Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 32435/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5920-2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, domiciliat i “ ex lege ” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresentae difende per legge; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Giovanni [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, in piazza Adriana 5, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] LEONE, ma domiciliati“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentat i e difesidall’[OSCURATO:PERSONA] GIULIANI; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.

Esecuzione esattoriale - Illegittimità - Responsabilità dell’Amministrazione finanziaria R.G.N.5920/2022 Cron.

Rep.

Ud.09/07/2022 Adunanza camerale -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA] -intimati - Avversola sentenza n. 1367/2021, della Corte d’appellodi L ecce , depositata in data27/12 /2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate (oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione-Ader) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi, “MEF”) ricorrono, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 1367/21, del 27 dicembre 2021, della Corte d’appello di Lecce, che – nel respingerne il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 441/12, del 16 febbraio 2012, e quella definitiva n. 4371/15, dell’11 settembre 2015, rese dal Tribunale della stessa città, accogliendo parzialmente, invece, il mezzo esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la seconda di tali sentenze –ha così statuito: la pronuncia qui impugnata ha condannato le suddette amministrazioni –ma non anche la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore della esattoria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] –al pagamento, in favore di GiovanniMongelli, dell’importo di € 2.681.591,19, oltre interessi al tasso legale sull’importo già rivalutato dal dì della sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni per avere il medesimo subito un’esecuzione esattoriale accertata come illegittima dal giudice tributario e conclusasi con la vendita coattiva di immobilidi proprietà del [OSCURATO:PERSONA].

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odiern i ricorrenti una complessa vicenda, sostanziale e processuale, protrattasi per quasi sessant’anni.

2.1. Il 30 dicembre 1966, [OSCURATO:PERSONA] presentava, all’Ufficio del registro di [OSCURATO:PERSONA], la denuncia di successione del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il precedente 27 agosto, indicando crediti per £. 236.126,755, passività per £. 256.790.000, gioielli per £. 1.000.000, e taluni beni immobili dal valore complessivo dichiarato di £.

7.300.000. L’Ufficio liquidava la denuncia di successione presentata e, il 31 agosto 1968, notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’ingiunzione, debitamente vidimata e resa esecutoria dal Pretore territorialmente competente, con cui ordinava di pagare, a titolo di imposta principale, entro il termine di 30 giorni, la somma di £. 131.079.390, importo scaturente dalla valorizzazione dei crediti e dal mancato riconoscimento delle passività dichiarate dall’erede, in quanto non documentate.

Chiesta dal [OSCURATO:PERSONA] la sospensione della tassazione dei crediti, in quanto di dubbia esigibilità, insistendo per la deduzione dei debiti, il suddetto Ufficio del Registro, in data 8 luglio 1970, emetteva una nuova ingiunzione, anch’essa vidimata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ordinava allo stesso di pagare, entro il termine di trenta giorni, la somma di £. 133.374.165, previa dettagliata illustrazione dei motivi per i quali non aveva ritenuto giustificata la dubbia esigibilità dei crediti e, per l’effetto, non meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione degli atti esecutivi.

Intrapresa l’esecuzione immobiliare sulla base della suddetta ingiunzione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione innanzi al Tribunale di Taranto che, con ordinanza del 31 marzo 1972, sospendeva la procedura.

In data 8 febbraio 1974 il contribuente presentava istanza di condono ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1973, n. 823, sicché l’Intendenza di finanza chiedeva all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce un parere sull’esatta portata della normativa in materia di condono, invitando, nel contempo, con nota del 20 marzo 1974, prot. n. 4211, l’Ufficio del Registro a procedere alla notifica dell’avviso di accertamento di maggior valore, posto che a tal fine non era di ostacolo il mancato pagamento dell’imposta principale.

In data 1° aprile 1974, l’Avvocatura dello Stato salentina rendeva il suddetto parere, con il quale reputava meritevole di accoglimento l’istanza di condono, evidenziando, nel contempo, che GiovanniMongelli – sul presupposto della pendenza, innanzi al Tribunale di Lecce, di controversia per la liquidazione dell’imposta principale, in ragione della disconosciuta inesigibilità dei crediti o deducibilità delle passività ereditarie –aveva chiesto che la liquidazione dell’imposta, afferente al maggior valore definito in conformità con la suddetta istanza, fosse “differita fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce”.

Secondo l’Avvocatura, “pur con le riserve che la peculiarità della fattispecie” imponeva di formulare, era “possibile procedere alla (sola) liquidazione dell’imposta complementare”, in quanto l’imposta principale – benché non risultasse ancora pagata e il giudice della esecuzione presso il Tribunale di Taranto (con decisione ritenuta, nel suddetto parere, irrituale) avesse sospeso la procedura coattiva promossa per il recupero del credito – era “stata liquidata” e il relativo atto si doveva “presumere legittimo fino a diversa decisione dell’[OSCURATO:PERSONA]”.

In conclusione, secondo il suddetto parere, si trattava di “liquidare l’imposta complementare sul maggior valore dei beni immobili, come se l’imposta principale fosse stata già corrisposta”.

In forza di tale parere, l’Ufficio del Registro provvedeva, quindi, a far notificare a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento di maggior valore, prima di porre in esecuzione il quale, tuttavia, l’Intendenza di finanza di Taranto, con nota del 10 maggio 1974, chiedeva un ulteriore parere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari del Ministero delle Finanze, nelle more del quale, il 30 gennaio 1975, il suddetto Ufficio liquidava l’istanza di condono e notificava il relativo avviso per l’importo di £.

90.872.100. Intervenuto, con risoluzione del 20 marzo 1975, il suddetto ulteriore parere, nello stesso –pur condividendosi la conclusione dell’Avvocatura dello Stato, circa l’applicabilità, alla suddetta fattispecie, del condono di cui al d.l. n. 660 del 1973, convertito in legge n. 823 del 1973 – si perveniva, invece, a una diversa conclusione quanto al “criterio di liquidazione dei tributi complementari indicato dall’Organo legale”.

Ad avviso, infatti, del Ministero, dall’accoglimento della domanda di condono scaturiva, per il contribuente, “l’obbligo di adempiere, per intero, al soddisfacimento della pretesa tributaria cui afferisce il rapporto”, sicché, “nonostante il particolare caso di specie”, non poteva essere “consentito né il differimento dell’intero credito, come richiesto dalla parte, né quello del tributo principale, come suggerito dall'[OSCURATO:PERSONA]”.

In forza, dunque, di tali indicazioni, l’Ufficio del registro notificava aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] nuovo avviso di pagamento, del 21 aprile 1975, con il quale liquidava le somme da versare per un totale di £. 94.143.250, precisando che il valore degli immobili caduti in successione poteva essere definito ai sensi della normativa sul condono, con il pagamento delle imposte calcolate sul valore dichiarato aumentato del venti per cento, ma ciò “a condizione che il medesimo avesse soddisfatto “per intero la pretesa tributaria” e quindi pagato, “oltre all’imposta complementare afferente il maggior valore definito come sopra, anche il tributo principale liquidato in sede di denunzia ivi compreso il credito di dubbia esigibilità di £. 6.548.960, vantato dal de cuius nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito”.

Inoltre, in data 2 gennaio 1976, l’Ufficio notificava aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] – secondo quanto si legge sempre in ricorso – altra ingiunzione, vidimata e resa esecutoria dall’autorità giudiziaria il 25 novembre 1975, con la quale ordinava al medesimo di pagare la somma di £. 137.549.500 a titolo di imposta principale, relativi interessi e sopratasse.

Inizialmente tentata, in modo infruttuoso, l’esecuzione (secondo quanto si legge in ricorso), il credito relativo all’imposta di successione formava oggetto di insinuazione in altre procedure esecutive, instaurate a carico d i [OSCURATO:PERSONA] per debiti erariali e non.

In particolare, l’Amministrazione riscuoteva l’importo di £. 42.312.000, riscossione all’esito della quale residuava un credito liquidato dall’Ufficio del registro, con nota del 2 aprile 1984, in £. 263.920.900, di cui £. 91.191.065 in conto capitale imposta e £. 172.729.835 per sopratassa e interessi.

2.2. Con la descritta attività amministrativa, osservano gli odierniricorrenti, “si intersecava” pure “un articolato contenzioso tributario”, avente ad oggetto l’ingiunzione originaria del 31 agosto 1968, la liquidazione dell’istanza di condono del 30 gennaio del 1975, l’avviso di pagamento del 21 aprile 1975 e l’ingiunzione del 2 gennaio 1976, atti – gli ultimi tre – dei quali veniva disposto l’annullamento in ambo i gradi di giudizio di merito (ritenendosi, invece, quanto al primo ricorso, ovvero quello relativo all’ingiunzione del 31 agosto 1968, che la presentazione dell’istanza di condono equivalesse ad una manifestazione di carenza di interesse a coltivare il ricorso stesso), decisione confermata dalla Commissione tributaria centrale del 2 marzo 2004, n. 1832.

Deveniva, dunque, definitiva l’affermazione secondo cui, nel caso di specie, la liquidazione dell’imposta di successione era quella effettuata dal contribuente aumentata del 20%, “senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] avvalso dei benefici” di cui al condono.

Nel ribadire tale conclusione, il giudice tributario di ultima istanza evidenziava che l’assunto dell’amministrazione finanziaria, secondo cui “l’imposta dovuta dovesse essere liquidata sulla base del valore dichiarato, ma previa rettifica dell’Ufficio”, si poneva “in contrasto con la chiara lettera della legge («sulla base del valore dichiarato»), con il parere dell’Avvocatura e con la risoluzione ministeriale, tutte nel senso che la base su cui apportare l’aumento del 20% è la dichiarazione del contribuente”.

2.3. Su tali basi, dunque, il [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2004, radicava un giudizio a carico dell’Agenzia delle Entrate, del MEF e della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna in solido “a risarcire al medesimo gli ingenti danni ingiustamente causatigli a seguito delle illegittime espropriazioni immobiliari del suo intero e considerevole patrimonio”, giacché poste in essere in forza di atti impositivi poi annullati dal giudice tributario, il quale aveva accertato sussistere i presupposti per l’accoglimento della sua istanza di condono, come, del resto, evidenziato nel parere dell’Avvocatura dello Stato e nella risoluzione ministeriale dei quali si è detto.

Costituitisi in giudizio, le amministrazioni pubbliche eccepivano, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio, eccezione rigettata dal giudice di prime cure con la suddetta sentenza non definitiva n. 441/12, decisione riformata in appello su gravame delle convenute amministrazioni .

Pronuncia, quest’ultima, tuttavia, cassata da questa Corte di legittimità (con ordinanza 5124/20, del 26 febbraio 2020), la quale individuava il “dies a quo” del decorso della prescrizione nel giorno della definizione del contenzioso tributario di cui si è detto, come, peraltro, già affermato dal giudice di prime cure.

Riassunto, dunque, il giudizio innanzi alla Corte salentina ex art. 392 cod. proc. civ., si provvedeva alla sua riunione con quello già pendente innanzi ad essa, relativo alla sentenza definitiva, “medio tempore” intervenuta, la n. 4371/15 del Tribunale di Lecce.

Con la stessa, in particolare, all’esito di istruttoria consistita – oltre che nell’assunzione di prova testimoniale – anche nello svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a quantificare il valore degli immobili sottoposti ad esecuzione esattoriale e venduti all’asta, la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] venivaaccolta, nella misura di € 2.681.591,19, solo nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate (e non pure della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata), essendo stato, invece, dichiarato il difetto di legittimazione del MEF.

Esperito gravame, dunque, avverso tale decisione sia dalle odierne ricorrenti amministrazioni pubbliche, che dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte leccese rigettava il primo e accoglieva parzialmente il secondo, estendendo la condanna risarcitoria anche nei confronti del Ministero.

A tale esito essa perveniva –dopo aver escluso il maturarsi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (tema, peraltro, ormai non più in discussione nella presente sede) –sul rilievo che l’intrapresa esecuzione esattoriale, promossa sulla base di atti impositivi dei quali era stata accertata in via irretrattabile l’illegittimità, fosse da ricondurre alla previsione di cui all’art. 96, comma 2, cod. proc. civ., avendo il creditore agito in via esecutiva senza la normale prudenza, avendo disatteso i pareri favorevoli all’accoglimento dell’istanza di condono espressi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e dal Ministero, rispettivamente, il 1° aprile 1974 e il 20 marzo 1975. 3.Avverso la sentenza della Corte salentina hanno proposto ricorso per cassazione il MEF e l’ADER, sulla base –come detto – di otto motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver richiamato – in modo che si assume non corretto – il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’applicazione dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. (si tratta di Cass. Sez.

Un., sent. 21 settembre 2021, n. 25478). [OSCURATO:PERSONA], infatti, con riferimento al caso – qual è quello presente –di esecuzione intrapresa sulla base di un titolo stragiudiziale, richiede che la domanda ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. venga proposta unicamente nel giudizio di opposizione all’esecuzione, mentre in caso di esecuzione avviata in forza di titolo giudiziale essa “deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale”.

D’altra parte, anche ad ammettere, in ipotesi, che quello azionato “in executivis” fosse “assimilabile a un titolo avente natura giudiziale, anche in questo caso la condanna ex articolo 96, secondo comma, del codice di procedura civile avrebbe dovuto essere comminata” –sostengono iricorrenti – “dal giudice della causa principale”, giacché “unica eccezione ammessa alla suddetta regola si ha nel caso in cui il soggetto che si ritiene leso dimostri che sussisteva l’impossibilità di proporre la domanda di risarcimento dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione”.

Nel caso in esame, tuttavia, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] “a dichiarare, nel verbale di pignoramento infruttuoso del 28 febbraio 1976, che pendeva il giudizio di opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Lecce”, sicché questasarebbe stata “ la sede naturale in cui fare richiesta di risarcimento danni”.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 115 cod. proc. civ, nonché dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto tra loro.

Si censura la sentenza impugnata per aver individuato nella notifica dell’avviso di liquidazione ex art. 6 del d.l. n. 660 del 1973, convertito con modificazioni in l. n. 823 del 1973, e nella conseguente esecuzione forzata, un comportamento colposo dell’Ufficio del Registro, in particolare per essersi discostato dal parere espresso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato il 1° aprile 1974 e dalla risoluzione del Ministero del 20 marzo 1975.

Si assume che la Corte territoriale, “recependo acriticamente l’analoga statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, non ha spiegato quali sono gli elementi di fatto e di diritto per cui l’Ufficio avrebbe operato in difformità dai pareri citati, ma si è limitata ad affermare che i suddetti pareri avrebbero ritenuto «meritevole di accoglimento» l’istanza di condono e che «l’esecuzione forzata veniva portata avanti, senza alcuna sospensione, non considerando la domanda di condono presentata dal [OSCURATO:PERSONA]»”.

Si censura, dunque, la sentenza impugnata perché essa è giunta “alla determinazione che l’Ufficio abbia agito senza la normale prudenza, ma non ha illustrato le ragioni che giustificano tale giudizio.

In particolare, l’aver “richiamato le superiori indicazioni dell’Avvocatura dello Stato e del Ministero delle Finanze, senza descrivere gli elementi di difformità della condotta dell’Ufficio rispetto a quei pareri, rende la sentenza priva di motivazione”, sicché, secondo i ricorrenti, “la declaratoria di responsabilità in capo all’Ufficio, resta sfornita di giustificazione”.

Di qui la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Si assume, altresì, che la sentenza d’appello “ha completamente travisato il contenuto dei due documenti innanzi citati: la risoluzione ministeriale e il parere dell’Avvocatura riguardavano tutt’altra questione rispetto a quella dibattuta nel corso del processo tributario”, come i ricorrenti assumono di aver evidenziato nel riassumere i fatti oggetto di causa.

Invero, “i suddetti pareri” – si sottolinea – “rispondevano al quesito se l’istanza di condono fosse idonea a bloccare l’emanazione di un avviso di accertamento di imposta complementare ulteriore rispetto a quella principale già accertata, in considerazione anche del fatto che l’attività esecutiva in relazione all’imposta principale era sospesa e che il contribuente aveva chiesto il differimento dei termini per il pagamento dell’imposta complementare”.

Pertanto, sarebbe “stato sufficiente”, si osserva, “che il giudice avesse letto per esteso i due documenti per comprenderlo, senza limitarsi ad estrapolare le poche righe in cui si diceva che l’istanza dicondono era accoglibile”.

In particolare, si sostiene, “l’Avvocatura dello Stato – lungi dall’affermare che nel caso in esame non era dovuta alcuna imposta principale ed era dovuta solo l’imposta complementare sulla base dell’istanza di condono (come poi statuirà venti anni dopo il giudice tributario) – afferma esattamente l ’ opposto: a fronte di una richiesta del Sig. [OSCURATO:PERSONA] di differire il pagamento dell’imposta complementare fino alla fine del giudizio su quella principale, si liquida l’imposta complementare come da istanza di condono, «come se l’imposta principale fosse stata già corrisposta», perché era ancora sub iudice”.

La conferma del completo travisamento dei fatti, del resto, sarebbe offerta – si assume – proprio dalla lettura della “risoluzione ministeriale su questi specifici punti a seguito di espressa richiesta dell’Intendenza di finanza di Taranto”.

Essa, infatti, pur facendo proprio l’assunto dell’Avvocatura circa la possibilità di accogliere l’istanza di condono, ritiene non condivisibile, “conformemente alla lettera ed allo spirito delle invocate norme di favore, il criterio di liquidazione dei tributi complementari indicato dall’Organo legale”.

Infatti, secondo il Ministero, “dall’accoglimento della domanda di condono” scaturiva, per il contribuente, “l’obbligo di adempiere, per intero, al soddisfacimento della pretesa tributaria cui afferisce il rapporto”, sicché, “nonostante il particolare caso di specie”, non poteva essere “consentito né il differimento dell’intero credito, come richiesto dalla parte, né quello del tributo principale, come suggerito dall’[OSCURATO:PERSONA]”.

Non si comprende, dunque, come sia possibile affermare –in base a quanto si legge, invece, nella sentenza impugnata –che l’Ufficio del Registro avrebbe disatteso il parere dell’Avvocatura distrettuale e la risoluzione ministeriale, visto che esso, sottolineano i ricorrenti,“non solo non ha affatto agito in maniera imprudente, discostandosi dai predetti pareri, ma non poteva che agire come ha difatti agito: chiedendo l’imposta principale originariamente accertata e quella complementare liquidata sulla base dell'articolo 6 del d.l. n. 660 del 1973”.

L’Ufficio del Registro, “dopo il ricevimento della risoluzione ministeriale, diligentemente notificava al Sig. [OSCURATO:PERSONA] nuovo avviso di pagamento del 21 aprile 1975, con il quale liquidava le somme da versare a definizione del contesto per un totale di £. 94.143.250”, sicché era sufficiente “vedere il contenuto del predetto atto di liquidazione, oggetto di impugnazione tributaria, per accorgersi della circostanza che lo stesso è stato del tutto ignorato sia dai giudici tributari e, in questa sede, da quellicivili”.

Secondo iricorrenti, dunque, alla “luce dei predetti fatti, tutti provati nel corso del processo civile che qui interessa, appare semplicemente assurdo affermare reiteratamente, e senza darne evidenza motivazionale, che l’Ufficio non abbia tenuto conto delle indicazioni ministeriali”.

Si sottolinea, poi, come “anche la giurisprudenza di legittimità” sconfessi “la tesi frettolosa e completamente erronea sia del giudice di civile sia di quello tributario di merito”.

Questa Corte, si sostiene, “sulla definizione agevolata di cui all’articolo 6 del d.l. n. 660 del 1973 ha confermato che, a seguito dell’adesione alla definizione agevolata in questione, i contribuenti dovevano versare le imposte principali e le imposte complementari da condono; queste ultime dovevano essere calcolate sul valore dei beni soggetti a valutazione, aumentato del venti per cento”.

Inoltre, pure “sul nesso eziologico tra la condotta e il danno i fatti” –sostengono sempre i ricorrenti – “sono stati letti in modo frettoloso ed erroneo”.

Al riguardo, si rammenta che la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ.

“presuppone l’accertamento del nesso di causalità tra la pendenza della procedura esecutiva ed il danno”, nesso che, nella specie, si assume non essere “mai stato provato”.

Al contrario, risulterebbe, secondo i ricorrenti, che l’espropriazione immobiliare “era stata attivata dall’esattoria delle imposte dirette e da una banca per altri crediti”, sicché “il credito correlato all’imposta di successione era stato successivamente inserito, con intervento effettuato dall’Avvocatura dello Stato, nelle tre procedure esecutive subite dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e, solo in un caso, aveva trovato parziale soddisfazione”.

Illegittima, infine, viene ritenuta la condanna delle Amministrazioni al risarcimento del danno non patrimoniale, calcolato in misura percentuale rispetto al danno patrimoniale, giacché “ritenuta dimostrata attraverso una prova testimoniale”, risultando, peraltro, uno dei testi escussi il legale che ha acquistato all’asta – all’esito di procedura esecutiva intrapresa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] –i terreni siti in Crispiano per persona da nominare, persona rilevatasi poi essere la figlia dell’esecutato.

3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. e degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., in combinato disposto tra loro.

Quanto già evidenziato, in relazione alla “assenza dei presupposti risarcitori, e cioè il compiuto accertamento del nesso di causalità tra la pendenza della procedura esecutiva ed il danno, oltre che la prova dell’elemento soggettivo doloso o colposo e della illegittimità della azione esecutiva, vale” – sostengono i ricorrenti –“sia per l’ipotesi di cui all’art. 96, comma 2, del codice di procedura civile che per il più ampio genusdi cui all'art. 2043 del codice civile”.

La Corte territoriale, dunque, “oltre a non motivare in nessun modo il suo diverso convincimento (oggetto del motivo che precede) erra comunque, in violazione delle norme in rubrica, nel configurare la sussistenza dei requisiti per il risarcimento del danno alla luce di un quadro fattuale e probatorio di segno diametralmente opposto, che avrebbe dovuto, quindi, portare all’accoglimento del primo motivo di appello”.

3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si assume che la Corte territoriale “ha omesso del tutto la valutazione dei chiari e numerosi elementi emergenti dalla documentazione dalla stessa analizzata (il parere dell’Avvocatura dello Stato e la Risoluzione ministeriale) che confutano l’assunto del Tribunale (e dell’attore), pur correttamente portati alla sua cognizione, valorizzando soltanto il dato fuorviante relativo alla apparente non conformità dell’azione amministrativa alle direttive ricevute”.

3.5. Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Con riguardo ai medesimi profili di cui sopra, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza “per il caso che si ritenga che la totale pretermissione da parte della Corte d’appello delle corrette tesi difensive, argomentazioni, eccezioni e confutazioni svolte dalle Amministrazioni nel proprio atto di appello, per contrastare la sentenza di primo grado, possa essere sanzionata alla stregua di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”.

3.6. Il sesto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto tra loro.

In relazione alla quantificazione del danno, “si eccepisce l’assoluta incoerenza della pronuncia sul punto e, di conseguenza, il vizio di motivazione della sentenza”, limitatasi ad affermare che l’espletata C.T.U. risulta “eseguita in modo rigoroso e completo, senza vizi logici”, e ciò sebbene gli odiern i ricorrenti avessero formulato uno specifico motivo di gravame, in cui evidenziavano che la somma indicata dal l’ausiliario era “palesemente eccessiva e sproporzionata, oltreché iniqua e, comunque, sguarnita di prove”, in forza di “quanto detto nelle pagine da 7 a 9 dell’atto di appello”.

In particolare, si assumeva che “la data a cui doveva essere riferita la valutazione dei terreni e del fabbricato rurale, costituenti la masseria Larniola, è quella del trasferimento dei beni stessi”, ovvero il 1983.

Per contro, il consulente “usa annunci di compravendita presso agenzie immobiliari e siti internet del 2012, aste immobiliari sempre del 2012 e cita, senza però tenerne conto “le Tabelle dei VAM (i.e: valori agricoli medi) del 2009 e un listino dei valori immobiliari dell’anno 2012”.

Per tali ragioni, si sostiene, vi sarebbe stata una sovrastima del valore degli immobili, non avendo l’ausiliario, in particolare, “rispettato i presupposti per l’utilizzo di un procedimento estimativo di tipo comparativo”, come “ampiamente descritti” nella letteratura tecnica.

Parimenti illegittima risulterebbe la quantificazione del danno non patrimoniale, per le medesime ragioni indicate nell’illustrazione del secondo motivo di ricorso.

3.7. Il settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si assume che la Corte territoriale “ha omesso del tutto la valutazione dei chiari e numerosi elementi di anomalia e incongruità che connotano la CTU esaminata, pur correttamente portati alla sua cognizione, valorizzando soltanto il dato fuorviante relativo alla apparente e generica logicità”. 3.8.Infine, l’ottavo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Con riguardo ai medesimi profili di cui sopra, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza “per il caso che si ritenga che la totale pretermissione da parte della Corte d’appello delle corrette tesi difensive, argomentazioni, eccezioni e confutazioni svolte dalle Amministrazioni nel proprio atto di appello, per contrastare la sentenza di primo grado, possa essere sanzionata alla stregua di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”.

4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Eugenio e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di figli e unici eredi legittimi e successori universali di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7.I controricorrenti hanno presentato memoria.

8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

9. Il ricorso va rigettato.

9.1. Il primo motivo – a prescindere dal profilo di inammissibilità evidenziato nel controricorso dagli eredi [OSCURATO:PERSONA], i quali rimarcano l’impossibilità didiscutere, per la prima volta, di competenza, oltre vent’anni dopo il giudizio di primo grado, atteso che l’eccezione d’incompetenzasi sarebbe dovuta proporre non oltre la prima udienza di trattazione, essendo stato quel giudizio incardinato prima della modifica all’art. 38 cod. proc. civ. apportata dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Cass. Sez.2, sent. 16 dicembre 2014, n. 26424, Rv. 633691-01) – è , comunque,infondato.

9.1.1. Infatti, il titolo esecutivo azionato ha natura stragiudiziale, sicché, prima che il giudice tributario accertasse la non debenza dell’imposta di successione così come calcolata dall’amministrazione finanziaria, non era “ possibile ” – come indicato proprio dall’arresto di questa Corte richiamato dalla sentenza impugnata (cfr., in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 21 settembre 2021, n. 25478, non massimata) – proporre la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. innanzi al giudice dell’opposizione esecutiva.

9.2. Il secondo motivo è inammissibile, in ciascuna delle censure in cui si articola.

9.2.1. Inammissibile è, in primo luogo, la doglianza con cui viene lamentato che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che il parere dell’Avvocatura distrettuale di Lecce del 1° aprile 1974 e la risoluzione del Ministero del 20 marzo 1975 avrebbero ritenuto “meritevole di accoglimento” l’istanza di condono, soggiungendo che “l’esecuzione forzata veniva portata avanti, senza alcuna sospensione, non considerando la domanda di condono presentata dal [OSCURATO:PERSONA]”.

La motivazione suddetta, sebbene risulti contenuta entro il “minimo costituzionale” (ciò che, però, già esclude la possibilità di ravvisare la denunciata violazione dell’art. 132, comma 2, cod. proc. civ.: cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), potrebbe, al più, ritenersi “insufficiente”, non specificando compiutamente in quale misura l’amministrazione finanziaria si sia discostata dai suddetti parere e risoluzione.

Si tratta, però, di un’evenienza non più idonea a integrare il vizio motivazionale, essendo stata espressamente espunta dal vigente testo dell’art. 360 cod.proc. civ., in quanto conferiva a questa Corte “un potere assoluto su qualunque decisione di merito, attesa l’insuperabile indeterminatezza della nozione di motivazione insufficiente, con il conseguente incremento del rischio di randomizzazione del giudizio” (così, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.).

D’altra parte, il suddetto vizio motivazionale viene prospettato –in modo, nuovamente, inammissibile – attraverso un confronto con il contenuto dei suddetti parere e risoluzione, mentre la sua rituale prospettazione esige che esso “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez.

Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), avendo esso carattere solo “testuale” (come rammenta, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. n. 5792 del 2024, cit.).

Né, poi, il motivo in esame puòtrovare accoglimento sotto il profilo del “travisamento” del contenuto di quei documenti, vizio prospettato ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.

A prescindere, infatti, dalla constatazione che – secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte – il vizio di travisamento della prova non trova collocazione nella tassonomia di cui all’art. 360 cod. proc. civ., costituendo, semmai, motivo di revocazione, ovviamente alle condizioni di cui all’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.(cfr., nuovamente, Cass. Sez.

Un., sent. n. 5792 del 2024, cit.), deve rilevarsi che quello addebitato alla Corte territoriale, lungi dall’essere un errore “percettivo”, appare piuttosto, in ipotesi, un errore nella valutazione del contenuto dei due documenti, come tale non denunciabile nella presente sede di legittimità.

Infine, inammissibile è la censura che investe la motivazione relativa alla prova del danno non patrimoniale, perché essa allude ad una (pretesa) inattendibilità di uno dei testi escussi, valutazione interamente rimessa al giudice di merito (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01).

9.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.

9.3.1. Esso, infatti, denuncia il vizio di violazione di legge , prospettandolo, però, attraverso una “rilettura” del materiale istruttorio Si tratta, pertanto, di censura che si ponefuori del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., se è vero che il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02).

E ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso”, sicché è estranea alla sua denuncia “ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01; in senso analogo, piùdi recente, Cass. Sez. 3, ord. 16 luglio 2024, n. 19651, Rv. 671812-01).

Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).

9.4. Anche il quarto motivo è inammissibile, per più ragioni.

9.4.1. Innanzitutto, perché i “fatti” –o meglio, i documenti ai quali esso fa riferimento – sono stati esaminati (tanto che le ricorrenti si dolgono, con il secondo motivo di ricorso, del “travisamento” del loro contenuto), ma soprattutto perché opera, “ratione temporis”, la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. p roc . c iv ., essendo la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] oggetto di una pronuncia c.d.

“doppia conformedi merito”.

Al riguardo, infatti, va segnalato che – avendo gli odiern i ricorrenti appellato una sentenza, quella definitiva, resa in prime cure in data 11 settembre 2015 – il loro atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso di cd.

“doppia conforme di merito”, qual è quellopresente, in relazione all’accoglimento della domanda risarcitoria, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere –ciò che nella specie non risulta avvenuto – “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez.

Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01).

Indicazione, peraltro, che deve evidenziare l’esistenza di differenze sostanziali, dato che l’ipotesi di “doppia conforme” ricorre “non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” (Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv. 664193-01).

Né, d’altra parte, l’applicazione di tale norma è preclusa dalla sua abrogazione, ad opera dell’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 10 o ttobre 2022, n. 149, avendo essa effetto dal 28 febbraio 2023 e con applicazione ai soli procedimenti già pendenti a tale data (tale non è il caso del giudizio in esame, atteso che il presente ricorso risulta essere notificato il 2 maggio 2022), secondo la previsione generale di cui al comma 1 dell’art. 35 del medesimo d.lgs. n. 149 del 2022.

9.5. Il quinto motivo non è fondato.

9.5.1. Non vi è stata, infatti, alcuna omessa pronuncia su eccezioni e difese delle amministrazioni ricorrenti, e ciòdato che il “giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’«iter» argomentativo seguito”, di talché “il vizio di omessa pronuncia”, è “configurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01).

9.6. Il sesto motivo è inammissibile.

9.6.1. Quanto alla censura che investe la liquidazione del danno patrimoniale, l’inammissibilità va affermata a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

Infatti, “la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione” (Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989, Rv. 661839-01).

Tale onere di trascrizione , nel caso di specie, non risulta soddisfatto.

Quanto, invece, al riconoscimento del danno non patrimoniale, la censura che investe l’inattendibilità del teste escusso risulta inammissibile per le ragioni già illustrate nello scrutinare il secondo motivo di ricorso.

9.7. Pure il settimo motivo è inammissibile.

9.7.1. Anche in questo caso opera la preclusione ex art. 348- bis, ultimo comma, cod. proc. civ., per le stesse ragioni che si sono illustrate nello scrutinare il quartomotivo.

9.8. Infine, anche l’ottavo motivo è inammissibile.

9.8.1. Valgono, al riguardo, le stesse considerazioni svolte nello scrutinare il quinto motivo.

10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11. A carico deiricorrenti, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma soltanto se dovuto – parendo essi esenti istituzionalmente dal suo versamento – secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condannando l’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER e il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5920-2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, domiciliat i “ ex lege ” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresentae difende per legge; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Giovanni [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, in piazza Adriana 5, presso lo studio legale dell’[OSCURATO:PERSONA] LEONE, ma domiciliati“ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentat i e difesidall’[OSCURATO:PERSONA] GIULIANI; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Esecuzione esattoriale - Illegittimità - Responsabilità dell’Amministrazione finanziaria R.G.N.5920/2022 Cron. Rep. Ud.09/07/2022 Adunanza camerale -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA] -intimati - Avversola sentenza n. 1367/2021, della Corte d’appellodi L ecce , depositata in data27/12 /2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate (oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione-Ader) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi, “MEF”) ricorrono, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 1367/21, del 27 dicembre 2021, della Corte d’appello di Lecce, che – nel respingerne il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 441/12, del 16 febbraio 2012, e quella definitiva n. 4371/15, dell’11 settembre 2015, rese dal Tribunale della stessa città, accogliendo parzialmente, invece, il mezzo esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la seconda di tali sentenze –ha così statuito: la pronuncia qui impugnata ha condannato le suddette amministrazioni –ma non anche la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore della esattoria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] –al pagamento, in favore di GiovanniMongelli, dell’importo di € 2.681.591,19, oltre interessi al tasso legale sull’importo già rivalutato dal dì della sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni per avere il medesimo subito un’esecuzione esattoriale accertata come illegittima dal giudice tributario e conclusasi con la vendita coattiva di immobilidi proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odiern i ricorrenti una complessa vicenda, sostanziale e processuale, protrattasi per quasi sessant’anni. 2.1. Il 30 dicembre 1966, [OSCURATO:PERSONA] presentava, all’Ufficio del registro di [OSCURATO:PERSONA], la denuncia di successione del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto il precedente 27 agosto, indicando crediti per £. 236.126,755, passività per £. 256.790.000, gioielli per £. 1.000.000, e taluni beni immobili dal valore complessivo dichiarato di £. 7.300.000. L’Ufficio liquidava la denuncia di successione presentata e, il 31 agosto 1968, notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’ingiunzione, debitamente vidimata e resa esecutoria dal Pretore territorialmente competente, con cui ordinava di pagare, a titolo di imposta principale, entro il termine di 30 giorni, la somma di £. 131.079.390, importo scaturente dalla valorizzazione dei crediti e dal mancato riconoscimento delle passività dichiarate dall’erede, in quanto non documentate. Chiesta dal [OSCURATO:PERSONA] la sospensione della tassazione dei crediti, in quanto di dubbia esigibilità, insistendo per la deduzione dei debiti, il suddetto Ufficio del Registro, in data 8 luglio 1970, emetteva una nuova ingiunzione, anch’essa vidimata dal Pretore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ordinava allo stesso di pagare, entro il termine di trenta giorni, la somma di £. 133.374.165, previa dettagliata illustrazione dei motivi per i quali non aveva ritenuto giustificata la dubbia esigibilità dei crediti e, per l’effetto, non meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione degli atti esecutivi. Intrapresa l’esecuzione immobiliare sulla base della suddetta ingiunzione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione innanzi al Tribunale di Taranto che, con ordinanza del 31 marzo 1972, sospendeva la procedura. In data 8 febbraio 1974 il contribuente presentava istanza di condono ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1973, n. 823, sicché l’Intendenza di finanza chiedeva all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce un parere sull’esatta portata della normativa in materia di condono, invitando, nel contempo, con nota del 20 marzo 1974, prot. n. 4211, l’Ufficio del Registro a procedere alla notifica dell’avviso di accertamento di maggior valore, posto che a tal fine non era di ostacolo il mancato pagamento dell’imposta principale. In data 1° aprile 1974, l’Avvocatura dello Stato salentina rendeva il suddetto parere, con il quale reputava meritevole di accoglimento l’istanza di condono, evidenziando, nel contempo, che GiovanniMongelli – sul presupposto della pendenza, innanzi al Tribunale di Lecce, di controversia per la liquidazione dell’imposta principale, in ragione della disconosciuta inesigibilità dei crediti o deducibilità delle passività ereditarie –aveva chiesto che la liquidazione dell’imposta, afferente al maggior valore definito in conformità con la suddetta istanza, fosse “differita fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lecce”. Secondo l’Avvocatura, “pur con le riserve che la peculiarità della fattispecie” imponeva di formulare, era “possibile procedere alla (sola) liquidazione dell’imposta complementare”, in quanto l’imposta principale – benché non risultasse ancora pagata e il giudice della esecuzione presso il Tribunale di Taranto (con decisione ritenuta, nel suddetto parere, irrituale) avesse sospeso la procedura coattiva promossa per il recupero del credito – era “stata liquidata” e il relativo atto si doveva “presumere legittimo fino a diversa decisione dell’[OSCURATO:PERSONA]”. In conclusione, secondo il suddetto parere, si trattava di “liquidare l’imposta complementare sul maggior valore dei beni immobili, come se l’imposta principale fosse stata già corrisposta”. In forza di tale parere, l’Ufficio del Registro provvedeva, quindi, a far notificare a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento di maggior valore, prima di porre in esecuzione il quale, tuttavia, l’Intendenza di finanza di Taranto, con nota del 10 maggio 1974, chiedeva un ulteriore parere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari del Ministero delle Finanze, nelle more del quale, il 30 gennaio 1975, il suddetto Ufficio liquidava l’istanza di condono e notificava il relativo avviso per l’importo di £. 90.872.100. Intervenuto, con risoluzione del 20 marzo 1975, il suddetto ulteriore parere, nello stesso –pur condividendosi la conclusione dell’Avvocatura dello Stato, circa l’applicabilità, alla suddetta fattispecie, del condono di cui al d.l. n. 660 del 1973, convertito in legge n. 823 del 1973 – si perveniva, invece, a una diversa conclusione quanto al “criterio di liquidazione dei tributi complementari indicato dall’Organo legale”. Ad avviso, infatti, del Ministero, dall’accoglimento della domanda di condono scaturiva, per il contribuente, “l’obbligo di adempiere, per intero, al soddisfacimento della pretesa tributaria cui afferisce il rapporto”, sicché, “nonostante il particolare caso di specie”, non poteva essere “consentito né il differimento dell’intero credito, come richiesto dalla parte, né quello del tributo principale, come suggerito dall'[OSCURATO:PERSONA]”. In forza, dunque, di tali indicazioni, l’Ufficio del registro notificava aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] nuovo avviso di pagamento, del 21 aprile 1975, con il quale liquidava le somme da versare per un totale di £. 94.143.250, precisando che il valore degli immobili caduti in successione poteva essere definito ai sensi della normativa sul condono, con il pagamento delle imposte calcolate sul valore dichiarato aumentato del venti per cento, ma ciò “a condizione che il medesimo avesse soddisfatto “per intero la pretesa tributaria” e quindi pagato, “oltre all’imposta complementare afferente il maggior valore definito come sopra, anche il tributo principale liquidato in sede di denunzia ivi compreso il credito di dubbia esigibilità di £. 6.548.960, vantato dal de cuius nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito”. Inoltre, in data 2 gennaio 1976, l’Ufficio notificava aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] – secondo quanto si legge sempre in ricorso – altra ingiunzione, vidimata e resa esecutoria dall’autorità giudiziaria il 25 novembre 1975, con la quale ordinava al medesimo di pagare la somma di £. 137.549.500 a titolo di imposta principale, relativi interessi e sopratasse. Inizialmente tentata, in modo infruttuoso, l’esecuzione (secondo quanto si legge in ricorso), il credito relativo all’imposta di successione formava oggetto di insinuazione in altre procedure esecutive, instaurate a carico d i [OSCURATO:PERSONA] per debiti erariali e non. In particolare, l’Amministrazione riscuoteva l’importo di £. 42.312.000, riscossione all’esito della quale residuava un credito liquidato dall’Ufficio del registro, con nota del 2 aprile 1984, in £. 263.920.900, di cui £. 91.191.065 in conto capitale imposta e £. 172.729.835 per sopratassa e interessi. 2.2. Con la descritta attività amministrativa, osservano gli odierniricorrenti, “si intersecava” pure “un articolato contenzioso tributario”, avente ad oggetto l’ingiunzione originaria del 31 agosto 1968, la liquidazione dell’istanza di condono del 30 gennaio del 1975, l’avviso di pagamento del 21 aprile 1975 e l’ingiunzione del 2 gennaio 1976, atti – gli ultimi tre – dei quali veniva disposto l’annullamento in ambo i gradi di giudizio di merito (ritenendosi, invece, quanto al primo ricorso, ovvero quello relativo all’ingiunzione del 31 agosto 1968, che la presentazione dell’istanza di condono equivalesse ad una manifestazione di carenza di interesse a coltivare il ricorso stesso), decisione confermata dalla Commissione tributaria centrale del 2 marzo 2004, n. 1832. Deveniva, dunque, definitiva l’affermazione secondo cui, nel caso di specie, la liquidazione dell’imposta di successione era quella effettuata dal contribuente aumentata del 20%, “senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] avvalso dei benefici” di cui al condono. Nel ribadire tale conclusione, il giudice tributario di ultima istanza evidenziava che l’assunto dell’amministrazione finanziaria, secondo cui “l’imposta dovuta dovesse essere liquidata sulla base del valore dichiarato, ma previa rettifica dell’Ufficio”, si poneva “in contrasto con la chiara lettera della legge («sulla base del valore dichiarato»), con il parere dell’Avvocatura e con la risoluzione ministeriale, tutte nel senso che la base su cui apportare l’aumento del 20% è la dichiarazione del contribuente”. 2.3. Su tali basi, dunque, il [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2004, radicava un giudizio a carico dell’Agenzia delle Entrate, del MEF e della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna in solido “a risarcire al medesimo gli ingenti danni ingiustamente causatigli a seguito delle illegittime espropriazioni immobiliari del suo intero e considerevole patrimonio”, giacché poste in essere in forza di atti impositivi poi annullati dal giudice tributario, il quale aveva accertato sussistere i presupposti per l’accoglimento della sua istanza di condono, come, del resto, evidenziato nel parere dell’Avvocatura dello Stato e nella risoluzione ministeriale dei quali si è detto. Costituitisi in giudizio, le amministrazioni pubbliche eccepivano, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio, eccezione rigettata dal giudice di prime cure con la suddetta sentenza non definitiva n. 441/12, decisione riformata in appello su gravame delle convenute amministrazioni . Pronuncia, quest’ultima, tuttavia, cassata da questa Corte di legittimità (con ordinanza 5124/20, del 26 febbraio 2020), la quale individuava il “dies a quo” del decorso della prescrizione nel giorno della definizione del contenzioso tributario di cui si è detto, come, peraltro, già affermato dal giudice di prime cure. Riassunto, dunque, il giudizio innanzi alla Corte salentina ex art. 392 cod. proc. civ., si provvedeva alla sua riunione con quello già pendente innanzi ad essa, relativo alla sentenza definitiva, “medio tempore” intervenuta, la n. 4371/15 del Tribunale di Lecce. Con la stessa, in particolare, all’esito di istruttoria consistita – oltre che nell’assunzione di prova testimoniale – anche nello svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a quantificare il valore degli immobili sottoposti ad esecuzione esattoriale e venduti all’asta, la domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] venivaaccolta, nella misura di € 2.681.591,19, solo nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate (e non pure della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata), essendo stato, invece, dichiarato il difetto di legittimazione del MEF. Esperito gravame, dunque, avverso tale decisione sia dalle odierne ricorrenti amministrazioni pubbliche, che dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte leccese rigettava il primo e accoglieva parzialmente il secondo, estendendo la condanna risarcitoria anche nei confronti del Ministero. A tale esito essa perveniva –dopo aver escluso il maturarsi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (tema, peraltro, ormai non più in discussione nella presente sede) –sul rilievo che l’intrapresa esecuzione esattoriale, promossa sulla base di atti impositivi dei quali era stata accertata in via irretrattabile l’illegittimità, fosse da ricondurre alla previsione di cui all’art. 96, comma 2, cod. proc. civ., avendo il creditore agito in via esecutiva senza la normale prudenza, avendo disatteso i pareri favorevoli all’accoglimento dell’istanza di condono espressi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e dal Ministero, rispettivamente, il 1° aprile 1974 e il 20 marzo 1975. 3.Avverso la sentenza della Corte salentina hanno proposto ricorso per cassazione il MEF e l’ADER, sulla base –come detto – di otto motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver richiamato – in modo che si assume non corretto – il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all’applicazione dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 21 settembre 2021, n. 25478). [OSCURATO:PERSONA], infatti, con riferimento al caso – qual è quello presente –di esecuzione intrapresa sulla base di un titolo stragiudiziale, richiede che la domanda ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. venga proposta unicamente nel giudizio di opposizione all’esecuzione, mentre in caso di esecuzione avviata in forza di titolo giudiziale essa “deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale”. D’altra parte, anche ad ammettere, in ipotesi, che quello azionato “in executivis” fosse “assimilabile a un titolo avente natura giudiziale, anche in questo caso la condanna ex articolo 96, secondo comma, del codice di procedura civile avrebbe dovuto essere comminata” –sostengono iricorrenti – “dal giudice della causa principale”, giacché “unica eccezione ammessa alla suddetta regola si ha nel caso in cui il soggetto che si ritiene leso dimostri che sussisteva l’impossibilità di proporre la domanda di risarcimento dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione”. Nel caso in esame, tuttavia, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] “a dichiarare, nel verbale di pignoramento infruttuoso del 28 febbraio 1976, che pendeva il giudizio di opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Lecce”, sicché questasarebbe stata “ la sede naturale in cui fare richiesta di risarcimento danni”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 115 cod. proc. civ, nonché dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto tra loro. Si censura la sentenza impugnata per aver individuato nella notifica dell’avviso di liquidazione ex art. 6 del d.l. n. 660 del 1973, convertito con modificazioni in l. n. 823 del 1973, e nella conseguente esecuzione forzata, un comportamento colposo dell’Ufficio del Registro, in particolare per essersi discostato dal parere espresso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato il 1° aprile 1974 e dalla risoluzione del Ministero del 20 marzo 1975. Si assume che la Corte territoriale, “recependo acriticamente l’analoga statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, non ha spiegato quali sono gli elementi di fatto e di diritto per cui l’Ufficio avrebbe operato in difformità dai pareri citati, ma si è limitata ad affermare che i suddetti pareri avrebbero ritenuto «meritevole di accoglimento» l’istanza di condono e che «l’esecuzione forzata veniva portata avanti, senza alcuna sospensione, non considerando la domanda di condono presentata dal [OSCURATO:PERSONA]»”. Si censura, dunque, la sentenza impugnata perché essa è giunta “alla determinazione che l’Ufficio abbia agito senza la normale prudenza, ma non ha illustrato le ragioni che giustificano tale giudizio. In particolare, l’aver “richiamato le superiori indicazioni dell’Avvocatura dello Stato e del Ministero delle Finanze, senza descrivere gli elementi di difformità della condotta dell’Ufficio rispetto a quei pareri, rende la sentenza priva di motivazione”, sicché, secondo i ricorrenti, “la declaratoria di responsabilità in capo all’Ufficio, resta sfornita di giustificazione”. Di qui la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si assume, altresì, che la sentenza d’appello “ha completamente travisato il contenuto dei due documenti innanzi citati: la risoluzione ministeriale e il parere dell’Avvocatura riguardavano tutt’altra questione rispetto a quella dibattuta nel corso del processo tributario”, come i ricorrenti assumono di aver evidenziato nel riassumere i fatti oggetto di causa. Invero, “i suddetti pareri” – si sottolinea – “rispondevano al quesito se l’istanza di condono fosse idonea a bloccare l’emanazione di un avviso di accertamento di imposta complementare ulteriore rispetto a quella principale già accertata, in considerazione anche del fatto che l’attività esecutiva in relazione all’imposta principale era sospesa e che il contribuente aveva chiesto il differimento dei termini per il pagamento dell’imposta complementare”. Pertanto, sarebbe “stato sufficiente”, si osserva, “che il giudice avesse letto per esteso i due documenti per comprenderlo, senza limitarsi ad estrapolare le poche righe in cui si diceva che l’istanza dicondono era accoglibile”. In particolare, si sostiene, “l’Avvocatura dello Stato – lungi dall’affermare che nel caso in esame non era dovuta alcuna imposta principale ed era dovuta solo l’imposta complementare sulla base dell’istanza di condono (come poi statuirà venti anni dopo il giudice tributario) – afferma esattamente l ’ opposto: a fronte di una richiesta del Sig. [OSCURATO:PERSONA] di differire il pagamento dell’imposta complementare fino alla fine del giudizio su quella principale, si liquida l’imposta complementare come da istanza di condono, «come se l’imposta principale fosse stata già corrisposta», perché era ancora sub iudice”. La conferma del completo travisamento dei fatti, del resto, sarebbe offerta – si assume – proprio dalla lettura della “risoluzione ministeriale su questi specifici punti a seguito di espressa richiesta dell’Intendenza di finanza di Taranto”. Essa, infatti, pur facendo proprio l’assunto dell’Avvocatura circa la possibilità di accogliere l’istanza di condono, ritiene non condivisibile, “conformemente alla lettera ed allo spirito delle invocate norme di favore, il criterio di liquidazione dei tributi complementari indicato dall’Organo legale”. Infatti, secondo il Ministero, “dall’accoglimento della domanda di condono” scaturiva, per il contribuente, “l’obbligo di adempiere, per intero, al soddisfacimento della pretesa tributaria cui afferisce il rapporto”, sicché, “nonostante il particolare caso di specie”, non poteva essere “consentito né il differimento dell’intero credito, come richiesto dalla parte, né quello del tributo principale, come suggerito dall’[OSCURATO:PERSONA]”. Non si comprende, dunque, come sia possibile affermare –in base a quanto si legge, invece, nella sentenza impugnata –che l’Ufficio del Registro avrebbe disatteso il parere dell’Avvocatura distrettuale e la risoluzione ministeriale, visto che esso, sottolineano i ricorrenti,“non solo non ha affatto agito in maniera imprudente, discostandosi dai predetti pareri, ma non poteva che agire come ha difatti agito: chiedendo l’imposta principale originariamente accertata e quella complementare liquidata sulla base dell'articolo 6 del d.l. n. 660 del 1973”. L’Ufficio del Registro, “dopo il ricevimento della risoluzione ministeriale, diligentemente notificava al Sig. [OSCURATO:PERSONA] nuovo avviso di pagamento del 21 aprile 1975, con il quale liquidava le somme da versare a definizione del contesto per un totale di £. 94.143.250”, sicché era sufficiente “vedere il contenuto del predetto atto di liquidazione, oggetto di impugnazione tributaria, per accorgersi della circostanza che lo stesso è stato del tutto ignorato sia dai giudici tributari e, in questa sede, da quellicivili”. Secondo iricorrenti, dunque, alla “luce dei predetti fatti, tutti provati nel corso del processo civile che qui interessa, appare semplicemente assurdo affermare reiteratamente, e senza darne evidenza motivazionale, che l’Ufficio non abbia tenuto conto delle indicazioni ministeriali”. Si sottolinea, poi, come “anche la giurisprudenza di legittimità” sconfessi “la tesi frettolosa e completamente erronea sia del giudice di civile sia di quello tributario di merito”. Questa Corte, si sostiene, “sulla definizione agevolata di cui all’articolo 6 del d.l. n. 660 del 1973 ha confermato che, a seguito dell’adesione alla definizione agevolata in questione, i contribuenti dovevano versare le imposte principali e le imposte complementari da condono; queste ultime dovevano essere calcolate sul valore dei beni soggetti a valutazione, aumentato del venti per cento”. Inoltre, pure “sul nesso eziologico tra la condotta e il danno i fatti” –sostengono sempre i ricorrenti – “sono stati letti in modo frettoloso ed erroneo”. Al riguardo, si rammenta che la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. “presuppone l’accertamento del nesso di causalità tra la pendenza della procedura esecutiva ed il danno”, nesso che, nella specie, si assume non essere “mai stato provato”. Al contrario, risulterebbe, secondo i ricorrenti, che l’espropriazione immobiliare “era stata attivata dall’esattoria delle imposte dirette e da una banca per altri crediti”, sicché “il credito correlato all’imposta di successione era stato successivamente inserito, con intervento effettuato dall’Avvocatura dello Stato, nelle tre procedure esecutive subite dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] e, solo in un caso, aveva trovato parziale soddisfazione”. Illegittima, infine, viene ritenuta la condanna delle Amministrazioni al risarcimento del danno non patrimoniale, calcolato in misura percentuale rispetto al danno patrimoniale, giacché “ritenuta dimostrata attraverso una prova testimoniale”, risultando, peraltro, uno dei testi escussi il legale che ha acquistato all’asta – all’esito di procedura esecutiva intrapresa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] –i terreni siti in Crispiano per persona da nominare, persona rilevatasi poi essere la figlia dell’esecutato. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. e degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., in combinato disposto tra loro. Quanto già evidenziato, in relazione alla “assenza dei presupposti risarcitori, e cioè il compiuto accertamento del nesso di causalità tra la pendenza della procedura esecutiva ed il danno, oltre che la prova dell’elemento soggettivo doloso o colposo e della illegittimità della azione esecutiva, vale” – sostengono i ricorrenti –“sia per l’ipotesi di cui all’art. 96, comma 2, del codice di procedura civile che per il più ampio genusdi cui all'art. 2043 del codice civile”. La Corte territoriale, dunque, “oltre a non motivare in nessun modo il suo diverso convincimento (oggetto del motivo che precede) erra comunque, in violazione delle norme in rubrica, nel configurare la sussistenza dei requisiti per il risarcimento del danno alla luce di un quadro fattuale e probatorio di segno diametralmente opposto, che avrebbe dovuto, quindi, portare all’accoglimento del primo motivo di appello”. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si assume che la Corte territoriale “ha omesso del tutto la valutazione dei chiari e numerosi elementi emergenti dalla documentazione dalla stessa analizzata (il parere dell’Avvocatura dello Stato e la Risoluzione ministeriale) che confutano l’assunto del Tribunale (e dell’attore), pur correttamente portati alla sua cognizione, valorizzando soltanto il dato fuorviante relativo alla apparente non conformità dell’azione amministrativa alle direttive ricevute”. 3.5. Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Con riguardo ai medesimi profili di cui sopra, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza “per il caso che si ritenga che la totale pretermissione da parte della Corte d’appello delle corrette tesi difensive, argomentazioni, eccezioni e confutazioni svolte dalle Amministrazioni nel proprio atto di appello, per contrastare la sentenza di primo grado, possa essere sanzionata alla stregua di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”. 3.6. Il sesto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto tra loro. In relazione alla quantificazione del danno, “si eccepisce l’assoluta incoerenza della pronuncia sul punto e, di conseguenza, il vizio di motivazione della sentenza”, limitatasi ad affermare che l’espletata C.T.U. risulta “eseguita in modo rigoroso e completo, senza vizi logici”, e ciò sebbene gli odiern i ricorrenti avessero formulato uno specifico motivo di gravame, in cui evidenziavano che la somma indicata dal l’ausiliario era “palesemente eccessiva e sproporzionata, oltreché iniqua e, comunque, sguarnita di prove”, in forza di “quanto detto nelle pagine da 7 a 9 dell’atto di appello”. In particolare, si assumeva che “la data a cui doveva essere riferita la valutazione dei terreni e del fabbricato rurale, costituenti la masseria Larniola, è quella del trasferimento dei beni stessi”, ovvero il 1983. Per contro, il consulente “usa annunci di compravendita presso agenzie immobiliari e siti internet del 2012, aste immobiliari sempre del 2012 e cita, senza però tenerne conto “le Tabelle dei VAM (i.e: valori agricoli medi) del 2009 e un listino dei valori immobiliari dell’anno 2012”. Per tali ragioni, si sostiene, vi sarebbe stata una sovrastima del valore degli immobili, non avendo l’ausiliario, in particolare, “rispettato i presupposti per l’utilizzo di un procedimento estimativo di tipo comparativo”, come “ampiamente descritti” nella letteratura tecnica. Parimenti illegittima risulterebbe la quantificazione del danno non patrimoniale, per le medesime ragioni indicate nell’illustrazione del secondo motivo di ricorso. 3.7. Il settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si assume che la Corte territoriale “ha omesso del tutto la valutazione dei chiari e numerosi elementi di anomalia e incongruità che connotano la CTU esaminata, pur correttamente portati alla sua cognizione, valorizzando soltanto il dato fuorviante relativo alla apparente e generica logicità”. 3.8.Infine, l’ottavo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Con riguardo ai medesimi profili di cui sopra, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza “per il caso che si ritenga che la totale pretermissione da parte della Corte d’appello delle corrette tesi difensive, argomentazioni, eccezioni e confutazioni svolte dalle Amministrazioni nel proprio atto di appello, per contrastare la sentenza di primo grado, possa essere sanzionata alla stregua di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Eugenio e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di figli e unici eredi legittimi e successori universali di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7.I controricorrenti hanno presentato memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 9. Il ricorso va rigettato. 9.1. Il primo motivo – a prescindere dal profilo di inammissibilità evidenziato nel controricorso dagli eredi [OSCURATO:PERSONA], i quali rimarcano l’impossibilità didiscutere, per la prima volta, di competenza, oltre vent’anni dopo il giudizio di primo grado, atteso che l’eccezione d’incompetenzasi sarebbe dovuta proporre non oltre la prima udienza di trattazione, essendo stato quel giudizio incardinato prima della modifica all’art. 38 cod. proc. civ. apportata dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Cass. Sez.2, sent. 16 dicembre 2014, n. 26424, Rv. 633691-01) – è , comunque,infondato. 9.1.1. Infatti, il titolo esecutivo azionato ha natura stragiudiziale, sicché, prima che il giudice tributario accertasse la non debenza dell’imposta di successione così come calcolata dall’amministrazione finanziaria, non era “ possibile ” – come indicato proprio dall’arresto di questa Corte richiamato dalla sentenza impugnata (cfr., in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 21 settembre 2021, n. 25478, non massimata) – proporre la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ. innanzi al giudice dell’opposizione esecutiva. 9.2. Il secondo motivo è inammissibile, in ciascuna delle censure in cui si articola. 9.2.1. Inammissibile è, in primo luogo, la doglianza con cui viene lamentato che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che il parere dell’Avvocatura distrettuale di Lecce del 1° aprile 1974 e la risoluzione del Ministero del 20 marzo 1975 avrebbero ritenuto “meritevole di accoglimento” l’istanza di condono, soggiungendo che “l’esecuzione forzata veniva portata avanti, senza alcuna sospensione, non considerando la domanda di condono presentata dal [OSCURATO:PERSONA]”. La motivazione suddetta, sebbene risulti contenuta entro il “minimo costituzionale” (ciò che, però, già esclude la possibilità di ravvisare la denunciata violazione dell’art. 132, comma 2, cod. proc. civ.: cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), potrebbe, al più, ritenersi “insufficiente”, non specificando compiutamente in quale misura l’amministrazione finanziaria si sia discostata dai suddetti parere e risoluzione. Si tratta, però, di un’evenienza non più idonea a integrare il vizio motivazionale, essendo stata espressamente espunta dal vigente testo dell’art. 360 cod.proc. civ., in quanto conferiva a questa Corte “un potere assoluto su qualunque decisione di merito, attesa l’insuperabile indeterminatezza della nozione di motivazione insufficiente, con il conseguente incremento del rischio di randomizzazione del giudizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.). D’altra parte, il suddetto vizio motivazionale viene prospettato –in modo, nuovamente, inammissibile – attraverso un confronto con il contenuto dei suddetti parere e risoluzione, mentre la sua rituale prospettazione esige che esso “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), avendo esso carattere solo “testuale” (come rammenta, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, cit.). Né, poi, il motivo in esame puòtrovare accoglimento sotto il profilo del “travisamento” del contenuto di quei documenti, vizio prospettato ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. A prescindere, infatti, dalla constatazione che – secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte – il vizio di travisamento della prova non trova collocazione nella tassonomia di cui all’art. 360 cod. proc. civ., costituendo, semmai, motivo di revocazione, ovviamente alle condizioni di cui all’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.(cfr., nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, cit.), deve rilevarsi che quello addebitato alla Corte territoriale, lungi dall’essere un errore “percettivo”, appare piuttosto, in ipotesi, un errore nella valutazione del contenuto dei due documenti, come tale non denunciabile nella presente sede di legittimità. Infine, inammissibile è la censura che investe la motivazione relativa alla prova del danno non patrimoniale, perché essa allude ad una (pretesa) inattendibilità di uno dei testi escussi, valutazione interamente rimessa al giudice di merito (Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01). 9.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. 9.3.1. Esso, infatti, denuncia il vizio di violazione di legge , prospettandolo, però, attraverso una “rilettura” del materiale istruttorio Si tratta, pertanto, di censura che si ponefuori del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., se è vero che il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02). E ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso”, sicché è estranea alla sua denuncia “ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01; in senso analogo, piùdi recente, Cass. Sez. 3, ord. 16 luglio 2024, n. 19651, Rv. 671812-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442). 9.4. Anche il quarto motivo è inammissibile, per più ragioni. 9.4.1. Innanzitutto, perché i “fatti” –o meglio, i documenti ai quali esso fa riferimento – sono stati esaminati (tanto che le ricorrenti si dolgono, con il secondo motivo di ricorso, del “travisamento” del loro contenuto), ma soprattutto perché opera, “ratione temporis”, la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. p roc . c iv ., essendo la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] oggetto di una pronuncia c.d. “doppia conformedi merito”. Al riguardo, infatti, va segnalato che – avendo gli odiern i ricorrenti appellato una sentenza, quella definitiva, resa in prime cure in data 11 settembre 2015 – il loro atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012. Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso di cd. “doppia conforme di merito”, qual è quellopresente, in relazione all’accoglimento della domanda risarcitoria, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere –ciò che nella specie non risulta avvenuto – “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01). Indicazione, peraltro, che deve evidenziare l’esistenza di differenze sostanziali, dato che l’ipotesi di “doppia conforme” ricorre “non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” (Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv. 664193-01). Né, d’altra parte, l’applicazione di tale norma è preclusa dalla sua abrogazione, ad opera dell’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 10 o ttobre 2022, n. 149, avendo essa effetto dal 28 febbraio 2023 e con applicazione ai soli procedimenti già pendenti a tale data (tale non è il caso del giudizio in esame, atteso che il presente ricorso risulta essere notificato il 2 maggio 2022), secondo la previsione generale di cui al comma 1 dell’art. 35 del medesimo d.lgs. n. 149 del 2022. 9.5. Il quinto motivo non è fondato. 9.5.1. Non vi è stata, infatti, alcuna omessa pronuncia su eccezioni e difese delle amministrazioni ricorrenti, e ciòdato che il “giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’«iter» argomentativo seguito”, di talché “il vizio di omessa pronuncia”, è “configurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01). 9.6. Il sesto motivo è inammissibile. 9.6.1. Quanto alla censura che investe la liquidazione del danno patrimoniale, l’inammissibilità va affermata a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Infatti, “la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione” (Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989, Rv. 661839-01). Tale onere di trascrizione , nel caso di specie, non risulta soddisfatto. Quanto, invece, al riconoscimento del danno non patrimoniale, la censura che investe l’inattendibilità del teste escusso risulta inammissibile per le ragioni già illustrate nello scrutinare il secondo motivo di ricorso. 9.7. Pure il settimo motivo è inammissibile. 9.7.1. Anche in questo caso opera la preclusione ex art. 348- bis, ultimo comma, cod. proc. civ., per le stesse ragioni che si sono illustrate nello scrutinare il quartomotivo. 9.8. Infine, anche l’ottavo motivo è inammissibile. 9.8.1. Valgono, al riguardo, le stesse considerazioni svolte nello scrutinare il quinto motivo. 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 11. A carico deiricorrenti, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma soltanto se dovuto – parendo essi esenti istituzionalmente dal suo versamento – secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, condannando l’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER e il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32435/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris