CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 17007/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10850-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimated - avverso la sentenza n. 224/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Calabria ha riformato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di opposizione al ruolo; che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte pubblica è rimasta intimata. CONSIDERATO Rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 2916/2021 questa Corte ha disposto l'acquisizione integrale dei fascicoli dei gradi cli merito per verificare la regolarità di notifica e, quindi del contraddittorio; esaminati gli atti da cui si evince la regolarità della notifica e del contraddittorio, si può procedere all'esame del merito del ricorso; che con il primo motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973; dell'art. 6, comma quinto, 1. n. 212/2000, dell'art. 1, comma 412, 1. n. 311/2004, nella sostanza per aver ritenuto la CTR che, in caso di controllo automatizzato, la mancata comunicazione di irregolarità non costituisca vizio insanabile del procedimento amministrativo; che, sul punto, questa Corte ha chiarito come in tema di riscossione delle imposte, l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai Ric. 2019 n. 10850 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- redditi soggetti a tassazione separata, sicché l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. Cass. VI - 5, n. 11000/2014); che, nella fattispecie, la CTR non si è uniformata a tale orientamento; che con il secondo motivo si profila difetto di ultrapetizione, che resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Calabria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimi