CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 4 giugno 2021, che aveva riqualificato la tentata estorsione di cui al capo di imputazione B) in tentata truffa, confermato la condanna per la truffa di cui al capo A) dichiarando la prescrizione del reato per le condotte commesse sino al 20/12/2012, e rideterminato la pena inflitta. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che i reati di cui al capo a) erano tutti consumati, mentre il fatto di cui al capo b) era relativo a sei richieste di denaro non soddisfatte, "tutte fondate sugli artifici e raggiri posti in essere (e puntualmente descritti nel capo A)" (così testualmente la Corte di appello; pertanto, il segmento di condotta rappresentato dalla mera richiesta di denaro fondata su artifici e raggiri già ritenuti integranti diverso e pregresso reato di truffa già consumato, non poteva concretizzare un diverso ed autonomo reato di truffa, sia pure tentata; era quindi erronea l'applicazione della pena a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1. Come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, le condotte di cui ai sei messaggi che la Corte di appello ha riqualificato come tentata truffa presentano connotazioni autonome e distinte rispetto a quelle di cui al capo a), vista la cesura cronologica e logica, in quanto intervenute dopo che la persona offesa aveva deciso di non continuare nella "terapia" propostale dall'imputatg; alla connotazione dei fatti contenuti nei capi di imputazione di cui ai capi a) e b) quale un unico reato osta anche il fatto che siamo di fronte ad una ipotesi di truffa consumata ed una di truffa tentata. A tale proposito, si deve ribadire che questa Corte ha affermato che la truffa cosiddetta "a consumazione prolungata" si realizza laddove la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, mentre si configurano plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente (cfr., così, Cass. Pen., 2, 2.12.2016 n. 53.667, Bellucci); nel caso in esame, la ricorrente ha compiuto più comportamenti integranti il reato di truffa, per cui il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Peraltro, nessun interesse ha la ricorrente, posto che la disciplina tra la continuazione interna ed esterna è identica: pertanto, anche qualora si fosse ritenuto che i reati di cui ai due capi di imputazione costituiscano in realtà un unico reato, si sarebbe comunque dovuto operare un aumento per la continuazione interna. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa