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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05845/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere stata applicata la contestata recidiva e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, poiché ci si limita a riproporre doglianze già sollevate con l'appello ed adeguatamente e correttamente vagliate dalla Corte territoriale e a contestare il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della essa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere stata applicata la contestata recidiva e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, poiché ci si limita a riproporre doglianze già sollevate con l'appello ed adeguatamente e correttamente vagliate dalla Corte territoriale e a contestare il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive (cfr. pag. 6 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della essa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 05845/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris