilità per il fideiussore di fondarsi sulle norme di diritto comune in materia di responsabilità contrattuale, tenuto conto delle norme in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2007/64 e recepite nel codice monetario e finanziario.
30.
Di conseguenza, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 58 della direttiva 2007/64 (...) debba essere interpretato nel senso che istituisce, per le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, un regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento che esclude qualsiasi azione di responsabilità civile di diritto comune fondata, per gli stessi fatti, su un inadempimento, da parte di detto prestatore, degli obblighi impostigli dal diritto nazionale, in particolare nell’ipotesi in cui l’utente dei servizi di pagamento non abbia, entro tredici mesi dall’addebito, informato il prestatore dei servizi di pagamento del fatto che un’operazione di pagamento non era stata autorizzata o era stata effettuata in modo inesatto.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se lo stesso articolo osti a che il fideiussore dell’utente dei servizi di pagamento invochi, per gli stessi fatti, la responsabilità civile di diritto comune del prestatore di servizi di pagamento, beneficiario della fideiussione, per contestare l’importo del debito garantito».
31.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, datata 16 luglio 2020, è stata registrata nella cancelleria della Corte il 23 luglio 2020.
32.
I governi francese, ceco e italiano nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte e hanno anche risposto per iscritto ai quesiti posti dalla Corte l’8 marzo 2021.
IV.
Analisi
33.
Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di fornirgli chiarimenti sul collegamento tra il regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento istituito dagli articoli da 58 a 60 della direttiva 2007/64 e quello della responsabilità civile di diritto comune previsto dalla legge nazionale. Più precisamente, il giudice del rinvio cerca di stabilire, sostanzialmente, in primo luogo, se l’articolo 60 della direttiva 2007/64, in combinato disposto con gli articoli 58 e 59 di tale direttiva, osti a qualsiasi azione di risarcimento nei confronti del prestatore di servizi di pagamento, fondata su un regime di responsabilità contrattuale di diritto comune, in particolare qualora il termine di decadenza per notificare un’operazione non autorizzata (
5
) sia scaduto (prima questione pregiudiziale) e, in secondo luogo, se lo stesso valga qualora una siffatta azione di risarcimento sia intentata da un terzo, e cioè il fideiussore dell’utente di servizi (seconda questione pregiudiziale).
34.
Al fine di rispondere al giudice del rinvio, ritengo utile spiegare il regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2007/64, in particolare ai suoi articoli da 58 a 60, e determinare se un regime di responsabilità concorrente possa applicarsi, prima di esaminare se un terzo, quale il fideiussore dell’utente di servizi, sia libero di far valere la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sul fondamento di tale regime concorrente.
A.
Sul regime di responsabilità del prestatore di servizi quale istituito dalla direttiva 2007/64 (prima questione pregiudiziale)
35.
Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio cerca di stabilire, in sostanza, se il regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento istituito dalla direttiva 2007/64 in caso di operazione di pagamento non autorizzata escluda qualsiasi azione per responsabilità civile di diritto comune fondata, in base agli stessi fatti, su un inadempimento di tale prestatore agli obblighi ad esso imposti dalla legge nazionale.
36.
Mentre i governi francese e ceco nonché la Commissione, in subordine, considerano che tale regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2007/64 non consente l’applicazione di un regime di responsabilità contrattuale di diritto comune per le stesse operazioni, il governo italiano ritiene, viceversa, che i due regimi di responsabilità possano coesistere.
37.
In esito ad un’analisi fondata sulla formulazione degli articoli 58 e 60 della direttiva 2007/64 e sul contesto di tali disposizioni, nonché alla luce degli obiettivi di tale direttiva (
6
), sono del parere che il regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento nei confronti dell’utente di servizi di pagamento in caso di operazione non autorizzata, istituito dalla detta direttiva, formi oggetto di piena armonizzazione cosicché tale regime escluda qualsiasi regime di responsabilità concorrente.
38.
Per quanto riguarda innanzitutto la
formulazione
degli articoli 58 e 60 della direttiva 2007/64, constato che l’articolo 58 introduce un obbligo generale di notifica di ogni operazione non autorizzata o effettuata in modo inesatto, di modo che l’utente di servizi ottiene la rettifica di un’operazione non autorizzata o effettuata in modo inesatto solo se segnala una siffatta operazione al suo prestatore di servizi, notifica questa da effettuare entro e non oltre i tredici mesi successivi alla data di addebito corrispondente.
39.
L’articolo 60 di tale direttiva verte specificamente sulla responsabilità del prestatore di servizi in caso di operazione non autorizzata (
7
). Il suo paragrafo 1 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che,
fatto salvo l’articolo 58
, il prestatore di servizi rimborsi senza indugio al pagatore l’importo di un’operazione non autorizzata.
40.
L’espressione «fatto salvo l’articolo 58» di cui all’articolo 60 della direttiva 2007/64 significa che non dev’essere arrecato pregiudizio all’articolo 58 di tale direttiva. Ne discende, a mio modo di vedere, che l’insorgere della responsabilità del prestatore in caso di operazione non autorizzata è subordinato al rispetto della procedura di notifica da parte dell’utente di servizi, prevista all’articolo 58 della detta direttiva, il cui termine non può andare oltre tredici mesi dalla data di addebito.
41.
Il considerando 31 della direttiva 2007/64 mette in rilievo che si tratta effettivamente di una condizione in quanto vi si afferma che,
se
questo termine per la notifica è rispettato dall’utente di servizi, questi dovrebbe poter far valere la sua pretesa relativa al carattere non autorizzato del pagamento.
42.
La lettura congiunta di tali disposizioni conduce quindi alla conclusione secondo la quale un utente di servizi che non abbia segnalato, entro i tredici mesi successivi alla data di addebito, al suo prestatore di servizi, un’operazione non autorizzata non può far valere la responsabilità di quest’ultimo (
8
), in particolare sul fondamento del diritto comune, e, pertanto, non può ottenere il rimborso di tale operazione non autorizzata (
9
).
43.
Tale interpretazione è confortata dall’esame del
contesto
di tali disposizioni, ivi compreso, da un lato, il loro contesto «esterno», vale a dire i lavori preparatori e, dall’altro, il loro contesto «interno» o sistemico, in altri termini la loro interazione con le altre disposizioni della direttiva 2007/64 considerata nel suo insieme (
10
).
44.
In primo luogo
, risulta dai
lavori preparatori
che la proposta iniziale di direttiva della Commissione (
11
) non imponeva alcun termine massimo all’utente di servizi per notificare un’operazione non autorizzata, analogamente al termine figurante all’articolo 58 della direttiva 2007/64. Era semplicemente previsto che il pagatore informasse
senza indugio
il suo prestatore di servizi di pagamento non appena si rendesse conto di una siffatta operazione non autorizzata, di un errore o di qualsiasi altra irregolarità. Quanto all’articolo relativo alla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, corrispondente all’articolo 60 di tale direttiva, esso non faceva riferimento a tale obbligo di notifica.
45.
L’introduzione di un termine di decadenza uniforme è tuttavia rapidamente apparsa indispensabile al fine di garantire la certezza del diritto dell’utente e del prestatore di servizi di pagamento in caso di operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto. Ciò risulta dalle varie proposte del Consiglio (
12
), dal parere del Comitato economico e sociale europeo (
13
) nonché dalla relazione del Parlamento europeo (
14
) e dai pareri delle varie commissioni del Parlamento (
15
). Tutti questi partecipanti all’elaborazione della direttiva 2007/64 hanno evidenziato la necessità di garantire una siffatta certezza del diritto e, a tal fine, di prevedere che, scaduto tale termine, l’operazione di pagamento presenti carattere definitivo (
16
).
46.
Nel corso dell’iter legislativo (
17
), è stato in particolare proposto di inserire, nell’articolo stesso vertente sulla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, una
condizione
relativa all’obbligo dell’utente di tali servizi di aver previamente segnalato al suo prestatore entro un certo termine massimo che una o più operazioni di pagamento non erano state autorizzate. Alla fine, il legislatore ha scelto di inserire tale obbligo di notifica in una disposizione distinta, nella fattispecie l’articolo 58 della direttiva 2007/64, che fissa un termine massimo di tredici mesi, e di prevedere nella disposizione vertente sulla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, ossia l’articolo 60 di tale direttiva, un riferimento espresso al detto obbligo.
47.
Il collegamento tra la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento e il rispetto da parte dell’utente di tali servizi del termine massimo è stato quindi chiaramente stabilito dal legislatore, di modo che, alla scadenza di tale termine, tale utente non può più intentare un’azione di risarcimento nei confronti del suo prestatore in caso di operazione non autorizzata.
48.
In secondo luogo
, il
contesto «interno» o sistemico
nel quale si inseriscono gli articoli 58 e 60 della direttiva 2007/64 va in questo senso. Da esso risulta altresì che l’armonizzazione prevista dal legislatore dell’Unione nell’ambito di applicazione di tali articoli è piena e non consente l’adozione di disposizioni diverse da quelle adottate da quest’ultimo.
49.
Rilevo innanzitutto che la direttiva 2007/64 prevede, tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di tali servizi, un regime di responsabilità che si applica sia ai casi di operazioni di pagamento non autorizzate (in particolare articoli da 58 a 60) sia a quelli di operazioni eseguite in modo inesatto o non eseguite (in particolare articolo 75).
50.
In tutti questi casi, l’obbligo di notifica da parte dell’utente di servizi di pagamento entro un termine di tredici mesi, di cui all’articolo 58 della direttiva 2007/64, svolge un ruolo fondamentale. Ciò è stato da me dimostrato relativamente alle operazioni non autorizzate. In caso di operazioni eseguite in modo inesatto o non eseguite, rilevo che l’articolo 75 della direttiva 2007/64, che corrisponde all’articolo 60 di tale direttiva, rinvia anch’esso a tale articolo 58, in termini identici, precisando che l’insorgere della responsabilità del prestatore avviene «fatto salvo l’articolo 58». Il considerando 31 della detta direttiva conferma che l’obbligo di notifica si applica sia alle operazioni non autorizzate sia a quelle eseguite in modo inesatto e che l’insorgere della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per esecuzione in modo inesatto delle operazioni di pagamento è subordinato al rispetto del termine di notifica.
51.
Poi, nei casi di operazioni non autorizzate così come in quelli in cui le operazioni sono eseguite in modo inesatto, l’articolo 59 della direttiva 2007/64 relativo all’onere della prova prevede che spetta al prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata.
52.
Sottolineo che tale articolo 59 opera un’inversione dell’onere della prova facendo gravare quest’ultimo non su chi fa valere l’esistenza di un’operazione non autorizzata, e cioè l’utente di servizi di pagamento, ma sul prestatore di servizi di pagamento. Ne consegue che, per un periodo di tredici mesi, quest’ultimo è soggetto ad un obbligo di rimborso quasi automatico e immediato dell’operazione non autorizzata dall’utente (
18
).
53.
Il legislatore dell’Unione ha pertanto stabilito un regime di responsabilità fondato su tre elementi essenziali e legati tra loro, e cioè, un obbligo di notifica gravante sull’utente di servizi di pagamento, sancito all’articolo 58 della direttiva 2007/64, l’attribuzione dell’onere della prova al prestatore di tali servizi, figurante all’articolo 59 di tale direttiva, e, infine, in caso di assenza di prova, la responsabilità di tale prestatore, conformemente agli articoli 60 e 75 della detta direttiva, a seconda che l’operazione sia stata non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto.
54.
Risulta da queste disposizioni che tale regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento nei confronti dell’utente di tali servizi costituisce un regime armonizzato. A tale riguardo, l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 dispone che, «nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva». Conformemente al titolo di tale articolo, tale
armonizzazione
dev’essere considerata
piena
. Sottolineo che, al fine di distinguere le disposizioni armonizzate da quelle che non lo sono, il detto articolo 86 elenca le disposizioni della direttiva 2007/64 che lasciano un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Orbene, rilevo che tale elencazione non contiene gli articoli da 58 a 60, né del resto gli articoli da 74 a 78.
55.
Ne deduco che disposizioni nazionali diverse da quelle previste agli articoli da 58 a 60 della direttiva 2007/64, che prevedessero la possibilità di far sorgere la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento nei confronti dell’utente di tali servizi benché quest’ultimo non abbia dato comunicazione al suo prestatore dell’operazione di pagamento non autorizzata entro il termine di tredici mesi dall’addebito non autorizzato, urterebbero contro il regime di responsabilità previsto in tali articoli da 58 a 60 e sarebbero in contrasto con la piena armonizzazione instaurata da tale regime.
56.
Non posso pertanto condividere la posizione del governo italiano secondo la quale un regime nazionale di responsabilità contrattuale di diritto comune può integrare quello istituito dalla direttiva 2007/64 prevedendo la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento nei confronti dell’utente di tali servizi a prescindere dal fatto che quest’ultimo abbia rispettato il termine di notifica di un’operazione non autorizzata previsto all’articolo 58 di tale direttiva.
57.
Gli obiettivi della direttiva 2007/64 confortano questa interpretazione.
58.
Come risulta dai considerando da 1 a 5 di tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha cercato di creare un mercato unico dei servizi di pagamento sostituendo i 27 sistemi nazionali esistenti, la cui coesistenza era fonte di confusione e soffriva di mancanza di certezza del diritto, con un quadro giuridico armonizzato che definisce diritti e obblighi degli utenti e prestatori di servizi di pagamento.
59.
Discende dall’analisi che precede che il regime armonizzato di responsabilità per operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto istituito dalla direttiva 2007/64 può coesistere con un altro regime di responsabilità di diritto nazionale basato sugli stessi fatti e sugli stessi fondamenti solo a condizione che non sia pregiudicato il regime istituito da tale direttiva e che non siano compromessi gli obiettivi e l’effetto utile di quest’ultima (
19
). Pertanto, un regime di responsabilità concorrente, che consentisse ad un utente di servizi di far valere la responsabilità del suo prestatore di servizi in caso di operazione non autorizzata pur non avendo rispettato il termine di tredici mesi per segnalare tale operazione, sarebbe incompatibile con la direttiva 2007/64.
60.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 58 e 60 della direttiva 2007/64 devono essere interpretati nel senso che istituiscono, per le operazioni di pagamento non autorizzate, un regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento nei confronti dell’utente di tali servizi che esclude ogni altro regime di responsabilità fondato su un inadempimento di tale prestatore connesso a tali operazioni, di talché un utente di servizi di pagamento che sia venuto meno al suo obbligo di notifica entro i tredici mesi dalla data dell’addebito non autorizzato non può più far valere la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento.
B.
Sul regime applicabile al fideiussore (seconda questione pregiudiziale)
61.
Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio cerca di stabilire se, qualora, a seguito dell’inosservanza del termine di notifica di un’operazione non autorizzata, l’utente di servizi di pagamento non abbia più la facoltà di intentare un’azione di responsabilità civile nei confronti del prestatore di servizi per inadempimento di quest’ultimo ai suoi obblighi connessi a tale operazione, gli articoli da 58 a 60 della direttiva 2007/64 ostino altresì a che il fideiussore di tale utente invochi, per gli stessi fatti, la responsabilità civile di tale prestatore, beneficiario della fideiussione, per contestare l’importo del debito garantito, conformemente ad un regime nazionale di diritto comune.
62.
Mentre i governi francese e ceco ritengono che il termine di notifica applicabile all’utente di servizi conformemente all’articolo 58 della direttiva 2007/64 sia opponibile anche al fideiussore di quest’ultimo, la Commissione sostiene invece che il fideiussore non è soggetto all’ambito di applicazione di tale articolo 58, né, pertanto, al regime di responsabilità istituito da tale direttiva in caso di operazione non autorizzata, di talché egli può intentare, contro tale prestatore, un’azione di risarcimento danni fondata sul diritto comune in base al diritto nazionale.
63.
Nell’analisi che segue, dimostrerò che, benché il regime di responsabilità del prestatore di servizi nei confronti dell’utente di tali servizi, istituito dalla direttiva 2007/64, formi oggetto di piena armonizzazione, tale regime non si estende però al fideiussore.
64.
Inizierò con alcune considerazioni sul fideiussore e sul contratto di fideiussione.
65.
Il
fideiussore
garantisce al creditore il pagamento di quanto il debitore dovrà eventualmente a quest’ultimo in base all’obbligazione garantita, e cioè il debito dovuto dal debitore al creditore. In nessun caso il fideiussore può dovere più del debito gravante sul debitore (
20
). La
fideiussione
è il contratto con cui il fideiussore si impegna nei confronti del creditore a pagare tale debito in caso di inadempimento da parte del debitore (
21
). Tale contratto è essenzialmente accessorio rispetto all’obbligazione garantita (
22
). Esso è altresì distinto dal contratto concluso tra il debitore e il creditore. Il fideiussore costituisce quindi un terzo rispetto al contratto che vincola il debitore al proprio creditore.
66.
Esiste una grande varietà di contratti di fideiussione. In mancanza di armonizzazione in materia, tali contratti sono soggetti al diritto interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, il quale può divergere su aspetti rilevanti (
23
). Gli obblighi del fideiussore possono, peraltro, essere molto diversi da un contratto di fideiussione all’altro ed essere distinti da quelli applicabili al debitore principale senza che ciò incida sugli obblighi ai quali tale debitore è tenuto nei confronti del creditore. Il fideiussore può quindi impegnarsi a garantire l’intero debito del debitore principale o solo parte di esso e la durata del suo impegno può essere limitata rispetto alla durata del contratto che vincola il debitore nei confronti del suo creditore. Inoltre, la data di esigibilità della fideiussione, senza essere anteriore a quella del debito principale, può essere diversa da quest’ultima e il contratto di fideiussione può essere soggetto a una legge distinta da quella applicabile al debito principale.
67.
Nella controversia oggetto della causa principale, la banca, in qualità di creditore, ha concluso un contratto con il debitore, la società GCA, concedendo a quest’ultima l’apertura di una linea di credito in conto corrente, tale da permettere l’utilizzazione allo scoperto del conto bancario in questione. La banca ha inoltre concluso un contratto di fideiussione con LR al fine di garantire in solido l’eventuale debito della società GCA nei propri confronti.
68.
Ricordo che il fatto che l’armonizzazione sia piena non implica che essa sia completa. Riguardo a direttive vertenti in particolare sulla responsabilità di professionisti nei confronti di consumatori, la Corte ha dichiarato che una direttiva,
sugli aspetti che disciplina
, può perseguire una «piena armonizzazione» delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza per questo aspirare ad armonizzare in maniera «completa» il campo della responsabilità disciplinato dalla direttiva, oltre i detti aspetti (
24
).
69.
I termini «piena armonizzazione» vertono sul margine discrezionale lasciato agli [OSCURATO:PERSONA] membri e quindi sul livello di discrezionalità di cui essi dispongono per trasporre nel loro ordinamento interno gli aspetti considerati dalla direttiva 2007/64, mentre i termini «armonizzazione completa» riguardano l’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva (
25
).
70.
In altri termini, l’armonizzazione può essere
piena
nel senso che, come ho sottolineato in risposta alla prima questione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno alcuna discrezionalità nella trasposizione di talune disposizioni della direttiva 2007/64, nella fattispecie quelle degli articoli da 58 a 60 di tale direttiva. Essi non possono introdurre disposizioni diverse da quelle contenute in tali articoli. Per contro, l’armonizzazione non è
completa
in quanto essa è limitata ai settori specificamente disciplinati dalla detta direttiva e in quanto, al di fuori di questi ultimi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri restano liberi di legiferare purché essi non pregiudichino l’effetto utile della stessa direttiva.
71.
Di conseguenza, occorre, in questa fase, esaminare l’estensione del settore disciplinato dalla direttiva 2007/64 in materia di responsabilità civile.
72.
A mio parere, il regime di responsabilità disciplinato dalla direttiva 2007/64 verte sui rapporti tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di tali servizi. Esso non è destinato a disciplinare il rapporto tra tale prestatore di servizi e un terzo, quale il fideiussore.
73.
Ciò risulta innanzitutto dagli articoli da 58 a 60 della direttiva 2007/64, che menzionano solo l’utente di servizi di pagamento e il pagatore, da un lato, e il prestatore di servizi di pagamento, dall’altro. Orbene il fideiussore non è né un utente di servizi di pagamento né un pagatore.
74.
Infatti, un utente di servizi di pagamento, in virtù della definizione contenuta all’articolo 4, punto 10, della direttiva 2007/64, è «una persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi».
75.
Conformemente all’articolo 4, punto 7, di tale direttiva, il pagatore è definito come il detentore di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento, o, in mancanza di conto di pagamento, che dà l’ordine di pagamento (
26
).
76.
Un fideiussore, come LR, non si trova in una di queste due situazioni e, pertanto, non può essere considerato quale pagatore ai sensi del punto 10 di tale articolo 4. Egli non è neppure il beneficiario di un pagamento né un prestatore di servizi di pagamento.
77.
Ne consegue che il fideiussore è un terzo rispetto all’utente di servizi di pagamento e al prestatore di servizi di pagamento considerati dalla direttiva 2007/64, così come ho precisato al paragrafo 65 delle presenti conclusioni, e che egli non rientra nell’ambito di applicazione ratione personae di quest’ultima.
78.
Questa interpretazione è corroborata dai considerando della direttiva 2007/64. Il considerando 5 sottolinea che la direttiva definisce i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento. Il considerando 6 precisa che non è stato ritenuto opportuno prevedere un quadro giuridico che si applichi senza restrizioni.
79.
Infine, il considerando 47 della direttiva 2007/64 precisa che quest’ultima dovrebbe riguardare solo gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l’utente dei servizi di pagamento e il corrispondente prestatore. Tale precisazione è ribadita all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, dedicato all’oggetto di quest’ultima, ai sensi del quale la detta direttiva stabilisce i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento.
80.
Discende dalle disposizioni della direttiva 2007/64, lette alla luce dei considerando di quest’ultima, che la stessa non disciplina il rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e il fideiussore dell’utente di tali servizi.
81.
Ritengo quindi, al pari della Commissione, che il rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e il fideiussore dell’utente di tali servizi non rientri assolutamente nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/64.
82.
Il regime di responsabilità istituito da tale direttiva va anch’esso in tale direzione.
83.
Tale regime si basa su un insieme di diritti e obblighi riguardante unicamente l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di tali servizi e nel quale l’informazione del primo da parte del secondo svolge un ruolo primario.
84.
L’informazione figura, infatti, nell’oggetto stesso della direttiva 2007/64 (
27
) e il titolo III della stessa direttiva le è interamente dedicato. Tale informazione è fondamentale poiché proprio essa permetterà all’utente di servizi di pagamento di prendere conoscenza dell’esistenza di un’operazione non autorizzata, di segnalare quest’ultima al suo prestatore di servizi entro il termine previsto all’articolo 58 della detta direttiva e di far valere, se del caso, la responsabilità di quest’ultimo. Sottolineo che, ai sensi di tale articolo 58, la notifica dell’operazione non autorizzata deve avvenire entro i tredici mesi dalla data dell’addebito «
salvo che
(…) il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III» (
28
).
85.
Il termine di tredici mesi si applica quindi solo se l’informazione è stata effettivamente comunicata all’utente di servizi di pagamento. Rilevo che l’obbligo di notifica entro il termine di tredici mesi dalla data dell’addebito non autorizzato implica che l’utente di servizi di pagamento verifichi i propri conti almeno una volta all’anno.
86.
Esiste pertanto un equilibrio tra, in primo luogo, l’obbligo di informazione gravante sul prestatore di servizi di pagamento, in secondo luogo, il dovere di vigilanza gravante sull’utente di servizi di pagamento unitamente a un obbligo di notifica da parte sua entro un certo termine e, in terzo luogo, l’insorgere della rigorosa responsabilità di tale prestatore, senza che tale utente debba provare una colpa o una negligenza.
87.
Inoltre, al vantaggio dato all’utente di servizi di pagamento di poter ottenere immediatamente il rimborso degli importi versati a seguito dell’operazione non autorizzata, se ha rispettato il termine di notifica di cui all’articolo 58 della direttiva 2007/64, corrisponde il beneficio di certezza del diritto per il prestatore di servizi di pagamento in quanto le operazioni di pagamento non autorizzate non possono più essere contestate dall’utente di tali servizi alla scadenza di tale termine.
88.
Tale equilibrio non riguarda tuttavia un terzo quale il fideiussore. In particolare, poiché quest’ultimo non dispone, in virtù della direttiva 2007/64, dell’informazione comunicata all’utente di servizi di pagamento e alla quale è collegato il termine di tredici mesi sancito all’articolo 58 di tale direttiva, tale termine non può essergli opposto.
89.
Pertanto, in assenza di espresse disposizioni, nella detta direttiva, dirette ad estendere il regime di responsabilità previsto tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di tali servizi ad un terzo quale il fideiussore, mi pare ingiustificato sottoporre quest’ultimo a tale regime.
90.
L’argomento dei governi francese e ceco, secondo il quale consentire al fideiussore di contestare l’importo del debito al di là del termine di tredici mesi equivarrebbe ad eludere le prescrizioni della direttiva 2007/64 e pregiudicherebbe l’effetto utile di quest’ultima, non è per nulla dimostrato e non può, a mio modo di vedere, essere accolto.
91.
Ciò attiene alla natura fondamentalmente diversa del contratto di fideiussione e del contratto di prestazione di servizi di pagamento.
92.
Come ho evidenziato al paragrafo 65 delle presenti conclusioni, la fideiussione è diretta a
garantire
il debito di un debitore nei confronti del suo creditore. Il contratto di fideiussione offre quindi per l’istituto di credito una possibilità di ottenere il rimborso del debito dovuto dal debitore. Si tratta però di un rapporto contrattuale diverso da quello che vincola l’utente di servizi di pagamento nei confronti del suo prestatore e che riguarda soltanto l’istituto di credito in quanto creditore e il fideiussore del debitore.
93.
La circostanza che, alla scadenza del termine di tredici mesi di cui all’articolo 58 della direttiva 2007/64, il prestatore di servizi di pagamento non sia più tenuto a rimborsare l’utente di tali servizi in caso di operazioni di pagamento non autorizzate e che quest’ultimo non possa più contestare le operazioni di pagamento effettuate non esonera tale prestatore dal suo dovere di diligenza nell’esecuzione di tali operazioni.
94.
Il prestatore di servizi di pagamento è infatti tenuto ad eseguire correttamente le operazioni di pagamento. Di conseguenza, se esso commette una negligenza non verificando che le operazioni siano state effettivamente autorizzate dall’utente dei servizi di pagamento e se la sua negligenza provoca un danno ad un terzo quale il fideiussore, nulla vieta che la sua responsabilità possa sorgere nei confronti di tale terzo, ove il diritto nazionale lo consenta. Sottolineo che, poiché la fideiussione non è regolata dalla direttiva 2007/64 né del resto da alcun’altra direttiva, essa resta disciplinata dalle norme di diritto nazionale, le quali possono prevedere che il fideiussore sia soggetto ad obblighi propri, distinti da quelli che regolano i rapporti del debitore principale nei confronti del creditore e che non incidano su questi ultimi (
29
). Tali norme possono in particolare permettere al fideiussore di ridurre l’importo del debito che egli si è inizialmente impegnato a garantire. In relazione alle dette norme, il fideiussore potrà chiedere un risarcimento danni e, se del caso, ottenere la compensazione del debito garantito attraverso tale risarcimento danni.
95.
Il fatto che il fideiussore possa far valere la legge nazionale per ridurre i propri obblighi nei confronti del creditore non incide in nessun modo sul rapporto contrattuale tra l’istituto di credito, prestatore di servizi di pagamento, e il debitore, utente di tali servizi. Esso non incide in particolare sull’importo del debito a carico di quest’ultimo nei confronti di tale prestatore, debito che può ricomprendere somme connesse ad operazioni non autorizzate che non siano state segnalate entro il termine di tredici mesi di cui all’articolo 58 della direttiva 2007/64.
96.
Ricordo ancora che la fideiussione è per l’istituto di credito una garanzia
supplementare
che mira ad assicurare il pagamento del debito principale. Pertanto, se il fideiussore vede accolte in giudizio le sue pretese e giunge a ridurre, per compensazione, l’ammontare del suo debito nei confronti dell’istituto di credito, o addirittura ad essere sgravato dalla sua obbligazione nei confronti di quest’ultimo, ciò non incide sul credito di tale istituto nei confronti del debitore principale, e, di conseguenza, non pregiudica l’effetto utile della direttiva 2007/64.
97.
Come precisato dalla Commissione, il legislatore non ha ritenuto opportuno estendere il regime di responsabilità previsto dalla direttiva 2007/64 a terzi, considerando che il regime applicabile ai rapporti tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di tali servizi doveva essere sufficiente a disciplinare sostanzialmente le pretese derivanti dalle operazioni di pagamento e a ridurre i rischi e le conseguenze delle operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto (
30
).
98.
Ritengo, di conseguenza, che il fatto che il fideiussore faccia valere l’eventuale responsabilità del creditore, ove la legge nazionale lo consenta, sia un esempio di un’
altra eventuale richiesta di rimborso
ai sensi della legge nazionale, conformemente al considerando 47 della direttiva 2007/64, che non pregiudica in alcun modo l’effetto utile di tale direttiva.
V.
Conclusione
99.
Alla luce dell’analisi che precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) nei seguenti termini:
1)
Gli articoli da 58 a 60 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, devono essere interpretati nel senso che istituiscono, per le operazioni di pagamento non autorizzate, un regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento che esclude ogni altro regime di responsabilità fondato su un inadempimento di tale prestatore connesso a tali operazioni, di talché un utente di servizi di pagamento che sia venuto meno al suo obbligo di notifica entro i tredici mesi dalla data dell’addebito non autorizzato non può più far valere la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento.
2)
Gli articoli da 58 a 60 della direttiva 2007/64 non ostano a che una persona diversa dall’utente di servizi di pagamento, quale il fideiussore di quest’ultimo, possa far valere la responsabilità civile di diritto comune del prestatore di servizi di pagamento per un’operazione di pagamento non autorizzata, anche nell’ipotesi in cui l’utente di servizi di pagamento non abbia segnalato quest’ultima a tale prestatore entro il termine di tredici mesi dall’addebito non autorizzato.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE nonché 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE (
GU 2007, L 319, pag. 1
).
(
3
)
GU 2015, L 337, pag. 35
.
(
4
) Sottolineo che è però pacifico tra le parti che la direttiva 2015/2366 non è applicabile alla presente causa ratione temporis.
(
5
) Sottolineo che, benché il giudice del rinvio menzioni nelle sue questioni sia le operazioni non autorizzate sia le operazioni effettuate in modo inesatto, la causa principale verte su un’operazione non autorizzata. Di conseguenza, pur esaminando, per quanto necessario, le disposizioni della direttiva 2007/64 vertenti sui due tipi di operazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni ad essa sottoposte unicamente per quanto riguarda le operazioni non autorizzate.
(
6
) V., in particolare, sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Portugal) – Agentes de Navegação (
C‑295/18
,
EU:C:2019:320
, punto
36
).
(
7
) La responsabilità del prestatore di servizi in caso di operazione effettuata in modo inesatto o non effettuata è, dal canto suo, considerata all’articolo 75 della direttiva 2007/64.
(
8
) Tale termine si applica a meno che il prestatore di servizi di pagamento non abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni necessarie. V. articolo 58, in fine, della direttiva 2007/64 e paragrafi da 83 a 85 delle presenti conclusioni.
(
9
) Un’interpretazione contraria, come quella suggerita dal governo italiano, non può, a mio parere, essere accolta. Secondo tale governo, i rispettivi ambiti di applicazione degli articoli 58 e 60 della direttiva 2007/64 implicherebbero l’esistenza, da un lato, di un regime di rettifica di un’operazione di pagamento (all’interno del quale soltanto rileverebbe il termine di tredici mesi) e, dall’altro, un regime di responsabilità generale del prestatore per operazione non autorizzata (senza restrizioni di termine), i quali si applicherebbero in maniera complementare.
(
10
) Sull’interpretazione contestuale e sulla presa in considerazione dei contesti «interno» ed «esterno» delle disposizioni del diritto dell’Unione, v. Lenaerts K., e Gutiérrez-Fons J.,
Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne
, Bruylant, 2021.
(
11
) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1
o
dicembre 2005, «Attuazione del programma comunitario di Lisbona – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE» [COM(2005) 603 final; in prosieguo: la «proposta di direttiva»]. V. in particolare articoli 45 e 49 di tale proposta.
(
12
) V., in particolare, proposte della presidenza del Consiglio dell’Unione europea, del 15 giugno 2006 [, Interinstitutional file: 2005/0245(COD), 8623/06ADD 2].
(
13
) Parere del 13 settembre 2006 sul tema «Attuazione del programma comunitario di Lisbona – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE» [COM(2005) 603 final]. V., in particolare, punto 4.7 del parere, che propone di introdurre un chiaro collegamento tra il reclamo immediato in caso di pagamenti non autorizzati e l’istituzione di un termine di un anno per richiedere il rimborso di pagamenti non autorizzati.
(
14
) V., relazione, del 20 settembre 2006, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/1/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE [COM(2005) 603 – C6-0411/2005 – 2005/0245(COD) FINAL A6-0298/2006 (v. in particolare emendamento no239)].
(
15
) V. emendamento no 66 del parere della commissione mercato interno e protezione dei consumatori all’attenzione della commissione problemi economici e monetari sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE [COM(2005)603 – C6-0411/2005 – 2005/0245(COD)].
(
16
) Occorre precisare che, pur essendo d’accordo per introdurre un termine di decadenza, tali istituzioni e organismi hanno proposto termini diversi, varianti da 6 mesi a due anni. È stato raggiunto un orientamento unanime per un termine di tredici mesi che è stato inserito nella direttiva 2007/64 e, peraltro, mantenuto nella nuova direttiva 2015/2366.
(
17
) V. testo di compromesso del Consiglio, del 30 agosto 2006, articolo 47 bis, opzione 1.
(
18
) Preciso tuttavia che, ai sensi dell’articolo 51 della direttiva 2007/64, se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che il detto articolo 59, favorevole all’utente, non sia applicabile. Esse possono altresì concordare un periodo di tempo diverso da quello di cui all’articolo 58 di tale direttiva.
(
19
) V., nell’ambito della responsabilità del produttore riguardo ai prodotti difettosi, sentenza del 21 dicembre 2011, Dutrueux (
C‑495/10
,
EU:C:2011:869
, punti
29
e
30
).
(
20
) V. Simler, P.,
JurisClasseur [OSCURATO:PERSONA], fasc.30: Cautionnement – Étendue
, 1
o
dicembre 2019.
(
21
) V. Simler, P.,
JurisClasseur [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – Cautionnement – Caractères généraux et conditions d’efficacité
, 1
o
ottobre 2020.
(
22
) V. Simler, P.,
JurisClasseur [OSCURATO:PERSONA], fasc. 65: Cautionnement – Extinction par voie principale – Causes de droit commun
, 15 dicembre 2019.
(
23
) Il legislatore dell’Unione, per un certo tempo, ha nutrito l’ambizione di disciplinare nel suo complesso il diritto contrattuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ivi compreso il diritto fideiussorio, in un quadro di riferimento comune, ma tale progetto non si è concretizzato ed è stato mantenuto un approccio settoriale. V. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo – Un piano d’azione (
GU 2003, C 63, pag. 1
).
(
24
) V. sentenza del 4 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑285/08
,
EU:C:2009:351
, punto
25
).
(
25
) Condivido al riguardo la spiegazione di tali termini fornita dall’avvocato generale Spzunar nella causa Kamenova (
C‑105/17
,
EU:C:2018:378
, nota a piè di pagina 15, sotto il paragrafo 33).
(
26
) La Corte ha dichiarato, nella sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Portugal) – Agentes de Navegação (
C‑295/18
,
EU:C:2019:320
, punti
53
e
54
) che rientra parimenti nella nozione di «utente di servizi di pagamento», ai sensi dell’articolo 58 della direttiva 2007/64, il titolare di un conto di pagamento sul quale siano stati eseguiti ordini di addebito senza il suo consenso.
(
27
) V. articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 che stabilisce regole concernenti i requisiti informativi per i servizi di pagamento.
(
28
) Il corsivo è mio.
(
29
) V. paragrafo 66 delle presenti conclusioni.
(
30
) V. considerando 31 della direttiva 2007/64.