CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2022, la Corte di appello di Venezia ha confermato quella con cui il Tribunale di Venezia, l'11 giugno 2018, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di minaccia aggravata e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo e, riconosciuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza, quanto al reato di cui all'art. 612 cod. pen., con la contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi undici di reclusione ed euro 1.800 di multa, oltre che alle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza con i quali lamenta, rispettivamente: - il vizio di motivazione, dovuto alla carenza sostanziale dell'iter argomentativo seguito dalla Corte per approdare alla decisione di condanna, fondata sulle deduzioni degli inquirenti ma non anche su prove effettivamente dimostrative della verificazione degli eventi oggetto di addebito; - l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 612, secondo comma, cod. pen., 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, per avere la Corte ritenuto integrata la fattispecie di minaccia pur al cospetto di condotta non idonea ad incutere nella persona offesa quel timore, anche solo potenziale, necessario ai fini della configurabilità del reato, ed affermato la sua responsabilità ricorrente in ordine al reato di porto illegale di arma in luogo pubblico sulla base delle deposizioni di testi inattendibili; - l'inosservanza delle norme disciplinanti la commisurazione della pena inflitta, per avere la Corte applicato una pena non congrua né proporzionata, senza motivare la ragione del rifiuto di accogliere la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 31 dicembre 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.2. Preliminarmente, avendo il ricorrente articolato doglianze anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217) che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».3. La sentenza impugnata è esente dai vizi denunziati, in quanto affronta tutte le questioni salienti in termini che si sottraggono alle censure del ricorrente perché frutto di una corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali. 4. Quanto al primo motivo di ricorso, la motivazione, pur succinta, della Corte risulta scevra dai profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, poiché tiene conto del quadro probatorio acquisito durante il processo, sulla cui base fonda la decisione, Dal sinergico esame delle sentenze di primo e secondo grado, consentito dalla piena sovrapponibilità delle valutazioni concordemente operate dai giudici di merito loro, emerge, invero, che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli è stata tratta dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito che la sera del 10 agosto 2015 egli, impegnato in una vivace discussione con Cecchin, vertente sulla frequentazione di quest'ultimo con una comune amica, non esitò ad estrarre, forse dai pantaloni, una pistola, che puntò al capo del contraddittore, per poi occultarla rapidamente alla vista. I giudici di merito hanno spiegato, con congrue argomentazioni, le ragioni che li hanno indotti a stimare l'attendibilità dei testimoni, connesse, tra l'altro, al rinvenimento, in occasione della perquisizione successivamente eseguita dai Carabinieri presso l'abitazione dell'imputato, di tre pistole, una delle quali aventi caratteristiche pienamente compatibili con quella descritta dai soggetti presenti al diverbio, e chiarito come irrilevante si riveli, alla luce del complessivo compendio istruttorio, il fatto che, al momento dell'accesso dei militi, l'arma fosse smontata e custodita all'interno di un elettrodomestico. La motivazione delle sentenze di merito appare, analogamente, ineccepibile nella parte in cui — disattendendo le obiezioni svolte con l'atto di appello e riproposte con il ricorso per cassazione — stima l'inattendibilità della versione offerta dall'imputato, il quale ha detto di avere brandito un portafogli, e reputa non decisivi i contributi della moglie di Manente e del teste [OSCURATO:PERSONA], i quali, pur negando, l'una, di aver visto la pistola, e trincerandosi, il secondo, dietro lo svanire dei ricordi, hanno esposto circostanze che non valgono in alcun modo a smentire i convincenti e lineari apporti della vittima, di Gobbis e di Pesce. 5. Meritevole di rigetto è, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui Manente contesta la configurabilità dei reati a lui ascritti, atteso che, anche in questo caso, il giudice di secondo grado ha correttamente applicato le norme sostanziali e le regole che ne governano l'interpretazione.Costituisce, invero, ius receptum, nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, che per l'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., reato di pericolo, è sufficiente l'idoneità della minaccia, in relazione alle concrete circostanze del fatto, a cagionare l'effetto intimidatorio sul soggetto passivo, senza che rilevi l'effettiva produzione di un turbamento psichico della vittima, la concreta verificazione di uno stato di intimidazione, ovvero il grado o la misura dello stesso (in questo senso, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278740 - 01; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02; Sez. 1, n. 44128, Nino, Rv. 268289 - 01). Una volta ritenuta provata una condotta in sé idonea ad incutere il timore di un male ingiusto, quale è quella di puntare una pistola in direzione di un'altra persona, con la quale si sta litigando, possono dirsi senz'altro superate le obiezioni sollevate da Manente, che si imperniano sulla fugacità del gesto, peraltro inseritosi in un contesto di originaria cordialità, e sulla tranquillità ostentata dal soggetto che si assume essere stato minacciato. Le conclusioni raggiunte in ordine alla natura dell'oggetto esibito, nella circostanza, dall'imputato precludono, d'altro canto, ogni rilievo circa la qualificazione giuridica del fatto come porto non autorizzato in luogo pubblico di arma comune da sparo. 6. Manifestamente infondato appare, infine, l'ultimo di ricorso, afferente alla commisurazione della pena. Risulta, invero, dalle sentenze di merito che il Tribunale ha determinato la pena base per il più grave reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo nel minimo edittale di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.670 euro di multa e la ha ridotta, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nella misura massima di un terzo, per poi applicare, a titolo di continuazione, un aumento del tutto contenuto. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame