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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 29226/2024

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DINANZA sul ricorso iscritto al n. 23854/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresentat o e difes o , come da procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Crescenzio n. 103; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2024/2016, depositata in data 4/03/2016, non notificata; Irpef udita la relazione della causa nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento di maggiore reddito imponibile a fini Irpef per l’anno di imposta 2007, derivante dall’accertamento nei confronti della società Dorico costruzioni s.n.c. di Tommaso D elle Donne, di cui era socio al 50%, alla quale era stata contestata la indeducibilità dei costi sopportati nei confronti della Meta sud s.r.l., società priva di qualsiasi organizzazione e non in grado di svolgere le prestazioni di cui alle fatture emesse, ritenendo quindi le operazioni soggettivamente inesistenti.

LaCommissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso , evidenziando l’irrilevanza, al fine di comprovare l’effettività dei rapporti, dei soli contratti e degli assegni bancari , ritenendo necessaria la produzione degli estratti conto bancari, rilasciati in copia conforme dall’istituto di credito.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente, evidenziando, in particolare, che la società aveva definito la lite in base alla l. n. 289 del 2002 ma che ciò non impediva al socio di coltivare il giudizio; condivideva la valutazione dei giudici di primo grado secondo la quale l’effettività delle prestazioni dovesse essere dimostrata mediante la produzione dell’originale dei documenti e anche degli estratti conto bancari, essendosi il contribuente irritualmente riservato il deposito degli estratti conto in udienza, ciò in violazione dei termini di legge.

3. Contro tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] in base ad un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.La causa è statafissata per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 - bis , della l. n. 537 del 1993 e dell’ a rt. 2719 cod. civ., anche in relazione all’art. 212 cod. proc. civ., lamentando che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti non sia preclusa la deducibilità dei costi, in assenza di sentenza penale, ove essi siano inerenti, certi, effettivi e determinati o determinabili; deduce inoltre che l’ufficio non aveva mai contestato o disconosciuto la conformità dei documenti depositati agli originali, originali che peraltro erano stati depositati nel giudizio relativo all’altro socio, [OSCURATO:PERSONA],risoltosi in suo favore, e che quindi egli si era riservato di depositare.

Occorre premettere che la società ha definito in via agevolata il relativo contenzioso e l’altro socio ha ottenuto sentenza favorevole dalla CTR della Campania.

2. Ilmotivo è fondato nei termini che seguono.

Secondo costante giurispru d enza di questa Corte (Cass.05/04/2022, n . 11020 ; Cass. 30/10/2013, n. 24426; Cass.20/06/2012, n. 10167), in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4-bis, della legge 24/12/1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma primo, d.l. 2/03/2012, n. 16, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, se non utilizzati per il reato, salvo che si tratti di costi che, a norma del d.

P.R. 22 /12/ 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

La ratio decidendidella CTR non si fonda sulla previsione indicata ma sulla circostanza che i documenti prodotti dal contribuente (contratti, mezzi di pagamento, estratti conto bancari) fossero informalinon essendo stato fatto deposito degli originali.

Sul punto questa Corte ha affermato che in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod.civ. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (Cass. 24/02/2023 , n. 5755; Cass.16/01/2018, n. 882).

In secondo luogo, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass.20/06/2019, n. 16557; Cass.25/05/2021, n. 14279).

Infine, questa Corte ha anche affermato che in tema di prova documentale, ildisconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 18/01/2022, n. 1324; Cass.26/10/2020, n. 23426; Cass. 23/05/2018, n. 12737; Cass. 17/02/ 2015, n. 3122; Cass. 4/03/ 2004, n. 4395).

La contestazione di conformità innesca, pertanto, il potere dovere del giudice del merito di valutare (anche per mezzo di presunzioni) se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa deifatti indicati.

A tali principi non si è attenuta la CTR nel ritenere, senza indagare se vi fosse espresso e specifico disconoscimento, genericamente informali i documenti prodotti e irrituale la riserva di depositare gli originali (peraltro posti a base del ricorso dell’altro socio, accolto da altra sezione della CTR).

3. Pertanto il ricorso va accolto; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui deman

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 23854/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], r appresentat o e difes o , come da procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Crescenzio n. 103; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesin. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2024/2016, depositata in data 4/03/2016, non notificata; Irpef udita la relazione della causa nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento di maggiore reddito imponibile a fini Irpef per l’anno di imposta 2007, derivante dall’accertamento nei confronti della società Dorico costruzioni s.n.c. di Tommaso D elle Donne, di cui era socio al 50%, alla quale era stata contestata la indeducibilità dei costi sopportati nei confronti della Meta sud s.r.l., società priva di qualsiasi organizzazione e non in grado di svolgere le prestazioni di cui alle fatture emesse, ritenendo quindi le operazioni soggettivamente inesistenti. LaCommissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso , evidenziando l’irrilevanza, al fine di comprovare l’effettività dei rapporti, dei soli contratti e degli assegni bancari , ritenendo necessaria la produzione degli estratti conto bancari, rilasciati in copia conforme dall’istituto di credito. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente, evidenziando, in particolare, che la società aveva definito la lite in base alla l. n. 289 del 2002 ma che ciò non impediva al socio di coltivare il giudizio; condivideva la valutazione dei giudici di primo grado secondo la quale l’effettività delle prestazioni dovesse essere dimostrata mediante la produzione dell’originale dei documenti e anche degli estratti conto bancari, essendosi il contribuente irritualmente riservato il deposito degli estratti conto in udienza, ciò in violazione dei termini di legge. 3. Contro tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] in base ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.La causa è statafissata per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 - bis , della l. n. 537 del 1993 e dell’ a rt. 2719 cod. civ., anche in relazione all’art. 212 cod. proc. civ., lamentando che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti non sia preclusa la deducibilità dei costi, in assenza di sentenza penale, ove essi siano inerenti, certi, effettivi e determinati o determinabili; deduce inoltre che l’ufficio non aveva mai contestato o disconosciuto la conformità dei documenti depositati agli originali, originali che peraltro erano stati depositati nel giudizio relativo all’altro socio, [OSCURATO:PERSONA],risoltosi in suo favore, e che quindi egli si era riservato di depositare. Occorre premettere che la società ha definito in via agevolata il relativo contenzioso e l’altro socio ha ottenuto sentenza favorevole dalla CTR della Campania. 2. Ilmotivo è fondato nei termini che seguono. Secondo costante giurispru d enza di questa Corte (Cass.05/04/2022, n . 11020 ; Cass. 30/10/2013, n. 24426; Cass.20/06/2012, n. 10167), in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4-bis, della legge 24/12/1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma primo, d.l. 2/03/2012, n. 16, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, se non utilizzati per il reato, salvo che si tratti di costi che, a norma del d. P.R. 22 /12/ 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. La ratio decidendidella CTR non si fonda sulla previsione indicata ma sulla circostanza che i documenti prodotti dal contribuente (contratti, mezzi di pagamento, estratti conto bancari) fossero informalinon essendo stato fatto deposito degli originali. Sul punto questa Corte ha affermato che in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 cod.civ. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (Cass. 24/02/2023 , n. 5755; Cass.16/01/2018, n. 882). In secondo luogo, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass.20/06/2019, n. 16557; Cass.25/05/2021, n. 14279). Infine, questa Corte ha anche affermato che in tema di prova documentale, ildisconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 18/01/2022, n. 1324; Cass.26/10/2020, n. 23426; Cass. 23/05/2018, n. 12737; Cass. 17/02/ 2015, n. 3122; Cass. 4/03/ 2004, n. 4395). La contestazione di conformità innesca, pertanto, il potere dovere del giudice del merito di valutare (anche per mezzo di presunzioni) se la copia prodotta abbia efficacia rappresentativa deifatti indicati. A tali principi non si è attenuta la CTR nel ritenere, senza indagare se vi fosse espresso e specifico disconoscimento, genericamente informali i documenti prodotti e irrituale la riserva di depositare gli originali (peraltro posti a base del ricorso dell’altro socio, accolto da altra sezione della CTR). 3. Pertanto il ricorso va accolto; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui deman
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