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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15344/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47079/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha riqualificato il fatto in furto aggravato dall'abuso di prestazione d'opera ed ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa; Rilevato che, con motivo unico di ricorso, il ricorrente denunzia vizio di travisamento della prova; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace in senso demolitivo solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze o, comunque, di passaggi valutativi delle fonti di prova che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; a questo si aggiunga che non sono stati specificamente individuati gli atti utilizzati per la decisione e, in tesi, malamente percepiti nel loro significato oggettivo (sul travisamento della prova, cfr. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47079/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari, ha riqualificato il fatto in furto aggravato dall'abuso di prestazione d'opera ed ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa; Rilevato che, con motivo unico di ricorso, il ricorrente denunzia vizio di travisamento della prova; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace in senso demolitivo solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze o, comunque, di passaggi valutativi delle fonti di prova che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; a questo si aggiunga che non sono stati specificamente individuati gli atti utilizzati per la decisione e, in tesi, malamente percepiti nel loro significato oggettivo (sul travisamento della prova, cfr. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo
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