CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01139/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2381/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], REGIONE LAZIO, REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ROMA -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lirappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.3522/2021 depositata il 14/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, tenuto conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Rom