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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 14084/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i due motivi di ricorso i con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, per l'affermazione della penale responsabilità per plurimi episodi di acquisto, detenzione o cessione di sostanze stupefacenti e per la mancata qualificazione degli addebiti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., non sono consentiti in sede di legittimità; Considerato, in particolare, che il primo concerne la ricostruzione e valutazione del fatto e che entrambi sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione (pagg. 3-5), con cui il ricorrente sostanzialmente neppure si confronta, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità senza che risultino specificamente allegati travisamenti probatori; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /-5 [OSCURATO:PERSONA] 1 2 AP 02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i due motivi di ricorso i con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, per l'affermazione della penale responsabilità per plurimi episodi di acquisto, detenzione o cessione di sostanze stupefacenti e per la mancata qualificazione degli addebiti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., non sono consentiti in sede di legittimità; Considerato, in particolare, che il primo concerne la ricostruzione e valutazione del fatto e che entrambi sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione (pagg. 3-5), con cui il ricorrente sostanzialmente neppure si confronta, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità senza che risultino specificamente allegati travisamenti probatori; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /-5 [OSCURATO:PERSONA] 1 2 AP 02
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