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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13924/2026

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aisensi dell’art. 86 c.p.c., che ha indicato indirizzo PECricorrentecontroAGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.(ADS80224030587) che la rappresenta e difendecontroricorrenteavverso la SENTENZA n. 812/2021 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Toscana, depositata l’8 luglio 2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che nelle more del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente hadocumentato l’avvenuto sgravio della cartella ai sensi dell’art. 1,comma 222 della l. n. 197/2022, trattandosi di cartella d’importoinferiore ad euro mille;Numero registro generale 1442/2022Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 13924/2026Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio diData pubblicazione 13/05/2026cassazione per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che le spese processuali debbano essere compensate,trattandosi di annullamento ex lege del debito portato dalla cartellain oggetto; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione per cessata materia delcontendere.Spese compensate.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aisensi dell’art. 86 c.p.c., che ha indicato indirizzo PECricorrentecontroAGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.(ADS80224030587) che la rappresenta e difendecontroricorrenteavverso la SENTENZA n. 812/2021 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Toscana, depositata l’8 luglio 2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che nelle more del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente hadocumentato l’avvenuto sgravio della cartella ai sensi dell’art. 1,comma 222 della l. n. 197/2022, trattandosi di cartella d’importoinferiore ad euro mille;Numero registro generale 1442/2022Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 13924/2026Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio diData pubblicazione 13/05/2026cassazione per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che le spese processuali debbano essere compensate,trattandosi di annullamento ex lege del debito portato dalla cartellain oggetto; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione per cessata materia delcontendere.Spese compensate.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 13924/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris